Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38757 del 25/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38757 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOTTA GIOVANNI N. IL 14/07/1965
SPEDICATO BARBARA N. IL 09/07/1968
CANDINI IVANA N. IL 05/12/1974
avverso il decreto n. 6/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
31/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
1

Data Udienza: 25/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto deliberato il 31/03/2014, la Corte di appello di Lecce investita degli appelli proposti da Mazzotta Giovanni (proposto avente la
disponibilità dei beni), Spedicato Barbara (titolare formale di diritto di proprietà
dei beni), Candini Ivana (titolare formale di diritto di proprietà dei beni) e
D’Agostino Matteo (titolare formale di diritto di proprietà dei beni) – ha
confermato il decreto del 21/11/2011 con il quale il Tribunale di Lecce aveva

Barbara, GI.AN.CO . s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 22/12/2010),
Candini Ivana, Dennis s.r.l. (amministrata da Candini Ivana), MI.CHE s.r.l.
(amministrata da D’Agostino Matteo).

2. Avverso l’indicato decreto della Corte di appello di Lecce hanno proposto
ricorso per cassazione Mazzotta Giovanni, Spedicato Barbara e Candini Ivana,
con un unico atto sottoscritto dall’avv. F. Chiarelli e dall’avv. S. Prontera,
articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, dísp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, in ordine all’intervenuta perdita di
efficacia del provvedimento di confisca, nonché in relazione agli artt. 2 bis, 2 ter
I. 575 del 1965 e 117, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. Il provvedimento
impugnato ha reiteratamente fatto riferimento, quanto alla disciplina applicata,
al d. Igs. n. 159 del 2011, non considerando, tuttavia, la violazione dell’art. 27,
comma 6, del citato d. Igs., il cui termine era spirato già al momento della prima
udienza dinanzi alla Corte di appello. Tuttavia, il d. Igs. n. 159 del 2011 è entrato
in vigore il 13/10/2011, mentre sia la proposta della DIA sia quella successiva
della DDA di Lecce sono anteriori a tale data, rilevante ex art. 117, comma 1, d.
Igs. cit. ai fini dell’individuazione della normativa applicabile. Pertanto, la Corte di
appello ha condotto il proprio giudizio sulla base del d.lgs. n. 159 del 2011 e,
qualora fosse corretta l’individuazione di tale ambito normativo, il provvedimento
di confisca avrebbe perso efficacia ex art. 27 cit., laddove, in caso contrario, il
decreto impugnato dovrà essere annullato per un nuovo giudizio a norma della I.
n. 575 del 1965.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e all’art. 2 ter I. 575 del 1965. In ordine alla
disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto, il percorso
argomentativo del provvedimento impugnato è erroneo e, almeno con riguardo
ai beni immobili intestati a Barbara Spedicato, del tutto mancante.

applicato la misura di prevenzione della confisca di beni intestati a Spedicato

2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione
agli artt. 16 e 18 d. Igs. n. 159 del 2011, nonché in relazione agli artt. 2 bis,
comma 6 bis, e 2 ter I. 575 del 1965, in tema di giudizio di pericolosità del
proposto. Il provvedimento impugnato manca di motivazione in ordine alla
significatività degli elementi addotti dalla difesa in ordine alla cessazione della
pericolosità sociale (concessione della semilibertà in data 24/07/2001, revoca
della misura di sicurezza della libertà vigilata del 29/11/2002, concessione
dell’affidamento in prova del 16/12/2003) e presenta un “vuoto” con riferimento

fonda il giudizio di pericolosità e gli acquisti dei beni (in data 11/03/2005 quelli
di Spedicato Barbara; in 08/10/2007 quelli di Candini Ivana; Gianco s.r.l. è stata
costituita il 02/03/2005, Dennis in data 24/01/2009 e Miche nei primi mesi del
2009).
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione
all’art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011, nonché in relazione all’art. 2 ter, comma 2, I.
575 del 1965 in tema di giudizio di sproporzione tra redditi e attività economiche
del proposto e dei rispettivi nuclei familiari e ciascuno dei beni oggetto di
confisca. Il provvedimento impugnato manca di motivazione in ordine a una serie
di errori di metodo relativi all’analisi della sproporzione, da parametrare al
momento dei singoli acquisti e in relazione al nucleo familiare che ha effettuato
l’acquisto stesso, al sistematico manato conteggio dell’importo dei mutui
ipotecari ottenuti per l’acquisto degli immobili, agli ulteriori redditi dedotti dalla
difesa e, con riguardo alla società Gianco, al mutuo di 200 mila euro ottenuto.

3. Con requisitoria in data 21/10/2014, il Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. R. Aniello ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, osservando che: manca la procura speciale dei
terzi interessati Spedicato Barbara e Candini Ivana; la proposta è anteriore
all’entrata in vigore del d. Igs. n. 159 del 2011, sicché non trova applicazione
l’art. 27, comma 6, di tale decreto; in relazione alla disponibilità dei beni in capo
a Giovanni Mazzotta, lo stesso è privo di legittimazione deducendo di non avere
tale disponibilità, sicché, di conseguenza, risultano inammissibili gli ulteriori
motivi proposti nel suo interesse.

4. Con memoria in data 05/05/2015 a firma dell’avv. S. Prontera si deduce
che Spedicato Barbara e Candini Ivana hanno rilasciato procura speciale
conforme all’art. 122 cod. proc. pen. e che il ricorso è partito dalla premessa
dell’inosservanza e dell’erronea applicazione con riferimento all’art. 117 d. Igs. n.
159 del 2011, sicché si conferma la violazione di legge operata dal

3

al decennio 2000/2010 e in ordine alla correlazione tra gli elementi su cui si

provvedimento impugnata con riferimento alla cornice normativa applicabile; la
Corte di appello ha ingiustificatamente ignorato i provvedimenti giudiziari relativi
alla cessazione della pericolosità sociale del proposto. La memoria precisa poi
che, pur non essendo Mazzotta (convivente stabilmente con Spedicato dal 1999
ai primi mesi del 2006 e dal 24/08/2006 sposato con Candini) formalmente
titolare di diritti di proprietà sui beni oggetto di confisca, le unioni sentimentali,
affettive e giuridicamente riconosciute sono sintomatiche di una comunione di
interessi economici (nonostante il proposto eserciti il potere su tali beni mediante

restituzione dei beni ed escludere tale interesse equivarrebbe ad escludere uno
dei presupposti della confisca, non potendosi comunque ritenersi soddisfatto il
presupposto oggettivo della sproporzione tra il valore dei beni e i redditi
dichiarati o l’attività svolta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Giovanni Mazzotta è inammissibile.
Premesso che il ricorso censura il decreto impugnato laddove afferma la
disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto, secondo il
consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento
di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per
cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente
intestati a terzi dal soggetto presunto interponente che assuma l’insussistenza
del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in
capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spetta
solo a quest’ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla
restituzione del bene (Sez. 5, n. 7433 del 27/09/2013 – dep. 17/02/2014,
Canarelli, Rv. 259510); nella stessa prospettiva, la giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è
inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal
sorvegliato speciale – avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto
fittiziamente intestato a terzi – in quanto, in tal caso, la legittimazione ad
impugnare spetta al terzo apparente intestatario (Sez. 5, n. 6208 del
21/10/2010 – dep. 18/02/2011, Bifulco, Rv. 249499: nel caso di specie, il terzo
apparente intestatario era il coniuge).
Né a una diversa conclusione può giungersi sulla base delle deduzioni
articolate – in replica alla requisitoria del Procuratore generale – con la memoria

4

terze persone), sicché il ricorrente ha interesse all’impugnazione per ottenere la

del 05/05/2015, che, mutando la prospettazione offerta dal ricorso (che, come si
è detto, contestava la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo a
Mazzotta) fa riferimento ad una “comunione di interessi” tra lo stesso e le due
titolari formali dei beni: anche a voler attribuire alle deduzioni articolate nel
ricorso valenza di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., esse
sarebbero inammissibili, posto che

«i

motivi nuovi devono consistere in

un’ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono l’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, nei limiti dei

26/05/2011 – dep. 10/11/2011, Califano e altri, Rv. 251482), laddove le diverse
deduzioni articolate dal ricorso principale e dalla memoria si pongono in termini
di alternativa logica. In ogni caso, tali deduzioni risultano manifestamente
infondate, posto che, ai fini del riconoscimento dell’interesse al ricorso, è
decisivo il rilievo che la legittimazione all’impugnazione spetta unicamente al
soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene (Sez. 2, n. 15474 del
20/01/2012 – dep. 23/04/2012, Biondillo, Rv. 252811).

3. Anche i ricorsi proposti nell’interesse di Spedicato Barbara e di Candini
Ivana sono inammissibili. La difesa ha argomentato la sussistenza di una valida
procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. allegando la «nomina difensore di
fiducia con procura speciale» di Barbara Spedicato e quella, di analogo tenore, di
Ivana Candini in data 16/05/2011 in favore dell’avv. Stefano Prontera. Con i
predetti atti, l’avv. Prontera viene nominato ex art. 96 cod. proc. pen. «in ordine
all’impugnazione del provvedimento del Tribunale di Lecce – II sezione penale n. 23/11 S.S.» e allo stesso legale viene conferito «specifico mandato per la
presentazione (…) di istanze e/o richieste relative all’esecuzione della pena
inflittagli, nonché per l’assistenza tecnica innanzi al Giudice dell’esecuzione
ovvero al Tribunale di Sorveglianza competente». Si deve dunque stabilire se i
predetti atti costituiscano valida procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc.
pen. – e non dell’art. 122 cod. proc. pen., norma, questa, richiamata dal
ricorrente – ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il
menzionato decreto della Corte di appello di Lecce.
In premessa, giova ricordare che, in ordine alla portata della presunzione di
efficacia della procura stabilita dall’art. 100 comma 3 cod. proc. pen., il
consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità afferma, con riguardo alla
parte civile, che la necessità di un nuovo mandato successivo alla procura
speciale rilasciata sussiste solo con riferimento allo svolgimento di «attività non
difensive, come proporre domande o impugnare la sentenza (v. Cass. sez. 3 n.
21284 del 2003, rv. 224517; Cass. n. 11657 del 1997, rv. 209260)» e che «per

