Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38756 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 38756 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso, proposto da:
GARESIO MORENO N. IL 15/07/1968
avverso l’ordinanza n. 104/2012 TRIBUNALE di TRIESTE, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 giugno 2012 il Tribunale di Trieste, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di Garesio
Moreno, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui
alle sentenze definitive di condanna oggetto della richiesta, emesse,
rispettivamente, il 21 maggio 1998 dalla Pretura di Trieste e il 4 febbraio 2002
dallo stesso Tribunale, avuto riguardo alla mancanza di elementi probativi della

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, il condannato, chiedendone l’annullamento sulla base di due
motivi, con i quali ha denunciato violazione di legge, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 24 Cost., per l’omessa
valutazione della intera domanda giudiziale, riferita anche ai reati di cui alle
sentenze del 15 luglio 2009 e del 9 giugno 2010 della Corte d’appello di Trieste
oggetto di separata istanza, e per la mancata acquisizione delle relative sentenze
(primo motivo), e violazione di legge e vizio della motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata

applicazione della disciplina del reato continuato (secondo motivo).
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile perché è del tutto generico.
Il ricorrente, che sostiene l’omessa valutazione da parte del Giudice
dell’esecuzione anche della sua richiesta personale di riconoscimento del vincolo
della continuazione, in aggiunta a quella presentata tramite il difensore, per
ulteriori reati giudicati con sentenze successive a quelle esaminate,
lamentandone l’omessa acquisizione, non ha né allegato l’indicata richiesta per
conferire autosufficienza alle svolte censure, né ha fornito elementi volti a
rappresentarne e circostanziarne il contenuto al fine di consentire a questa Corte
di esercitare il proprio sindacato.
2. Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile per la sua
manifesta infondatezza.
2.1. La nozione di continuazione delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen.,
richiede che i fatti siano riferibili a un “medesimo”, dunque originario, disegno
criminoso.

2

preordinazione dei medesimi reati secondo un unico programma delittuoso.

Detta unicità di disegno, necessario per il riconoscimento della continuazione
in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale
tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita
che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre, invece,
che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una
pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine
progettati e organizzati, purché siano almeno in linea generale previsti in
funzione di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo al

Deve, pertanto, escludersi che una tale programmazione possa essere
desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o della identità del loro
autore o del contesto in cui essi sono maturati.
2.2. Nella specie, il Giudice dell’esecuzione, che ha preso in considerazione i
reati, cui il ricorrente ha riferito la sua richiesta, e i dati di fatto tratti dalle
sentenze in atti, ha logicamente e ragionevolmente rimarcato la mancanza di
specifici elementi che, al di là della circostanza relativa all’analogia dei singoli
titoli di reato, potessero consentire di dedurre una “effettiva originaria ideazione
e determinazione volitiva”, richiamando in particolare la diversità dei beni e dei
valori oggetto delle numerose ricettazioni, la totale diversità dei soggetti
danneggiati e la complessiva inclinazione a delinquere .
A fronte di tali argomentazioni, congrue rispetto ai dati fattuali esaminati e
coerenti ai principi di diritto in materia, le censure del ricorrente si risolvono nella
generica prospettazione di considerazioni di fatto insuscettibili di valutazione in
questa sede e nella riproposizione di argomenti difensivi, adeguatamente presi in
esame e confutati dall’ordinanza impugnata.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,

conseguimento di un unico fine, prefissato e sufficientemente specifico.

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente U)

TATA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA