Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3876 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3876 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dai Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno nel procedimento nei confronti di :
Curti Maurizio, n. a Belluno il 08/11/1950;
Zollet Lucio, n. a Sestri Levante il 02/04/1943;
Bortoluzzi Marco, n. a Belluno il 22/08/1972;

avverso la ordinanza del Tribunale di Belluno, in data 08/05/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità;
udite le conclusioni dell’Avv. Paniz, difensore di Curti e Zollet, che ha concluso
per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha presentato
ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Belluno che ha annullato
il provvedimento di sequestro preventivo del 09/04/2015 del G.i.p. di detto

Data Udienza: 06/11/2015

detto Tribunale nei confronti di Curti Maurizio, quale legale rappresentante della
Esedra s.r.l. e socio della Hydro Power; Bortoluzzi Marco, quale rappresentante
legale della Bortoluzzi Celeste srl, società socia della Hydro Power, e Zollett Lucio
quale legale rappresentante della Zollett Ingegneria, società socia della Hydro
Power, in relazione al reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 per avere
posto in essere una complessiva condotta fraudolenta in violazione della

del 1973.

1.2. Nella sostanza, si è addebitato agli imputati di avere, al solo fine di fruire di
un trattamento fiscale più favorevole, in luogo di procedere a perfezionare la
cessione dei diritti di concessione, ancora da ottenere, per la costruzione di una
centrale idroelettrica, da Hydro Power a Poliplast, creato una società intermedia,
ovvero la Gosalda, priva di sostanziale oggetto sociale, attività economica e
dipendenti, e formata dagli stessi soci della Hydro Power e dai loro familiari, cui
sono stati ceduti il progetto relativo e gli oneri accessori per la costruzione dalla
centrale, venendo poi successivamente alienato nel giro di poche settimane
l’intero pacchetto societario alla Poliplast, vera destinataria, sin dall’origine, della
cessione dell’autorizzazione unica; con tale operazione, anche considerando che,
poco prima della cessione, grazie all’operazione di affrancamento delle azioni alla
data del 1/7/2011, si era venuta a creare una nninusvalenza e che la
suddivisione delle azioni della Gosalda tra sette soci e non più tra i soli tre
originari della Hydro Power, aveva portato la quota di ognuno al di sotto del 25%
del complessivo valore del capitale sociale, si era fruito di una minusvalenza con
imposta sostituiva del solo 2% a norma del c.d. “Decreto sviluppo” del 2011 (art.
7, comma 2 lett.dd) del d.l. n. 70 del 2011).

2. Con un unico motivo il P.M. ricorrente deduce che il Tribunale ha accolto il
riesame ritenendo motivo di nullità del provvedimento impugnato la mancata
formale notifica del verbale di esecuzione delle operazioni di sequestro in quanto
necessaria onde consentire a ciascuno dei coindagati una perfetta valutazione
della congruità di quanto congelato nei singoli rispettivi patrimoni. Rileva che tale
decisione si pone in contrasto con la mancanza di una previsione normativa in tal
senso, non costituendo neppure motivo di nullità la mancata notifica dello stesso
decreto di sequestro preventivo, al più dovendosi fare decorrere da un diverso
giorno il termine per l’impugnazione. Né si comprenderebbe come possa
considerarsi parte integrante del decreto di sequestro il verbale di operazioni
compiute dalla polizia giudiziaria a tal punto da provocarne, in caso di mancata
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disciplina antielusiva dell’interposizione prevista dall’art. 37 bis del D.P.R. n. 600

notifica, l’annullamento, in ogni caso ben potendo la difesa degli indagati avere
conoscenza dei beni appresi, visionando in atti il riepilogo delle operazioni svolte
dalla polizia giudiziaria di ablazione presso terzi.

3. Ha presentato memoria la Difesa degli indagati Curti e Zollet premettendo
che, successivamente alla ordinanza impugnata e ancor prima di presentare

