Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3873 del 08/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3873 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NUORO
nei confronti di:
DELOGU MAURO N. IL 16/02/1938
DELOGU SALVATORE N. IL 06/08/1987
avverso la sentenza n. 3/2010 GIUDICE DI PACE di BITTI, del
27/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in p rsona del Dott.
che ha concluso per (

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

cé).,e Pm 4te_eze,)-1-0—

Data Udienza: 08/10/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 27.9.13 il Giudice di Pace di BITTI assolveva DELOGU Salvatore dal reato
di cui all’art.594 CP (ascrittogli in danno di Olzai Lucia Rosa alla quale aveva rivolto epiteto di
“bagassa”)perché il fatto non costituisce reato; assolveva altresì DELOGU Mauro dal reato di
cui all’art.612CP.(ascrittogli per avere rivolto alla predetta Olzai la frase “io lo so che cosa

sussisteIl giudice aveva motivato l’assoluzione evidenziando che erano emersi in dibattimento i
rapporti tesi esistenti tra le parti,ed aveva dato atto delle dichiarazioni della persona
offesa,ritenendo configurabile a favore di Delogu Salvatore l’esimente di cui all’art.599 co.I CP.
In relazione all’imputazione di minaccia,ascritta a Delogu Mauro,i1 giudice aveva ritenuto che
l’espressione contestata non fosse idonea a costituire la prospettazione di un male ingiusto ai
danni della querelante–Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nuoro,deducendo:
1-violazione di legge ,inerente alla erronea applicazione degli artt.594 e 599 CP.,per quanto
riguarda la pronunzia di assoluzione di Delogu Mauro dal reato di cui al capo A); evidenziava in
particolare la illogicità della motivazione con la quale era stata ritenuta l’esimente ex art.599
comma I CP.,relativa alla reciprocità delle ingiurie,circostanza che non risultava avvalorata da
riscontri,osservando d’altra parte che a conforto dell’accusa vi erano dichiarazioni di agenti
che avevano eseguito un intervento,i quali-pur avendo percepito il verificarsi di una
discussione tra le parti,non ne avevano saputo riferire il contenuto.
2-violazione di legge inerente alla applicazione dell’art.594 CP e vizi della motivazione,per il
reato sub B) ascritto a Delogu Salvatore,assolto con formula perché il fatto non costituisce
reato,per assenza dell’elemento psicologico dell’ingiuria.
A riguardo il PM evidenziava la illogicità della motivazione,nella quale si era desunta la
mancanza di dolo dall’atteggiamento dell’imputato,che-al momento del fatto-aveva tenuto il
capo chino mentre pronunciava la frase riportata nel capo di ímputazione,ritenendo il
ricorrente che tale comportamento fosse del tutto irrilevante ai fini della esclusione
dell’elemento psicologico del reatoIn tal senso veniva avanzata richiesta di annullamento dell’impugnata sentenza-

RILEVA IN DIRITTO

IL ricorso proposto dal PM deve ritenersi dotato di fondamento,per quanto di seguito
specificato.

1

faccio a questa. .la faccio portare in galera e poi so io cos’altro le faccio”) ,perché il fatto non

In primo luogo è da premettere che i fatti contestati ai due imputati,secondo i capi A-e Cascritti a Delogu Mauro e Capo B-ascritto a Delogu Salvatore, risultano valutati dal giudice di
merito in riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento.
Orbene,si evince dal testo della sentenza che ritualmente il giudice di pace ha ritenuto
sussistente a favore di Delogu Mauro l’esimente della reciprocità delle ingiurie ex art.599
comma primo CP. per quanto contestato al capo A),che-secondo l’indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte,è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito(v.in tal senso
Cass.Sez.V,6-6-1988,n.6675,Siano)‘041eauzh .9Qp/r

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risultanze processuali, desunte da quanto descritto dalla persona offesa e da agenti intervenuti
al momento del fatto; sul punto si rileva la congruità della motivazione,perfettamente aderente
alle risultanze dibattimentali,onde deve ritenersi incensurabile la decisione,ed i motivi di ricorso
risultano manifestamente infondati .
-Devono viceversa ritenersi pertinenti i rilievi mossi dal ricorrente in relazione alla pronunzia di
assoluzione di Delogu Salvatore,per difetto dell’elemento psicologico del reato ascritto al capo
B(per aver rivolto alla persona offesa l’epiteto di “bagassa”).
Sull’argomento si deve osservare che secondo quanto emerge dal testo del provvedimento ,il
giudice di Pace,con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria,dopo aver dato conto
degli elementi idonei a costituire il fondamento dell’accusa,secondo i criteri dettati dall’art.192
CPP, costituiti da deposizione della p.o.(che aveva confermato in dibattimento l’episodio
denunciato,specificando la parola offensiva a lei indirizzata dall’imputato),ha ritenuto carente la
prova del dolo,in assenza di alcun riferimento a dati significativi della mancata consapevolezza
del soggetto agente di recare offesa all’onore e decoro della persona offesa.
Pertanto,rilevato che il reato di cui all’art.594 CP è caratterizzato da dolo
generico(v.Cass.Sez.V5.10.1998,n.3371-RV211479-ove si stabilisce che il reato di ingiuria è
punibile a titolo di “dolo generico”,inteso come volontà di usare espressione offensiva con la
consapevolezza dell’attitudine offensiva delle parole usate.La configurabilità del delitto
prescinde,quindi,dai motivi a delinquere e dall’animus nocendi vel iniuriandi che è del tutto
estraneo alla struttura della fattispecie legale.),411a stregua dei suddetti rilievi appaiono
condivisibili le censure articolate dal PM ricorrente deducendo il vizio di violazione della legge
penale,inerente all’art.594 CP.
Consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla pronunzia di assoluzione
di Delogu Salvatore dal reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo esame al competente
giudice di pace.

2

nella specie il riconoscimento della richiamata esimente risulta motivato in virtù delle specifiche

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) dela rubrica,con rinvio per nuovo
esame al Giudice di Pace di Siniscola .
Dichiara nel resto inammissibile il ricorso del PM.

Roma,deciso in data 8 ottobre 2014.

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