Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3876 del 10/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3876 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERCURIO DIEGO N. IL 13/11/1976
GALATOLA GIUSEPPE N. IL 24/03/1980
avverso la sentenza n. 3927/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
cura or
che ha concluso per

Udito, per la p

civile, l’Avv

Udit i dife rAvv.

Data Udienza: 10/11/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pio Gaeta, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.

Mercurio Diego e Galatola Giuseppe sono stati condannati per il

furto di cinque delineatori in ferro per strade di montagna, con le
aggravanti della violenza sulle cose, consistita nell’aver divelto il

persone e su cose esposte per destinazione alla pubblica utilità (articolo
625 numeri 2, 5 e 7).
2.

Il giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna

emessa in primo grado.
3.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il

Mercurio per i seguenti motivi:
a. contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza
di secondo grado con riferimento all’individuazione della pena
edittale, ai fini del decorso della prescrizione. Sostiene il
ricorrente che l’individuazione della pena effettuata in primo
grado da uno a sei anni comportava un termine prescrizionale
da calcolarsi con riferimento a tale pena e non a quella di cui
all’ultimo comma dell’articolo 625 del codice penale
(reclusione da 3 a 10 anni).
b. Mancanza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza
delle aggravanti di cui ai numeri 2 e 7 dell’articolo 625;
nonostante si fosse osservato da parte della difesa che i pali
di ferro erano stati rimossi dalla ditta incaricata della loro
sostituzione ed accantonati sul ciglio della strada, la Corte
territoriale non ha svolto alcuna motivazione sul punto.
c.

Mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato.

d. contraddittorietà della motivazione in merito alla valutazione
della testimonianza del capo cantoniere Presti Rosario,
omettendo ogni preliminare vaglio sulla sua attendibilità e
sulla reale conoscenza dei fatti.
e. Infondatezza della contestata aggravante della recidiva, con
richiesta di riduzione della pena; sostiene il difensore che il
1

basamento in cemento infisso sulla strada, dell’aver agito in più di tre

Mercurio non può essere dichiarato recidivo reiterato, non
essendo mai stato dichiarato recidivo. Inoltre, non possono
essere utilizzate per contestare la recidiva le sentenze di
applicazione della pena, qualora siano intercorsi più di cinque
anni.
4. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione anche il
Galatola per i seguenti motivi:

premessa in diritto, la difesa sostiene che la Corte d’appello
avrebbe omesso di verificare la sussistenza di un dato fattuale
(l’essere in corso un’opera di sostituzione dei pali a cura di
una ditta incaricata dalla provincia) idoneo ad avvalorare la
mancanza assoluta di elemento soggettivo del reato di furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento. La Corte d’appello ha errato
nell’effettuare il giudizio di bilanciamento, giudicando l’equivalenza
dell’attenuante solo con riferimento a due delle quattro aggravanti
ritenute; tale

modus operandi è

contrario all’orientamento

consolidato di questa Corte ed alla chiara lettera della norma, che
impongono un bilanciamento complessivo e non parziale delle
circostanze (In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di
bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze
coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che
ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste
ultime riguarda solo l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni
di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti;
Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Cecchini, Rv. 240820). Dunque, la
Corte avrebbe dovuto valutare complessivamente il peso delle
quattro aggravanti e l’unica circostanza attenuante e decidere se il
bilanciamento delle stesse comportasse come esito l’equivalenza, la
prevalenza delle aggravanti sull’attenuante o la prevalenza dell’unica
attenuante su tutte le altre aggravanti. L’errore è rilevante in quanto
incide sul calcolo della prescrizione eccepita con il primo motivo di
ricorso; se, infatti, nel rinnovato giudizio di bilanciamento la Corte
dovesse ritenere tutte le aggravanti equivalenti all’attenuante
concessa, secondo la vecchia normativa sulla prescrizione, applicabile
2

a. Mancanza ed illogicità della motivazione; dopo una lunga

al caso di specie, la pena edittale risulterebbe irrogabile nel massimo
di tre anni e dunque il termine prescrizionale sarebbe individuabile in
cinque anni, aumentabili ad un massimo di sette anni e mezzo per
via delle interruzioni. Di tal che, i reati sarebbero ad oggi prescritti. È
necessario, dunque, trattandosi di questioni di merito, rimettere gli
atti alla Corte territoriale, diversa sezione, per nuova valutazione in
ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
2. Anche i motivi con cui è stato eccepito il vizio di motivazione,

numeri 2 e 7 dell’articolo 625, sono fondati; la Corte afferma che la
circostanza che era in corso un’opera di sostituzione dei pali in ferro
a cura di una ditta incaricata dalla provincia e che il materiale ferroso
era accantonato in attesa di essere rimosso non sarebbero idonee a
contraddire la testimonianza resa da Presti Rosario (il quale aveva
unicamente affermato, secondo quanto riportato in sentenza, che i
pali erano regolarmente infissi al terreno tre giorni prima, durante il
suo sopralluogo) e ad avvalorare quanto dichiarato dagli imputati a
loro discolpa e cioè che i pali erano in terra. Conclude affermando
che è indubitabile che gli imputati si siano illegittimamente
impossessati dei pali segnalatori che, con tutta evidenza, avevano
anche rimosso dalla sede stradale. Or bene, tale motivazione è
apodittica ed in parte pure illogica, laddove afferma che l’opera di
sostituzione dei pali non è in grado di avvalorare quanto dichiarato
dagli imputati e non può superare la testimonianza del Presti. In
realtà, se fossero vere le circostanze enunciate dell’avvenuta
rimozione dei pali ad opera della ditta incaricata (circostanze che non
risultano necessariamente in contraddizione con quanto riferito dal
teste Presti), difetterebbero le due aggravanti in esame sia perché
mancherebbe la violenza sulle cose, sia perché i pali, una volta
sostituiti, avevano evidentemente perso la loro destinazione alla
pubblica utilità. Pertanto, il giudice di rinvio dovrà approfondire la
questione relativa alla eccepita sostituzione dei pali da parte di ditta
incaricata; ove ritenesse tale circostanza non veritiera, sarà
sufficiente darne adeguata motivazione e spiegare perché essa è
incompatibile con le dichiarazioni del Presti riportate in sentenza. In
caso contrario, pur rimanendo libero nelle proprie determinazioni di
merito, dovrà fornire adeguata motivazione in ordine alla ritenuta
rilevanza o meno di tale fatto sulla addebitabilità agli imputati delle
circostanze aggravanti di cui sopra.

3

relativamente alla ritenuta sussistenza delle due aggravanti di cui ai

3. È del tutto evidente che ove le due predette aggravanti fossero
ritenute insussistenti in sede di rinvio, il giudice di merito non potrà
che confermare il giudizio di equivalenza tra l’attenuante riconosciuta
e le due rimanenti aggravanti e dunque dichiarare la prescrizione dei
reati.
4. I motivi sul dolo sono manifestamente infondati, atteso che
l’eventuale accertamento della circostanza di fatto di cui sopra
avrebbe potuto influire sulla sussistenza delle aggravanti contestate e

legittimati all’asportazione dei pali di ferro, solo perché erano stati
rimossi e temporaneamente lasciati al bordo della strada.
5. Gli altri motivi rimangono assorbiti.
6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo
esame.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso il 10/11/2014

non invece sul reato di furto, non essendo i prevenuti comunque

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