decreto di sequestro fondato sulla medesima ipotesi di reato e nei confronti dei
medesimi indagati ed aggiungendo che la richiesta di riesame nei confronti di
tale provvedimento, fondata sulla asserita nullità per violazione del principio
della preclusione procedimentale, era stata rigettata dal Tribunale del riesame.
Ciò posto, fa rilevare che la giurisprudenza citata dal P.M. ricorrente, nonché
l’art. 104 disp. att. c.p.p. non riguardano il caso di specie, afferente, invece,
all’ipotesi in cui il decreto di sequestro preventivo non indichi i beni da sottoporre
a sequestro ma solo il valore sino alla concorrenza del quale la misura possa
essere eseguita allorquando, neppure successivamente, l’interessato non sia
posto nelle condizioni di sapere quali dei suoi beni siano stati oggetto di
materiale e concreta apprensione. In altri termini, secondo la prospettazione
difensiva, nella specie è accaduto che, non essendo stato notificato il verbale di
sequestro, gli interessati hanno appreso del blocco dei loro depositi bancari solo
nel momento di accingersi ad effettuare operazioni sui rispettivi conti correnti
senza, per di più, avere alcuna conoscenza del sequestro di beni immobili
dislocati in varie parti d’Italia. Solo in data 21/04/2015 veniva loro notificato il
decreto di sequestro nel quale, tuttavia, veniva solo genericamente indicata la
somma da porre sotto sequestro, senza che venisse indicato, ancora una volta,
su quali beni e in che termini dovesse essere eseguito il sequestro. Al contrario,
sostiene la difesa degli indagati che sussisterebbe a carico del G.i.p. un obbligo,
sanzionato a pena di nullità, di individuare i beni da sottoporre alla misura
cautelare reale ove lo stesso disponga degli strumenti già in atti per individuare
gli stessi, diversamente gravando tale compito sul P.M. in fase esecutiva. Sicché,
ove sia quest’ultimo a procedere all’individuazione dei beni, il verbale con cui
viene data concreta esecuzione al sequestro diventa parte integrante del decreto
del G.i.p. dovendo essere portato a conoscenza dell’interessato; né, con
riferimento alla precisazione del ricorrente secondo cui gli indagati avrebbero la
possibilità di visionare i verbali di esecuzione del decreto, potrebbe gravare sull’
indagato l’onere di munirsi di un difensore affinché egli attivi la procedura del
riesame al solo scopo di conoscere quali beni gli siano stati sottratti. In ogni caso
il decreto del 09/04/2015 sarebbe affetto da nullità per il fatto che il P.M. ha
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ricorso per cassazione, il P.M. aveva richiesto e ottenuto un nuovo ed identico

reiterato al G.i.p., ancor prima di presentare ricorso per cassazione, la richiesta
di decreto di sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L’ordinanza impugnata, pur avendo riconosciuto che il G.i.p. che adotti

tenuto, in linea generale, ad individuare i beni da sottoporre a vincolo, ma
unicamente l’importo in relazione al quale il sequestro viene adottato, e pur
avendo aggiunto che nessuna previsione di legge impone la notifica di per sé del
verbale di esecuzione del sequestro stesso, ha concluso ugualmente per la nullità
del decreto dì sequestro del G.i.p. laddove, come nella specie, detta notifica non
venga effettuata, in quanto detto verbale dovrebbe essere considerato parte
integrante e necessaria del provvedimento ablativo, da notificare all’interessato.
Tuttavia, già sotto un primo profilo, se si considera che le ipotesi di nullità degli
atti sono soggette al principio di tassatività

ex art. 177 c.p.p. e che, come

parrebbe implicitamente riconosciuto dallo stesso Tribunale, non vi è previsione
codicistica che contempli nullità del provvedimento di sequestro nel caso in cui il
verbale di esecuzione non venga notificato, è difficile non cogliere l’erroneità
della conclusione cui è addivenuto il Tribunale.
Né si potrebbe comunque ritenere sussistente la nullità facendo leva sull’obbligo
di notifica del decreto di sequestro: anche a volere ritenere corretta
l’affermazione secondo cui nel decreto di sequestro per equivalente dovrebbe
ricomprendersi anche il verbale di esecuzione dello stesso (ché tale è, nella
sostanza, l’assunto del Tribunale, contrastante tuttavia, a tacer d’altro, con
l’evidente diversità dei due atti sì che diverrebbe arduo ritenere affermato dal
legislatore un tale concetto), osterebbe ad una detta conclusione, ancora una
volta, il principio di tassatività poco sopra ricordato: infatti, come già affermato
da questa Corte, seppure la norma del comma 3 ter dell’art. 321 c.p.p. stabilisce
che copia dell’ordinanza di convalida del sequestro di urgenza, per analogia
estensibile a copia del decreto di sequestro emesso dal giudice su richiesta del
P.M. ex comma 1 dell’art. 321, deve essere immediatamente notificata alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate, la sua violazione non può
ritenersi stabilita a pena di nullità (cfr., Sez. 3^, n. 232/05 del 21/10/2004,
Buzzoni, Rv. 230797, non massimata sul punto).
E del resto, in più occasioni, ed in evidente continuità logica con tale
presupposto, si è precisato che la mancata notifica del provvedimento ha il solo
effetto di impedire la decorrenza del termine di impugnazione e pertanto non
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provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non è

pregiudica l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’interessato ai sensi
dell’art. 178 lett. c) c.p.p. (da ultimo, Sez. 3^, n. 6914 del 12/12/2008, Benassi
e altro, Rv. 242519; vedi anche Sez. 5^, n. 5002 del 11/11/1997, Paolillo e altri,
Rv. 209561; Sez. 3^, n. 1099 del 7/03/1996, Giorgio, Rv. 204267).

