Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38732 del 02/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 38732 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
DI SIVIO LUCIA N. IL 13/12/1973
TEOLI ROBERTO N. IL 03/06/1988
DE SILVIO MARCELLA N. IL 21/08/1976
avverso la sentenza n. 2751/2014 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del
20/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 02/04/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 20.11.2014 il G.U.P. del Tribunale di Cassino
dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Di Silvio Lucia, Teolí
Roberto e De Silvio Marcella, in ordine al reato loro ascritto (capo B) di
cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 e 628, commi 1 e 3, nr. 1 c.p. perché il

1.1. In particolare, agli imputati risultava ascritta la condotta dell’aver
costretto Vitto Arnaldo, Vitto Antonio e Vitto Vincenzo – in occasione
della commissione del reato di occupazione abusiva- armati di bastoni
e mazze ferrate, proferendo e facendo proferire minacce di morte, a
subire lo spossessamento dell’alloggio loro assegnato; il G.u.p. in
proposito rilevava che non era configurabile in tale condotta il reato di
rapina, trattandosi di un bene immobile.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il P.G. della Corte
d’Appello di Roma, lamentando la ricorrenza del vizio di inosservanza o
erronea applicazione di legge penale ai sensi dell’art. 606, primo comma
lett. b) c.p.p., atteso che, in ragione della natura complessa del reato
di rapina, venuta meno la possibilità di configurare un reato contro il
patrimonio, residuava pur sempre la fattispecie prevista dall’art. 610
c.p., quantomeno nella forma tentata, essendo state rivolte plurime e
gravi intimidazioni alla persona offesa, Vitto Arnaldo, affinchè
desistesse dal reclamare i propri diritti e lasciasse di fatto l’immobile
nelle mani degli occupanti; per la fattispecie di cui di cui agli artt. (56)610 c.p., è prevista la citazione diretta a giudizio degli imputati, così
che, in definitiva, il G.U.P. di Cassino, lungi dal dovere emettere
sentenza di non luogo a procedere con riferimento al capo B) della
rubrica, avrebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 33 sexies c.p.p.,
previa riqualificazione giuridica della originaria contestazione di rapina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero nei fatti oggetto di giudizio, una volta esclusa
correttamente la configurabilità del delitto di rapina, si presenta
astrattamente configurabile, come rilevato dal P.G. ricorrente, l’ipotesi
delittuosa di cui all’art. 610 c.p., quanto meno nella forma tentata,
essendo state rivolte plurime intimidazioni alla p.o., affinchè desistesse

1

fatto non sussiste.

dal reclamare

i propri diritti, lasciando l’immobile nelle mani degli

occupanti.
2. A fronte della ritenuta insussistenza del reato di cui alrart. 628 c.p.,
il G.u.p. avrebbe dovuto affrontare la correlata tematica dell’eventuale
rinvio a giudizio degli imputati per il reato di violenza privata, così
diversamente qualificata la condotta antigiuridica degli stessi, immutate
rimanendo le componenti ontologiche di tale condotta. Nel caso dì
specie, infatti, stante l’ identità del fatto storico attribuito agli imputati,

G.u.p. non si troverebbe ad esercitare impropri poteri sostitutivi o di
supplenza del pubblico ministero (titolare esclusivo dell’azione penale),
ma si limiterebbe, come qualsiasi giudice di merito, a dare al fatto
contestato una diversa qualificazione giuridica più favorevole
all’imputato, senza ledere i diritti della difesa, nei limiti della sua
competenza (Sez. 6, n. 35806 del 05/05/2008 e Sez. 5, 4.10.1996 n.
9616).
3.12impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata senza
rinvio, in rapporto alla diversa qualificazione giuridica conferibile al
fatto, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino
per l’ulteriore corso, cioè per la prosecuzione dell’udienza preliminare
nei confronti degli imputati.

p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione
degli atti al Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2.4.2015

variandone soltanto (in dinamica ad essi favorevole) il nomen iuris, il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA