Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3873 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3873 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
DUMITRU CESAR GABRIEL N. IL 30/06/1986
inoltre:
DUMITRU CESAR GABRIEL N. IL 30/06/1986
avverso la sentenza n. 1269/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Getlu
che ha concluso per *(.9

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Data Udienza: 30/10/2013

Il difensore del Dumitru ha presentato ricorso limitatamente alla quantificazione della pena per
vizio di motivazione : la corte, nel riconoscere le attenuanti generiche ,ha aderito alle
argomentazioni contenute nell’atto di appello sull’esigenza di parificare il trattamento
sanzionatorio di tutti i colpevoli . Ha però mantenuto l’ ingiustificata diversità sanzionatoria , in
quanto ha portato la pena inflitta al Dumitru (a 2 anni e 4 mesi di reclusione) a un livello superiore
a quello della pena inflitta agli altri .(1 anno e 8 mesi di reclusione) , subordinata alla concessione
della sospensione condizionale , beneficio che non è applicabile al ricorrente.
Il difensore ha anche rilevato la manifesta infondatezza del motivo del ricorso del P.G. , che ha
censurato la concessione delle attenuanti generiche per carenza di motivazione, sebbene la corte di
merito abbia fatto esaustivo riferimento ad adeguate argomentazioni.
I ricorsi non meritano accoglimento.
Quanto alle doglianze espresse dalla procura generale,va rilevato che
a) la corte di merito ha espresso , con sufficiente chiarezza, gli elementi di fatto concernenti la
personalità del ricorrente(giovane età e assenza di precedenti penali) e lo spessore
criminoso dei reati ( breve arco di tempo della loro consumazione) , in base ai quali ha
ritenuto, con argomentazione razionale e del tutto insindacabile, di concedere le attenuanti
generiche; il comportamento processuale dell’attuale imputato è stato evidentemente
ritenuto dal giudice di appello, nell’esercizio del suo insindacabile potere discrezionale, di
rilievo inferiore rispetto a questi dati positivi;
b) . la corte ha preso , come punto di riferimento, per la determinazione del complessivo
trattamento sanzionatorio, la pena inflitta agli altri due correi, giungendo a una riduzione
della pena , correlata ad una parità comportamentale dei medesimi;
c) in relazione a quest’ultima, la procura generale ha contrapposto l’attribuzione di un ruolo
direttivo al Dimitru, indicandolo in maniera del tutto generica , con il richiamo a non
specificate dichiarazioni dei correi ;
d) il richiamo effettuato dall’ufficio ricorrente alle modalità dei fatti e al profitto derivatone è
del tutto irrilevante ai fini della richiesta di un trattamento più severo per il Dimitru, posto
che si tratta di elementi che lo accomunano agli altri responsabili.
Quanto al ricorso presentato dall’imputato, le censure sul trattamento sanzionatorio si pongono —
senza proporre alcun convincente argomento critico- in contrasto con il consolidato e condivisibile
orientamento interpretativo,secondo cui
il trattamento sanzionatorio ,rientra nel potere

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 10.7.2012, la corte di appello di Firenze, in riforma parziale della sentenza emessa il
30.11.2011 del tribunale di Pistoia ex art. 442 c.p.p., concesse le attenuanti generiche a Dumitru
Cesar Gabriel, ha rideterminato in 2 anni e 4 mesi di reclusione e in C 500 di multa, la pena inflitta
per il reato ex artt. 81 cpv, 61 n. 7,110 c.p., 55 co. 9 d.lvo 231/07, originariamente fissata dal primo
giudice in 3 anni di reclusione e E 600 di multa. La corte territoriale ha rilevato che in altro
procedimento i complici hanno riportato pene inferiori e che l’identità della condotta criminosa di
tutti gli autori dei fatti criminosi —tra i quali nessuno ha svolto un ruolo direttivo o organizzativogiustificava una riduzione della pena dell’appellante ,tenuto conto di quella dei correi Diaconu e
Chisanovici.
La procura generale presso la corte di appello di Firenze ha presentato ricorso ,limitatamente alla
riduzione della pena base da 3 anni e 6 mesi a 3 anni di reclusione e al riconoscimento delle
attenuanti generiche, in quanto basati su inadeguata motivazione,.
Secondo il ricorrente , il riconoscimento delle attenuanti generiche è giustificato da elementi
(giovane età e il breve arco di tempo in cui i fatti sono stati commessi) non idonei a giustificare la
riduzione della pena, tenuto conto del ruolo di direzione attribuito dal primo giudice al Dumitru ,
della condotta processuale , caratterizzata da lunga latitanza, nonché delle insidiose modalità del
fatto e dell’entità del profitto.

I ricorsi vanno quindi rigettati , con condanna del Ditnitru al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta i ricorsi.
Roma, 30.10.2013
Il co
iere estensore
P
ve
An

discrezionale del giudice di merito e quindi non richiede un’analitica valutazione di tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali , essendo
sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. In tal modo si è comportato il
giudice di appello, senza che sia invocabile un suo obbligo di giungere ad una perfetta e completa
parificazione della sanzione inflitta al Dimitru con quella inflitta agli altri responsabili.

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