5. Va aggiunto, inoltre, che nessun obbligo, poi, come preteso dalla Difesa degli

aggrediti: in costante senso contrario va ricordato che questa Corte ha affermato
che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il
giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare
l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni
da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum”
indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (da
ultimo, Sez. 3^, n.37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3^ n.
10567/13 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918) ben potendo del resto il
destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi
pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare.
(Sez. 3^, n. 20776 del 06/03/2014, P.G. in proc. Hong, Rv. 259661).

6.

Quanto rammentato sin qui rende dunque evidente l’illegittimità del

provvedimento impugnato che ha fondato una nullità del decreto di sequestro su
circostanze non considerate dalla legge come produttive di una tale
conseguenza.
Né, peraltro, si comprende, ove si voglia spingere l’analisi più a fondo fino a
considerare possibili aspetti di attrito della normativa con principi di carattere
costituzionale, perché l’assetto codicistico sul punto come appena illustrato
potrebbe risultare lesivo dei diritti difensivi, ed in particolare del diritto a
conoscere tempestivamente quali siano i beni aggrediti.
Anche a volere, per un momento, prescindere dalla considerazione che lo
strumento della impugnazione cautelare, nella specie attivata dagli interessati, è
diretta proprio a far valere i diritti che si assumono lesi dal vincolo cautelare, non
può trascurarsi di considerare che l’interesse ad una conoscenza dei beni
aggrediti dal provvedimento di sequestro (la cui preminenza, secondo quanto
argomentato nella memoria difensiva di cui sopra condurrebbe ad imporre al
g.i.p. l’individuazione dei beni stessi) se potrebbe, in astratto, eventualmente
porsi con riferimento, in particolare, al sequestro nel quale assuma rilevanza il
nesso pertinenziale tra bene aggredito e reato per il quale si proceda (proprio
perché tale nesso presuppone una specifica individuazione delle cose
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indagati, può essere posto in capo al giudice di specifica individuazione dei beni

assoggettabili al vincolo), va invece escluso nei casi nei quali, come il sequestro
per equivalente, tale nesso sia irrilevante (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 21228 del
29/04/2014, Riva Fire S.p.a., Rv. 259717; Sez.3, n. 1261 del 25/09/2012,
Marseglia, Rv. 254175) e, dunque, sia ininfluente anche la specifica identità del
bene stesso, assoggettato a sequestro solo perché di valore, appunto,
equivalente al profitto del reato posto in essere. E, del resto, ai fini della scelta

per equivalente, le preferenze eventualmente espresse dall’indagato sono prive
di rilievo (Sez. 2^, n. 41049 del 26/10/2011, Cappa, Rv. 251515), rientrando
appunto l’individuazione dei beni da sequestrare nell’ambito della discrezionalità
del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l’unico limite applicabile analogicamente anche al settore penale – di dover preferire
comunque il denaro (art. 517, comma 2, c.p.c.).

7. In definitiva, dunque, il provvedimento impugnato deve essere annullato con
rinvio al Tribunale di Belluno per l’esame del merito della richiesta di riesame
presentata a suo tempo dagli indagati; nell’ambito di tale esame, ed in
particolare del

fumus

della condotta illecita loro attribuita, formalmente

ricondotta al reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del
2000, e materialmente consistita però, come già accennato in principio e stando
all’addebito riportato in ricorso, in una “condotta fraudolenta in violazione della
disciplina antielusiva dell’interposizione prevista dall’art. 37 bis del d. P.R.
29.9.1973, n. 600”, il Tribunale dovrà anche considerare se, e quali effetti siano
stati nel frattempo apportati su tale fatto dalle modifiche alla disciplina in
oggetto intervenute nelle more; infatti, da un lato l’art.10 bis, u. co. della I.
27/07/2000, n. 212 come introdotto dall’art.1, comma 1, del d.lgs. 05/08/2015
n.128, ed in vigore dal 01/10/2015, ha previsto che “le operazioni abusive non
danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie”, dall’altro, l’art.1
comma 2 di detto d.lgs. n. 128 del 2015 ha abrogato l’art. 37 bis cit. e, dall’altro
ancora, in virtù dell’art. 4 del D. Lgs. 24/09/2015, n. 158, in vigore dal 22
/10/2015, la fattispecie della “dichiarazione infedele” di cui all’art. 4 del D. Lgs.
n. 74 del 2000 è stata significativamente modificata, attraverso l’introduzione di
nuove previsioni rispetto al precedente assetto. Va in proposito solo aggiunto
che, quanto al primo di tali interventi normativi, questa Corte, con sentenza n.
40272 del 01/10/2015, Mocali, non ancora massimata, ha già affermato (vedi in
particolare i § 18-19) che, una volta accertato che la condotta contestata come
illecita si esaurisca effettivamente in una mera operazione abusiva, lo stesso

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dei beni da sottoporre in concreto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca

o

deve applicarsi anche alle operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore
del citato d. Igs. n. 128 del 2015.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2015

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno.

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