Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3875 del 10/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3875 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REVERUZZI CRISTIAN N. IL 07/01/1980
avverso la sentenza n. 4269/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
che ha concluso per

Udito, per la i e civile, l’Avv
Uditi di sor Avv.

Data Udienza: 10/11/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Reveruzzi Christian propone ricorso per cassazione contro la

sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la sentenza
emessa dal tribunale di Pavia, che lo condannava alla pena di mesi due

di energia elettrica.
2.

Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza sia illogica

sia nella parte in cui presume che il Reveruzzi, a sostegno della sua
dedotta estraneità al fatto, avrebbe affermato (contrariamente a quanto
poi era stato accertato), che egli era detenuto per altra causa al
momento del fatto, sia nella parte in cui non rilevava la contraddittorietà
tra la ritenuta qualificabilità del fatto come furto tentato e la circostanza,
assunta come dimostrativa della responsabilità del ricorrente, che, nel
momento del sopralluogo, la pizzeria di cui esso ricorrente era titolare e
a beneficio della quale il furto di energia elettrica sarebbe stato
commesso, era “aperta ed illuminata”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; la motivazione è in effetti illogica laddove
afferma che deve presumersi che l’impugnazione sostenga che
l’imputato all’epoca era detenuto, dopo aver premesso che l’imputato
aveva detto di trovarsi ad Udine per ragioni di giustizia, cioè per
conoscere i dettagli di un processo che lo riguardava. È pertanto del
tutto apodittica e contraddittoria la presunzione che egli intendesse
dire che si trovava in carcere. Del tutto inutili, dunque, sotto il profilo
probatorio, gli accertamenti presso il DAP, così come le conseguenze
che la Corte trae dallo stato di libertà dell’imputato. Quanto al fatto
che il padre si era assunto la responsabilità del reato (circostanza da
valutare unitamente all’asserito allontanamento dell’imputato in quel
periodo) la corte si limita ad affermare che l’autoaccusa è priva di
prove e contraria alla logica, posto che il Reveruzzi era in circolazione
(?) ed era il titolare dell’esercizio; motivazione evidentemente
assertiva e priva dì reale efficacia argomentativa.
1

di reclusione ed euro 80 di multa per il reato di tentato furto aggravato

2. La sentenza è, poi, illogica, nella parte in cui non rileva come,
essendosi contestato soltanto il tentativo di furto di energia elettrica,
non potesse assumersi come elemento dimostrativo della sussistenza
del fatto la circostanza che la pizzeria, all’atto del sopralluogo,
risultava aperta ed illuminata; cosa che, secondo la non
manifestamente illogica deduzione del ricorrente, ben si sarebbe
potuta spiegare con l’uso di un generatore di corrente.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con rinvio degli

della questione; il giudice di rinvio sarà ovviamente libero di confermare
la decisione di merito, con il solo limite di fornire un’adeguata
motivazione.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 10/11/2014

atti alla corte d’appello di Milano, diversa sezione, per un nuovo esame

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