Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38750 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38750 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Greco Pasquale, nato a San Mauro Marchesato il 9.6.1946,
avverso l’ordinanza emessa dal tribunale di Torino il 10.2.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Carlo Maria
Romeo, del Foro di Torino, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 08/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 10.2.2015 il tribunale di Torino„ in

decidendo quale giudice del rinvio, confermava l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Torino nei confronti di Greco
Pasquale indagato del delitto di cui all’art. 416 bis, c.p., per avere
fatto parte, secondo l’impostazione accusatoria, dell’articolazione
piemontese della associazione a delinquere di stampo mafioso,
nota come “ndrina di San Mauro Marchesato”.
2. Avverso la decisione del tribunale del riesame, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il
Greco, a mezzo del suo difensore di fiducia, denunciando
violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.
416 bis, c.p., 192, 273 e 627, c.p.p.
Il ricorrente, in particolare, lamenta che il tribunale del riesame ha
reiterato i medesimi errori censurati nella sentenza con cui la
Surema Corte, in data 17.12.2014, aveva disposto l’annullamento
con rinvio della precedente ordinanza, omettendo di effettuare
una rigorosa valutazione della credibilità soggettiva del
collaboratore di giustizia Oliverio Francesco, accusatore del Greco
in ordine alla sua affiliazione al “locale” di San Mauro Marchesato,
e dell’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, che non
risultano supportate da riscontri esterni, omettendo, inoltre, di
considerare che, come emerso dall’ulteriore materiale indiziario
depositato dal pubblico ministero in sede di udienza di riesame,
costituito da ulteriori dichiarazioni rese dal collaboratore

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funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 309, c.p.p.,

nell’ambito di diverso procedimento penale, l’Oliverio ha affermato
di sapere ben poco del gruppo di Cutro, al quale secondo l’ipotesi
accusatoria sarebbe affiliato il Greco, facendo egli parte di una
fazione ad esso contrapposta, quella degli Arena.

disatteso le indicazione contenute nella sentenza di annullamento
anche con riferimento alla individuazione delle concrete mansioni
operative che avrebbe svolto il Greco all’interno della cosca di
appartenenza, non potendosi desumere il suo inserimento
nell’associazione di cui si discute, secondo quanto rilevato dal il
Supremo Collegio, sulla base dei soli rapporti con gli altri indagati,
come descritti nell’ordinanza annullata.
In questa prospettiva tutti gli elementi presi in considerazione dal
tribunale del riesame per fondare la propria decisione (il contrasto
tra il Greco ed il coindagato Audia Mario, risolto grazie
all’intervento del capo Greco Angelo; la disponibilità del Greco
Pasquale a procurare i certificati del casellario giudiziale di Greco
Angelo; il presunto contributo economico che il ricorrente avrebbe
dovuto versare al Greco Angelo all’arrivo di quest’ultimo a Torino;
il contrasto sorto tra il Greco Pasquale e Sisca Gregorio in ordine
al pagamento di un debito) non appaiono significativi, in quanto
dotati di equivoco valore indiziario come già ritenuto dalla Corte di
cassazione.
Ciò vale anche per l’episodio di usura di cui al capo n. 10), del pari
contestato al ricorrente, di cui lo stesso Supremo Collegio ha
evidenziato l’estraneità al contesto associativo.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Al riguardo occorre richiamare, sia pure brevemente, l’approdo
interpretativo, condiviso da questo Collegio, al quale è giunta la

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Evidenzia, inoltre, il ricorrente come il tribunale del riesame abbia

giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come,
in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione
non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di

alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi
di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale
del riesame.
Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del
contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto
al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. IV,
3.2.2011, n. 14726, D.R.), essendo sufficiente ai fini cautelari un
giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità
dell’imputato” (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv.
224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742).
Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati
vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del
riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione
alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad
esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del
quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie,

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rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione

con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della
pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità, ma dì una
qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all’esigenza di

0.M.M.).
5. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del
riesame di Torino abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto
con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha ritenuto
sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza in capo al
ex art. 416 bis, c.p.,

Greco, in relazione alla ipotesi di reato

oggetto della contestazione provvisoria, sulla base degli elementi
raccolti nel corso delle indagini preliminari, parte dei quali prodotti
dal pubblico ministero nel corso dell’udienza.
Conformemente al dictum della sentenza di annullamento del
Supremo Collegio, il tribunale del riesame ha proceduto ad una
specifica ed articolata valutazione sia della credibilità personale
del collaboratore di giustizia Oliverio Francesco, ricostruendone la
genesi della scelta collaborativa ed il pregresso percorso
criminale,

nonché

dell’attendibilità

intrinseca

delle

sue

dichiarazioni, evidenziandone la coerenza e la precisione.
Il tribunale, inoltre, ha opportunamente posto in risalto la
circostanza

che

il

collaboratore

di

giustizia

“riferisce

dell’appartenenza alla indrangheta di Greco Pasquale in relazione
non a notizie riferitegli da terzi, ma a circostanze da lui
direttamente vissute,

in

particolare

con

riguardo

alla

partecipazione, insieme a Greco Pasquale e Domenico, ad una
riunione con membri della famiglia Arena concernente

