Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38755 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38755 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPRINO NICOLA N. IL 08/08/1991
avverso l’ordinanza n. 1289/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 28/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Udit-i-elifert~9,v,/

Data Udienza: 14/05/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. M. Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito
altresì per il ricorrente l’avv. P. A. M. Galati e l’avv. F. Calabrese, che hanno
concluso per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 28/11/2014, il Tribunale del riesame di

delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti di Nicola Caprino, in relazione al
reato di partecipazione all’associazione mafiosa denominata

‘ndrangheta e,

segnatamente, alla cosca Bellocco Cimato, con il ruolo di armiere e custode e
mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con
gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria
ha proposto ricorso per cassazione Nicola Caprino, attraverso il difensore avv. P.
A. M. Galati, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione della legge penale e
vizi di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. e all’art. 416 bis cod.
pen.
L’accusa si fonda su elementi di ontologica equivocità sotto il profilo
dimostrativo. I rapporti di frequentazione con Ferdinando Civato e con Gregorio
Malvaso, oltre che con altri soggetti, trovano giustificazione alternativa in
ragione dei rapporti amicali e di convivenza all’interno del medesimo contesto
sociale.
La vicenda relativa al dubbio manifestato da Pasquale Mazzeo sulla richiesta
di fornitura di una cassetta di pesce da parte di tale Emanuele Cosentino è
ritenuta irrisoria dalla stessa ordinanza impugnata, che pretende però di
connettere alla stessa una valenza indiziante solo perché il richiedente sarebbe
inserito in contesti delinquenziali organizzati; del tutto congetturale e frutto di
forzatura interpretativa è la deduzione secondo cui il ricorrente, nella richiesta a
Malvaso circa sue conoscenze a Palmi, avrebbe fatto riferimento ad agganci con
la delinquenza organizzata, laddove comunque la vicenda è priva di capacità
dimostrativa dell’appartenenza di Caprino a qualsiasi sodalizio.
Il collegamento a logiche di carattere associativo-mafioso della disponibilità
delle armi per le quali Caprino è stato arrestato è illogicamente operato sulla
base del riferimento fatto da due soggetti – Scicchitano e la moglie,

2

Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del 30/10/2014 con la quale il Giudice

pacificamente non inseriti in contesti delinquenziali organizzati – alla possibilità
di avvio di altri procedimenti penali, trattandosi esclusivamente di un
accostamento discorsivo tra due vicende (l’arresto precedente operato e la
possibilità che ne intervenissero altri).
Quanto alla cena del 14/03/2014, l’ordinanza impugnata fa derivare dalla
presenza fisica a tale riunione un giudizio di partecipazione ad associazione
mafiosa con una forzatura logico-deduttiva, in quanto dalla stessa ordinanza
risulta che si trattava di una vera e propria riunione conviviale, tanto che era

Priva di valenza dimostrativa è la circostanza secondo cui la redazione di
una falsa certificazione avrebbe consentito alla fidanzata Veronica Raso di
effettuare i colloqui con il ricorrente detenuto, non potendosi valorizzare la
circostanza secondo cui il sindaco avrebbe fatto riferimento, in uno sfogo, al
danneggiamento di alcuni mezzi comunali: infatti, la vicenda della redazione
della certificazione falsa si è verificata in un momento successivo a quello in cui il
sindaco ebbe ad esprimere quello sfogo, che atteneva al passato.
La stessa ordinanza impugnata rileva che gli elementi di prova a carico di
Caprino non possono, isolatamente considerati, sorregge la gravità indiziaria, ma
devono essere oggetto di valutazione globale: tuttavia, i singoli elementi
dimostrativi sono dotati di valenza indiziante pressoché nulla, sicché sono privi di
capacità di reciproca corroborazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. In premessa giova sottolineare come il Tribunale del riesame abbia
rilevato che l’esistenza della cosca Bellocco quale articolazione dell’associazione
mafiosa denominata ‘ndrangheta è stata accertata con sentenze passate in
giudicato e che la sentenza di primo grado nel procedimento c.d. “Tramonto” ha
confermato le risultanze di indagine relative all’operatività di un sodalizio mafioso
operante a San Ferdinando quale articolazione della più ampia cosca Bellocco: la
cosca di San Ferdinando, retta da Ferdinando Cimato, pianifica, attraverso
sopralluoghi e mediante lo studio delle abitudini delle vittime, atti intimidatori
(compiendo danneggiamenti soprattutto avvalendosi di esplosioni in luogo
pubblico di colpi d’arma da fuoco) finalizzati ad annichilire qualsiasi forma di
resistenza alle pretese del sodalizio e a rendere più radicato il già diffuso senso
di omertà, è dedita all’attività estorsiva in danno di commercianti e al traffico di
sostanze stupefacenti, dispone di “fonti informative” in ambito istituzionale. La

3

stato invitato anche un comico.

cosca, osserva ancora il giudice del riesame, ha investito il denaro illecitamente
acquisito in varie attività delittuose schermate da prestanomi e dispone
ampiamente di armi, sia da guerra, sia comuni da sparo. Nella parte, appena
sintetizzata, relativa alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine
all’associazione di tipo mafioso delineata dall’imputazione provvisoria, l’ordinanza
del Tribunale del riesame di Reggio Calabria non è stata censurata dal ricorrente,
le cui doglianze sono circoscritte alla sussistenza degli elementi ex art. 273 cod.

3. Sempre in premessa, mette conto sottolineare come la giurisprudenza di
questa Corte abbia chiarito che il requisito della gravità degli indizi di
colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione
separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi,
coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la
valenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione
della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente
(Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012 – dep. 27/02/2013, Della Costa, Rv. 254871). Il
riferimento al principio di diritto richiamato rende ragione della infondatezza
della doglianza formulata in via generale dal ricorrente in ordine all’approccio
valutativo seguito dal giudice del riesame, approccio che deve dunque essere
vagliato alla luce dei vari indizi valorizzati e delle relative censure articolate dal
ricorso.

