Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38728 del 18/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38728 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’Alessandro Luigi, nato a Vacri il 18.11.1952, avverso il decreto
emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Chieti in data 5.4.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 18/03/2015

Con decreto emesso il 5.4.2014 il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Chieti disponeva l’archiviazione
del procedimento penale sorto a carico di Primavera Licetta,

D’Alessandro Luigi riveste la qualità di persona offesa dal reato.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cessazione, a mezzo del suo difensore di
fiducia, avv. Marcello Marini Misterioso, del Foro di Pescara, il
D’Alessandro, lamentando violazione di legge in ordine alla
mancata fissazione dell’udienza camerale di discussione ed alla
infondatezza della notizia di reato, ritenuta dal giudice per le
indagini preliminari sulla base di un errore di fatto, nonché
violazione di legge con riferimento, all’art. 36, co. 1, lett. a) ed h),
c.p.p., trovandosi il giudice procedente in una situazione che gli
avrebbe imposto l’obbligo, disatteso, di astenersi.
3. Con requisitoria scritta del 26.11.2014 il pubblico ministero
presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga
dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
5. Manifestamente infondato appare il motivo indicato per ultimo,
in quanto, ove anche si ritenesse che la situazione in cui versava il
giudice procedente al momento dell’adozione del provvedimento
impugnato fosse tale da obbligarlo ad astenersi, ai sensi dell’art.
36, co. 1, lett. a) ed h), c.p.p., la violazione di tale obbligo non
incide sulla validità del provvedimento adottato, in assenza di
un’istanza di ricusazione, che sia stata accolta.
Come affermato, infatti, dall’orientamento da tempo dominante
nella giurisprudenza di legittimità, la violazione, da parte del

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indagata del reato di cui all’art. 479, c.p., rispetto al quale

giudice, del dovere di astensione non incide sulla di lui capacità e,
pertanto, non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi
dell’art. 178 lett. a) cod. proc. pen., dando essa luogo soltanto al
diritto, per la parte, di ricusare il giudice non astenutosi, con

atti compiuti dal giudice dopo l’accoglimento della ricusazione
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 28.4.1993, n. 1831, rv. 194273).
6. Del pari inammissibili per manifesta infondatezza devono
ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso.
Ed invero, come affermato in sede di legittimità da un
orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio,
l’archiviazione può essere pronunciata “de plano”, in presenza di
opposizione della persona offesa alla richiesta del pubblico
ministero, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare
atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità
dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di
reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 24/11/2010, n. 167, rv.
249236).
Se,

peraltro,

in

relazione

al

giudizio

sull’ammissibilità

dell’opposizione, si deve tenere conto soltanto della pertinenza e
della specificità degli atti di indagine richiesti e non anche della
possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati (cfr.
Cass., sez. IV, 06/10/2010, n. 40509; Cass., sez. IV,
22/06/2010, n. 34676, rv. 248085), è pur vero che, come chiarito
dal prevalente e condivisibile orientamento affermatosi nella
giurisprudenza di legittimità, l’opposizione all’archiviazione
legittima l’intervento della persona offesa e l’instaurazione del
contraddittorio con la procedura camerale solo ove le nuove

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conseguente eventuale nullità, ai sensi dell’art. 42, c.p.p., dei soli

indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della
loro idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta del
pubblico ministero.
Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla

solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su
cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta
incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini
preliminari (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 26/02/2013, n.
12833, rv. 256060; Cass., sez. IV, 23/03/2007, n. 21544, rv.
236727), con la conseguenza che qualora il giudice per le indagini
preliminari abbia dichiarato “de plano” l’inammissibilità
dell’opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i
profili richiesti dall’art. 410, c.p.p., il giudice di legittimità non può
sindacare la valutazione di merito già effettuata dal giudice per le
indagini preliminari sulla infondatezza della notizia dì reato (cfr.
Cass., sez. VI, 12/03/2008, n. 13458, rv. 239318).
Orbene il provvedimento di archiviazione risulta del tutto
legittimamente emesso dal giudice per le indagini preliminari, che
si è attenuto ai principi di diritto in precedenza richiamati,
procedendo alla valutazione di entrambi i profili imposti dall’art.
410, co. 2, c.p.p.
Da un lato, infatti, il giudice procedente, con motivazione coerente
ed esaustiva, nel condividere sul punto l’assunto dell’organo della
pubblica accusa, ha dato dettagliato conto delle ragioni che
militano a favore della infondatezza della notizia di reato a carico
della Primavera, ufficiale giudiziario incaricato della notifica degli
atti, in relazione alle quali, come correttamente rilevato dal
pubblico ministero nella richiamata requisitoria scritta, non è

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richiesta di archiviazione, dunque, il giudice deve valutare non

ravvisabile nessun errore di percezione da parte del giudice
procedente, in quanto le indicazioni che si evincono “dalle copie
allegate alla querela e dagli ulteriori atti del procedimento sono
proprio nel senso della riferibilità della raccomandata n.

GIP e della raccomandata n. 09289652883-2 al successivo avviso
di deposito dei suindicati atti”.
Del resto il giudice per le indagini preliminari, come correttamente
evidenziato dal pubblico ministero, al fine di escludere la
fondatezza della notizia di reato, in risposta alle argomentate
censure della persona offesa contenute nell’atto di opposizione,
ha puntualmente preso in esame tutti i profili della vicenda
(l’attestazione del deposito dell’atto presso la Casa comunale di
Chieti, corretta nell’originale della notifica con Casa comunale di
San Martino sulla Marrucina e non corretta, invece, nella relata di
notifica alla parte; l’attestazione di affissione alla porta
dell’abitazione), dimostrando di avere compiutamente soddisfatto
le esigenze di un effettivo contraddittorio tra le parti, che,
peraltro, il ricorrente non contesta in termini di mancata risposta
alle proprie osservazioni.
Dall’altro il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato
l’inutilità e, quindi, l’irrilevanza, delle indagini suppletive richieste,
in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione del reato
astrattamente ipotizzabile, risalente al 29.6.2007, risultando la
censura formulata al riguardo inammissibile per genericità,
essendosi limitato il ricorrente a rimarcare come tale causa di
estinzione del reato, ove intervenuta, avrebbe dovuto essere
rilevata prima, senza confutare, dunque, la valutazione operata al
riguardo dal giudice di merito.

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76267407961-2 al decreto che dispone il giudizio e al verbale del

Infine,- ulteriore ed autonomo motivo di inammissibilità del ricorso
è rappresentata dalla circostanza che con esso il ricorrente
deduce vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del
contraddittorio ovvero in “errores in iudicando” fondati su una

pertanto, i limiti entro i quali è consentito proporre ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione (cfr. Cass.,
sez. I, 03/02/2010, n. 9440, rv 246779).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento, ed, in favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto conto
dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità
dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18.3.2015.

diversa interpretazione della legge sostanziale, oltrepassando,

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