Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38764 del 21/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38764 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZA SALVATORE N. IL 13/04/1962
avverso la sentenza n. 2116/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 21/05/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato FRANZA Dalvatore ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
1) il vizio di motivazione perchè non viene fornita adeguata spiegazione delle ragioni
per le quali sono state negate le attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè è generico nella indicazione delle
ragioni poste a fondamento della impugnazione di un provvedimento che sul punto
appare correttamente ed adeguatamente motivato, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento,ex art. 133 cp, ai precedenti penali dell’imputato e alla recidiva.
Di qui consegue l’inammissibilità del ricorso sia per la mancata indicazione dei
motivi di ricorso sia per la sua non attinenza con il decisum della sentenza
impugnata.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.5.2013

RITENUTO IN DIRITTO

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