5

completezza espositiva” (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139,

specificamente vicende di ‘ndrangheta (cfr. p. 7 dell’ordinanza
oggetto di ricorso).
Risolto positivamente il vaglio sulla credibilità personale del
propalante e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni

alcuna nella sentenza di annullamento con rinvio), il tribunale del
riesame ha concentrato la sua attenzione sulla attendibilità
estrinseca delle suddette dichiarazioni, correttamente procedendo
ad una rivalutazione complessiva dei singoli elementi indiziari
acquisiti (costituiti principalmente dagli esiti delle captazioni
telefoniche ed ambientali disposte nella fase delle indagini
preliminari), sollecitata dalla Suprema Corte nel suo arresto del
17.12.2014, alla luce dell’indiscutibile conoscenza delle dinamiche
della ‘ndrina di San Mauro Marchesato, operante in Torino come
entità associativa distaccata ed autonoma, distinta, dunque, dalla
“struttura stanziata in San Mauro Marchesato e dipendente dalla
locale di Cutro”, di cui è portatore l’Oliverio.
In questa prospettiva, che non può non tenere conto, quasi come
se si trattasse di un dato neutro, della riferita partecipazione del
Greco Pasquale e del fratello Greco Domenico ad una riunione
relativa a vicende di ‘ndrangheta, alcuni dei singoli episodi su cui
si sofferma specificamente il tribunale del riesame con articolata
motivazione (l’intervento di Greco Angelo, collocato
indiscutibilmente in una posizione di vertice nella ‘ndrina di San
Mauro Marchesato, in favore del Greco Pasquale, sollecitato dal
fratello Greco Domenico, nonché dallo stesso ricorrente, per
dirimere un contrasto sorto tra quest’ultimo ed Audia Mario, in
concorrenza tra loro per assumere una posizione di vertice nella
compagine torinese; la pronta disponibilità dimostrata dal Greco

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(profili che, a dire il vero, non hanno formato oggetto di censura

Pasquale nel soddisfare le richieste provenienti da Greco Angelo
volte ad ottenere, da un lato il certificato del casellario giudiziale
dello stesso Greco Pasquale, che Greco Angelo doveva utilizzare
nel procedimento pendente nei suoi confronti innanzi al tribunale

che testimonia ulteriormente l’intensità dei legami tra il ricorrente
ed il capo riconosciuto della ‘ndrina di San Mauro Marchesato; le
rassicurazioni fornite dal Greco Domenico al fratello Pasquale ed al
nipote Greco Luigino, nella vicenda che vedeva il ricorrente in
conflitto con Sisca Gregorio, debitore suo e del ri del figlio Luigino,
che viene affrontata secondo le regole gerarchiche proprie
dell’organizzazione

mafiosa),

complessivamente

valutati

dimostrano, sia pure con quella elevata probabilità che
caratterizza la fase cautelare, l’inserimento a pieno titolo del
Greco Pasquale nell’associazione di cui si discute con il ruolo di
soggetto a disposizione del sodalizio, impegnato a scalarne il
vertice, confermando la chiamata di correità dell’Oliverio
Tale conclusione appare conforme ai principi elaborati in subiecta
materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è noto, infatti, in tema di associazione di stampo mafioso la
permanente “disponibilità” al servizio dell’organizzazione mafiosa
a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa
manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei
fini dell’organizzazione, indipendentemente dalla prova di una
formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento
strutturale nella compagine associativa e, quindi, di vera e propria
partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio
delinquenziale, (cfr. Cass., sez. V, 21.11.2003, n. 6101, Bruno e
altro, rv. 228058)

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di sorveglianza di Catanzaro, dall’altro un contributo economico,

Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in
materia dalla nota sentenza “Mannino” delle sezioni unite del
Supremo Collegio, che, evidenziando la natura “dinamica” del
contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine

“partecipazione” ai sensi dell’art. 416 bis, c.p., ne individua
l’essenza proprio nella “messa a disposizione” del singolo in favore
del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Rileva, infatti, il Supremo Collegio nella sua massima espressione
che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di
partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile
e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del
sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza,
un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale
l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a
disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini
criminosi.
Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la
partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali,
sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso,
possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato,
purché si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun
automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della
costante permanenza del vincolo (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005,
n. 33748, Mannino, rv. 231670, nonché, nello stesso senso,
Cass., sez. I, 11.12.2007, n. 1470, p.g. in proc. Addante e altri,
rv. 238839).

8

associativa perché esso possa essere definito in termini di

Va, infine, condiviso anche il principio di diritto richiamato dal
tribunale del riesame in ordine ai criteri di valutazione dei riscontri
estrinseci della chiamata di correità.
Come affermato da un condivisibile arresto, infatti, in tema di

dell’art. 192, co. 3, c.p.p., confermano l’attendibilità della
dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la
responsabilità dell’imputato, perché, in caso contrario, la suddetta
disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione
processuale è, invece, semplicemente quella di confermare
l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che comporta che
tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto
alla prova derivante dalla chiamata in correità (cfr. Cass., sez. II,
30.1.2013, n. 8125, rv. 255244).
Una volta affermata, pertanto, la credibilità soggettiva del
chiamante in correità e l’attendibilità intrinseca delle sue
dichiarazioni, il valore dei riscontri estrinseci dovrà essere
circoscritto alla conferma del contenuto della chiamata di correo,
dovendosi escludere la necessità che essi abbiano un’autonoma
capacità dimostrativa della responsabilità dell’indagato, ché,
altrimenti, non entrerebbe in gioco la regola di cui all’art. 192, co.
3, c.p.p., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di
libera valutazione di esse da parte del giudice.
Deve, pertanto, attribuirsi valore decisivo, nel caso in esame, al
contenuto della chiamata di correo proveniente da una fonte
attendibile come l’Oliverio nel delineare nei termini innanzi indicati
il ruolo svolto dal Greco Pasquale nel sodalizio mafioso di cui si
discute.

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chiamata in correità, gli “altri elementi di prova” che, a norma

7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1
ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Roma lì 8.5.2015

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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