Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38753 del 17/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38753 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABATEGIOVANNI LUIGI N. IL 23/02/1975
avverso l’ordinanza n. 433/2010 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 14/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 ottobre 2011, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata
da Abategiovanni Luigi, volta all’applicazione della disciplina del reato continuato
tra i reati di cui a sette sentenze definitive di condanna indicate nella richiesta e

per í fatti commessi in periodi notevolmente antecedenti alla data della iscrizione
dell’istante al Sert (settembre 2001) sia per quelli successivi, nonostante lo stato
di tossicodipendenza, ostavano al riconoscimento del vincolo della continuazione
la distanza cronologica tra i fatti e la loro diversità tipologica.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due
motivi, con i quali ha denunciato, rispettivamente violazione di legge, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671 cod.
proc. pen. e 81 cod. pen., e vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett.

e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata applicazione

dell’istituto del reato continuato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Giudice dell’esecuzione, adeguandosi ai principi di diritto costantemente
affermati da questa Corte, ha evidenziato, con motivazione dotata di piena
congruenza logica, che non sussisteva la prova della riconducibilità dei diversi
reati a un’unica ideazione criminosa, sia pure generica, posta a base di un
originario programma criminoso e che i reati stessi, per i quali il ricorrente era
stato condannato, eterogenei e commessi a considerevole distanza temporale tra
loro, non potevano ritenersi parte integrante, in mancanza di concreti e
significativi elementi, di un medesimo disegno criminoso esistente sin dal
momento in cui era stato commesso il primo reato.
Plausibilmente il Tribunale ha ritenuto che, a fronte di tali emergenze, la
situazione di tossicodipendenza, certificata solo con la documentata iscrizione del
ricorrente al Sert il 25 settembre 2001, era da considerare, anche rispetto ai
reati commessi in epoca successiva a detta data, subvalente nell’apprezzamento
2

specificamente riportate nella premessa della stessa ordinanza, ritenendo che sia

della esistenza di un medesimo originario disegno criminoso, alla cui esistenza
non offriva nessun elemento concreto, in mancanza della prova di un nesso
funzionale tra i reati commessi e lo stato di tossicodipendenza.
Le linee argomentative dell’ordinanza, congrue ed esenti da vizi logici e
giuridici, resistono alle censure formulate dal ricorrente, che sono del tutto
infondate laddove, con il primo motivo, affidano al solo rappresentato stato di
tossicodipendenza la prova della unicità del disegno criminoso, che ha avvinto
l’attività delinquenziale svolta senza interruzioni nel tempo, e sono invasive,

reiterazione delle deduzioni già svolte e propongono una sostanziale rilettura dei
dati emersi, già esaminati e correttamente valutati nel loro aspetto fattuale.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

inammissibilmente, del merito, laddove, con il secondo motivo, oppongono una

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