4. Tali censure non meritano accoglimento.
Quanto all’episodio del 21/12/2013, la doglianza proposta dal ricorso è
infondata. Richiamate le frequentazioni con tutti gli affiliati alla cosca Bellocco Ornato e con taluni appartenenti alla cosca Pesce – Pantano (e gli stabili rapporti
con alcuni di essi), il Tribunale di Reggio Calabria ha fatto riferimento all’episodio
che vide l’indagato confrontarsi con Pasquale Mazzeo, indeciso se dar seguito alla
richiesta del latitante Emanuele Cosentino di procurargli del pesce: osserva
l’ordinanza impugnata che la decisione, di per sé banale, era “delicata” potendo
coinvolgere rapporti “diplomatici” tra ‘ndrine, tanto che Mazzeo temeva possibili
atti ritorsivi collegati alla richiesta, mentre Caprino, per un verso, consigliava,
con altri, di rimettere la decisione a Ferdinando Cimato e, per altro verso, per
rassicurare ancora di più il sodale Mazzeo, domandava a Gregorio Malvaso se
questi potesse chiedere garanzie circa il successivo pagamento a componenti
delle

‘ndrine

palmesi. Così delineata la valutazione operata dall’ordinanza

impugnata dell’episodio in questione, le critiche del ricorrente fanno leva, in
primo luogo, sul carattere irrisorio dell’oggetto della richiesta: il rilievo, tuttavia,

4

proc. pen. in ordine alla partecipazione del medesimo all’associazione.

non inficia la tenuta logico-argomentativa della valutazione in esame, che,
proprio sottolineando la “banalità” della decisione su un piano astratto, ne ha
evidenziato la “delicatezza” nel contesto nel quale la richiesta e la relativa
decisione si inserivano; un contesto, questo, connotato dalla provenienza della
richiesta dall’esponente (latitante) di una cosca, dalla discussione sviluppatasi
nei termini puntualmente richiamati dal Tribunale del riesame e dall’indicazione
di rimettere la decisione a Cimato, reggente della ‘ndrina. E’ dunque alla luce di
tale contesto – non specificamente esaminato dai rilievi critici del ricorrente –

l’ulteriore doglianza circa l’interpretazione della domanda rivolta a Malvaso
riveste carattere di censura di merito, estranea al sindacato di questa Corte.
L’ordinanza impugnata ha poi richiamato i commenti all’arresto del
ricorrente per detenzione di armi del sodale Scicchitano (anch’egli detenuto) con
la moglie, commenti che manifestavano anche il timore per possibili arresti a San
Ferdinando per il reato di associazione di stampo mafioso. Sul punto, le
doglianze del ricorrente muovono dal presupposto della “pacifica” estraneità dei
due alla criminalità organizzata, laddove, come si è detto, il giudice del riesame
indica Scicchitano come un sodale di Caprino: sotto questo profilo, la doglianza
del ricorrente, che non deduce travisamenti probatori dell’ordinanza impugnata,
risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Ulteriore elemento indiziario valorizzato dall’ordinanza impugnata è la
partecipazione di Caprino alla cena che, nel percorso argomentativo dei giudici di
merito, siglò la pax mafiosa tra le cosche Pesce – Pantano e Bellocco – Cimato il
14/03/2014: dopo la frizione tra le due cosche del dicembre 2013 / febbraio
2014 (nell’ambito della quale Gregorio Malvaso e Giuseppe Gioffrè avevano
manifestato “intenti belligeranti” frenati da Ferdinando Civato, secondo quanto
ricostruito dall’ordinanza impugnata sulla base di alcune intercettazioni), alla
cena in questione (risultante dall’intercettazione ambientale della conversazione
del 15/03/2014 tra Giuseppe Pulella e Pasquale Pantano) presero parte sia
componenti della cosca Pesce – Pantano, sia componenti della cosca Bellocco Cimato, tra i quali il ricorrente: al riguardo, la censura proposta dal ricorso
attribuisce al ragionamento seguito dal Tribunale di Reggio Calabria i connotati
della forzatura logico-deduttiva alla luce del carattere conviviale – dimostrato
dalla partecipazione di un comico – della riunione, obliterando, tuttavia, la
compiuta disamina dei molteplici elementi sui quali si fonda la valutazione del
giudice del riesame, sicché anche sul punto in esame la doglianza non è correlata
alla puntuale critica delle argomentazioni articolate dall’ordinanza impugnata.

5

che la valutazione del giudice del riesame risulta incensurabile, laddove

Il Tribunale del riesame ha altresì richiamato l’interessamento del sindaco di
San Ferdinando, Domenico Maddaferri, per la formazione, all’indomani
dell’arresto del ricorrente, di un falso certificato anagrafico in cui si attestava un
rapporto di convivenza con la fidanzata di Caprino (Veronica Raso), al fine di
consentirle la visita presso la casa circondariale dove era ristretto. Al riguardo, le
doglianze del ricorrente, incentrate sul rilievo che la redazione del certificato
risulta successiva alla conversazione del 22/03/2013 in cui affermava di essere
stato a disposizione “per qualsiasi cosa con loro”, non inficia né la ricostruzione

l'”attivismo del sindaco” nella formazione del certificato falso, funzionale secondo una valutazione non affetta da vizi logici – all’esigenza del ricorrente di
mantenere contatti con l’esterno dopo l’intervenuta carcerazione.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria curerà gli
adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 camma
1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso il 14/05/2015.

del giudice del riesame circa la falsità del documento, né la sua valutazione circa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA