Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3874 del 15/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3874 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO LUIGI N. IL 30/01/1978
avverso la sentenza n. 1988/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Uditi. ensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2014

I

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’assetto
sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Sannino Luigi è stato condannato dal tribunale di Napoli alla pena

di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa – con applicazione delle

alle aggravanti, e previa riduzione per il rito – per furto pluriaggravato.
2.

Il giudice di appello, sulla considerazione che la pena era stata

irrogata nel minimo edittale di anni uno ed euro 300 di multa di cui al
primo comma dell’articolo 624, poi ridotta di un terzo per il rito,
rigettava il motivo di appello con il quale si chiedeva la riduzione della
pena (non ritenendo di giudicare prevalenti le attenuanti generiche).
3.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

l’imputato per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, atteso
che il giudice di appello ha erroneamente individuato il minimo edittale
per il furto semplice di cui all’articolo 624 in anni uno di reclusione ed
euro 300 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; il giudice di appello ha erroneamente indicato la
pena edittale minima per il reato di cui all’articolo 624, comma 1, in
anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, invece che in mesi sei di
reclusione ed euro 154 di multa. Tale errore, risultante ictu ()cui/
dalla lettura della norma sopra richiamata, ha comportato una
decisione errata, fondata sul presupposto che il giudice di primo
grado avesse già irrogato il minimo della pena.
2. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata rinviata al giudice territoriale per la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio (o meglio per l’adozione di una congrua
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che potrà essere
confermato oppure oggetto di rivisitazione nell’ambito dei pieni poteri
di merito del giudice di secondo grado).

circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti alla recidiva ed

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
san2ionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d’appello di Napoli.

Così deciso il 15/10/2014

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