Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3876 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3876 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORBASCIO ANTONIO N. IL 10/11/1973
avverso l’ordinanza n. 12509/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 01/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. sc,z….s.,,cr -e
f,4 a WLU4P7 992,

Udit i difensor Avv.;

6″

Data Udienza: 15/10/2013

i.
A.

FATTO E DIRITTO
Propone ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 625 bis Cpp, Corbascio Antonio, avverso l’ordinanza
pronunciata il 1 giugno 2012 dalla settima Sezione penale di questa Corte di cassazione.
Con tale ordinanza era stata dichiarata la inammissibilità del ricorso a suo tempo proposto dal Corbascio
contro l’ordinanza emessa, il 14 dicembre 2011, dalla Corte d’appello di Lecce, quale giudice
dell’esecuzione, in tema di continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze di condanna emesse
nei riguardi dell’odierno ricorrente.
La Corte di cassazione, nella ordinanza qui impugnata, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del
osservando che bene aveva fatto la Corte territoriale a dichiarare l’inammissibilità della richiesta, dal
momento che questa era già stata valutata e rigettata dal giudice della cognizione (nella sentenza del 8
aprile 2008) sicché il giudice dell’esecuzione non poteva- per preclusione- pronunciarsi su un tema già
definito in sede di cognizione.
Deduce personalmente il condannato che il ricorso in oggetto sarebbe volto ad ottenere la rettifica
dell’errore materiale posto in essere con la indicazione -appunto, non completa- del numero del
procedimento impugnato con il ricorso per cassazione esaminato dalla settima sezione.
Nel merito insiste per l’accoglimento dell’istanza di continuazione che darebbe luogo al riconoscimento di
una pena complessiva inferiore alla custodia cautelare subita.
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 625 bis cpp comma 2 prevede che il ricorso straordinario possa essere presentato nel termine
massimo di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato.
Trattasi di un termine chiaramente perentorio perché ispirato alla necessità di contemperare il diritto
all’emenda dell’errore di fatto o materiale commesso dalla Corte di cassazione con l’esigenza di stabilizzare
l’effetto del giudicato (nello stesso senso v. rv 239813 e, in motivazione, SSUU, n. 28717 del 21/06/2012 Cc.
(dep. 17/07/2012, non massimata sul punto).
Nel caso di specie il ricorso è stato presentato, dal condannato, all’Ufficio matricola del carcere ove era
ristretto, il 18 maggio 2013, ossia oltre il termine di cui sopra, calcolato, come dovuto, dal deposito della
ordinanza impugnata che è avvenuto il 23 ottobre 2012. Detto termine era infatti scaduto il 21 aprile 2013.
Va poi aggiunto un ulteriore profilo di inammissibilità.
La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nel ritenere che il ricorso straordinario per
errore materiale o di fatto non è ammesso quando la sentenza della cassazione impugnata è stata
pronunciata in tema di incidente di esecuzione (Sez. 5, Sentenza n. 2727 del 12/11/2009 Cc. (dep.
21/01/2010) Rv. 245923; Sez. 5, Ordinanza n. 45937 del 08/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233218).
E ciò, in quanto, come affermato dalle SSUU nella sentenza n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, e ribadito
dalle stesse SSUU, nella sentenza n. 28717 del 21/06/2012 , Rv. 252935, considerata la natura di rimedio
straordinario che caratterizza il ricorso di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., insuscettibile per ciò stesso di
applicazione analogica, e tenuto conto del fatto che esso deroga al principio di irrevocabilità delle decisioni
della Corte di cessazione, il ricorso straordinario è ammissibile soltanto contro le sentenze di condanna.
In altri termini, solo contro le sentenze della Cassazione che rigettino o dichiarino inammissibile il ricorso
sull’an della responsabilità, affermata dai giudici del merito. Non anche contro sentenze che abbiano
riguardo, come nella specie, al tema della esecuzione della pena.
1

Corbascio, che aveva sollecitato alla Corte d’appello l’applicazione dell’istituto della continuazione,

In terzo luogo non potrebbe non notarsi come i motivi di ricorso siano essi stessi manifestamente privi di
fondamento, posto che non attengono ad un presunto errore materiale o di fatto commesso dalla
Cassazione.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM

versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso il 15 ottobre 2013

l’.

MIPOSITATA W CANCELLEZIA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a

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