Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3875 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3875 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KILLAGA ANDREW CHARLES N. IL 29/10/1978
avverso l’ordinanza n. 7089/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 20/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. re- cf.-t-d(-et

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2013

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione Killaga Andrew C., avverso la ordinanza in data 20 ottobre 2011, emessa
dalla settima sezione penale della Cassazione, con pronuncia di inammissibilità, sul ricorso dello stesso
imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, di conferma della condanna per il delitto di
detenzione a fine di spaccio, di sostanza stupefacente.
Lamenta che la condanna sarebbe il frutto di una macchinazione ordita, ai suoi danni, da parte del reparto
assoluzione dello stesso conseguita.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
La pronuncia definitiva della cassazione è impugnabile, ai sensi dell’articolo 625 bis c.p. p., soltanto per
errore materiale o per errore percettivo sul fatto, nel quale il giudice sia incorso.
Posto che nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, in cui il condannato semplicemente lamenta
l’ingiustizia della condanna per fattori estranei al processo che avrebbero consentito un travisamento del
fatto, l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile, essendo ormai la condanna, passata in giudicato.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso il 15 ottobre 2013

il Cons. est.

operativo dei Carabinieri che intendeva vendicarsi sullo stesso imputato, a causa di una precedente

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