5

capi o punti della decisione oggetto del gravame» (Sez. 1, n. 40932 del

il semplice esercizio di attività difensionali non è necessario un nuovo mandato»
(Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007 – dep. 23/01/2008, Gallo e altro, Rv. 238370;
conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 41167 del 09/07/2014 – dep. 03/10/2014, Panatta,
Rv. 260682). Nel caso in esame non si verte in ipotesi di mero esercizio di
attività defensionale, ma della proposizione di impugnazione del provvedimento
di appello, sicché occorre esaminare la validità, a questi effetti, degli atti
richiamati dalla difesa.
Al riguardo, giova richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni
unite di questa Corte, secondo cui è legittimato a proporre appello il difensore

contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto
che la presunzione di efficacia della procura “per un solo grado del processo”,
stabilita dall’art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla
manifestazione di volontà della parte – desumibile dalla interpretazione del
mandato – di attribuire anche un siffatto potere (Sez. U, n. 44712 del
27/10/2004 – dep. 18/11/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179). Nel solco
dell’insegnamento delle Sezioni unite, la giurisprudenza di questa Corte ha
affermato, proprio in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che il difensore
del terzo interessato è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la
decisione di conferma del decreto di confisca anche qualora sia munito di una
procura speciale (mandato alle liti) non contenente espresso riferimento al
potere di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della
procura “per un solo grado del processo”, stabilita dall’art. 100, comma 3, cod.
proc. pen., possa essere vinta dall’univoca manifestazione di volontà della parte,
desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto
potere (Sez. 6, n. 21898 del 11/02/2014 – dep. 28/05/2014, Taccini e altro, Rv.
260613, in una fattispecie in cui il testo della procura, conferita nella fase di
merito, faceva riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni). La
possibilità di vincere la presunzione indicata è stata, invece, esclusa in una
fattispecie in cui il testo della procura mancava di qualsiasi riferimento alla
facoltà di impugnazione ed esplicitava il conferimento al difensore del potere di
concludere e depositare comparsa conclusionale che rendeva plausibile che la
procura fosse stata rilasciata per un solo grado di giudizio (Sez. 3, n. 37220 del
16/05/2013 – dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256972), così come in
un caso in cui era stata conferita procura “con ogni più ampia facoltà difensiva,
nessuna esclusa ed eccettuata”, senza alcun riferimento alla facoltà di
impugnazione (Sez. 5, n. 42660 del 28/09/2010 – dep. 01/12/2010, P.C. in proc.
Moretti, Rv. 249337). Sempre in questa prospettiva, la giurisprudenza di
legittimità ha sottolineato che la presunzione di efficacia della procura speciale

6

della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non

soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall’art. 100, comma
terzo, cod. proc. pen., può essere superata da una volontà diversa espressa
nell’atto e ha precisato che la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di
richiamo globale ad “ogni grado di giudizio”, mentre deve essere esclusa nel caso
di procura contenente il semplice riferimento ad “ogni facoltà di legge”,
riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al
solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato (Sez. 5, n. 33369 del
25/06/2008 – dep. 12/08/2008, Pugliese, Rv. 241392).

nomina indicati dalla difesa, rileva il Collegio come debba escludersi che essi
possano risultare idonei a vincere la presunzione di efficacia della procura “per
un solo grado del processo” stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen.: gli
atti in esame, infatti, a parte i riferimenti all’assistenza dinanzi al giudice
dell’esecuzione ovvero al Tribunale di sorveglianza (del tutto inconferenti ai fini
in esame ed anzi sintomatici della volontà di procedere a una semplice nomina di
difensore

ex

art. 96 cod. proc. pen. efficace per il condannato anche

successivamente all’irrevocabilità della sentenza), si limitano a far riferimento
all’impugnazione del decreto di primo grado. Essi, invece, non contengono alcun
generale riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni e neppure operano
richiami riferibili a tutti i gradi del giudizio di prevenzione in questione (o a
espressione di analogo significato).
Per completezza, deve aggiungersi che, nel ribadire che è inammissibile il
ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di
prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di
procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen., le Sezioni unite hanno di recente
statuito che, in tal caso, non può trovare applicazione la disposizione di cui
all’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di
rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 – dep. 17/11/2014, Borrelli e
altro, Rv. 260894).

4. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

7

Esaminando, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, i due atti di

Così deciso il 25/05/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA