Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38723 del 25/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38723 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRISA LUIGI MARIO N. IL 08/03/1959
avverso la sentenza n. 1088/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 25/05/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito
altresì per il ricorrente l’avv. L. Bay, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/12/2012 il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato
Grisa Lugi Mario responsabile del reato di cui all’art. 388, terzo comma, cod.

una copia ad inchiostro su tela, sottraeva un dipinto sottoposto a pignoramento
con verbale del 27/05/2009 del valore dichiarato di 30 mila euro) e del reato di
cui all’art. 483 cod. pen. (capo B: perché, nell’ambito della procedura esecutiva
instaurata su istanza del creditore Fulvio Savi, con dichiarazione resa all’ufficiale
giudiziario procedente ex art. 492 cod. proc. civ., affermava contrariamente al
vero di non essere proprietario e di non possedere alcun altro bene mobile o
immobile oltre a quelli già pignorati, laddove, invece, risultava ancora
proprietario di un motociclo Harley Davidson) e lo aveva condannato alla pena di
giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in euro
35 mila.
Con sentenza deliberata il 14/02/2014, la Corte di appello di Brescia
assolta la coimputata Claudia Tommasi – ha ridotto a 5 mila euro la liquidazione
del danno in favore della parte civile, confermando nel resto la sentenza di primo
grado nei confronti di Grisa Luigi Mario.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto
ricorso per cassazione Grisa Luigi Mario, attraverso il difensore avv. L. Bay,
articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motiva denuncia, con riferimento all’imputazione

sub A),

erronea o falsa applicazione dell’art. 388 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen.
La conferma della condanna per il reato sub A) è motivata dalla Corte di appello
richiamando “tutte” le risultanze processuali, laddove l’unica prova è la
testimonianza del custode Moroni (il quale a distanza di due anni ricorda che si
trattava di una tavola) e sono stati svalutati il contenuto del verbale di
pignoramento (che parlava di “dipinto” analogamente agli altri “dipinti” pignorati
in pari data) e l’attività della polizia giudiziaria (che all’esito della perquisizione
non ha rinvenuto l’opera); né il dott. Tosi, né la documentazione fotografica
hanno fornito riscontri sul punto.

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pen. (capo A: perché, in concorso con Claudia Tommasi, sostituendo all’originale

2.2. Il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento all’imputazione sub
A), erronea o falsa applicazione degli artt. 388 e 124 cod. pen. e improcedibilità
dell’azione penale. Secondo l’ipotesi accusatoria, la sottrazione è avvenuta tra il
primo accesso, durante il quale il quadro fu assoggettato ad esecuzione, e il
secondo (19/06/2009), durante il quale si accertò la sottrazione: nel corso di
quest’ultimo accesso, sia l’ufficiale giudiziario, sia l’avv. Mattina, che assisteva
Savi nel giudizio civile, si accorsero subito dell’assenza del quadro già sottoposto
a pignoramento, sicché il termine ex art. 124 cod. pen. deve calcolarsi dal
19/06/2009. Non conferente è la giurisprudenza relativa al reato di

consapevolezza in capo al querelante della sottrazione è avvenuta il 19/06/2009,
non rilevando l’assicurazione che il quadro era in restauro e sarebbe stato
restituito, assicurazione fornita dalla moglie (assolta) dell’imputato e non da lui
stesso.
2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento all’imputazione

sub B),

violazione ed erronea applicazione degli artt. 483 cod. pen. e 492 cod. proc. civ.,
nonché vizi di motivazione in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo. Il
19/06/2009, quando la motocicletta non venne rinvenuta e sottoposta a
pignoramento, Grisa non era presente, sicché non si comprende come avrebbe
dovuto sapere che il pignoramento non era stato eseguito, né è emerso in alcun
modo che sia stato informato dalla moglie Claudia Tommasi o che abbia avuto
copia del verbale. La teste Zaniboni ha riferito di non aver più visto Grisa
utilizzare la motocicletta dopo l’accesso dell’ufficiale giudiziario e lo stesso
imputato ha dichiarato di non sapere come avvenga il pignoramento di un bene
mobile registrato: Grisa venne a conoscenza dalla moglie che l’ufficiale
giudiziario era alla ricerca del motociclo e, ritenendo che fosse stato anch’esso
pignorato, lo ha lasciato in

garage

senza utilizzarlo. Se il mancato

assoggettamento a pignoramento è circostanza ontologicamente vera per un
giurista, non si può non perdonare a Grisa la propria ignoranza della sezione del
codice di procedura civile dedicata al pignoramento, che fa emergere la carenza
assoluta di dolo nel fatto commissivo.
2.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento all’imputazione

sub B),

violazione ed erronea applicazione degli artt. 483 cod. pen. e 492 cod. proc. civ.,
nonché vizi di motivazione in relazione alla carenza dell’elemento oggettivo. Il
reato in contestazione non può essere commesso, sotto il profilo oggettivo, se
l’omessa dichiarazione ex art. 492 cod. proc. civ. non ha comportato alcuna
falsità, neppure sotto il profilo omissivo, nella redazione del verbale, in quanto la
circostanza della proprietà in capo a Grisa era già nota all’ufficiale giudiziario che
aveva proceduto, dal momento che in allegato al verbale di pignoramento vi era

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appropriazione indebita richiamata dalla Corte di appello, laddove la

la visura del Pubblico Registro Automobilistico. L’innocuità nel caso di specie è
evidente, in quanto la dichiarazione di scienza sarebbe stata irrilevante ai fini del
pignoramento, essendo necessario che l’ufficiale giudiziario accerti il luogo in cui
si trova il bene e proceda al ritiro dei documenti di circolazione.

3. In data 08/05/2015, l’avv. E. Gueli ha depositato, per conto della parte
civile Fabio Savi, una memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato
inammissibile: il primo motivo suggerisce una inammissibile ricostruzione in fatto
diversa da quella operata dai giudici di merito; anche il terzo e il quarto motivo

secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, evidenziando che il
reato si era già consumato il 19/06/2009, articola un’affermazione puramente
confessoria, ma irrilevante ai fini della determinazione del momento dal quale
decorre il termine per la presentazione della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La conferma della pronuncia di
condanna in ordine al reato di cui all’art. 388 cod. pen. è stata giustificata dalla
Corte di merito sulla base, in primo luogo, della testimonianza del custode
Umberto Moroni, che, tra l’altro, ha segnalato la grande attenzione riposta nello
svolgimento delle operazioni: sotto questo profilo, il rilievo del ricorrente circa
l’affidabilità del ricordo del teste di fatti accaduti due anni prima – oltre a
dedurre, nella sostanza, questioni di merito – oblitera la puntuale ricostruzione
dei contenuti della testimonianza. La Corte di appello ha poi richiamato le
ulteriori testimonianze ripercorse dalla sentenza di primo grado, testimonianze,
queste, che, nella sintesi offertane dalla stessa sentenza di appello, riguardano le
dichiarazioni della persona offesa (secondo cui l’opera sottoposta a procedura
esecutiva era un dipinto su tavola, visto più volte quando frequentava, come
amico, la casa del ricorrente) e dell’avv. Mattina (che in occasione del primo
pignoramento aveva scattato una foto al dipinto, il cui esame confermava
l’ipotesi accusatoria); a fronte della pluralità degli elementi testimoniali e
documentali indicati, le deduzioni dell’imputato sono state valutate come del
tutto sfornite di prova, quando non implausibili. La ricognizione del complessivo
compendio probatorio valorizzato dalle concordi sentenze di merito rende
ragione della manifesta infondatezza delle censure del ricorrente, incentrate sulla
dedotta “unicità” della prova offerta dalla testimonianza del custode Moroni e su
rilievi (circa l’esito della perquisizione, la documentazione fotografica e la

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offrono una nuova ricostruzione del fatto e una diversa lettura delle prove; il

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testimonianza di Tosi, quest’ultima, peraltro, richiamata in termini del tutto
aspecifici) manifestamente privi di una forza esplicativa o dimostrativa tale che
la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l’intero ragionamento
svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così
da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Pmt in proc.
Longo, Rv. 251516).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla
tempestività della querela, la Corte di merito ha osservato che alla data del

dalla porta dell’ascensore sulla quale era originariamente affissa, ma, in quella
occasione, alle sue domande e a quelle dell’ufficiale giudiziario fu risposto che
era stato necessario rimuovere il quadro (dovendosi provvedere alla riparazione
della porta dell’ascensore) e che lo stesso sarebbe stato consegnato
direttamente all’istituto vendite giudiziarie: solo nel settembre del 2009 Savi
realizzò che l’opera consegnata a detto istituto non era quella oggetto del
pignoramento. Così delineato, sul punto in esame, il percorso argomentativo del
giudice di appello, le censure del ricorrente individuano correttamente il tempus
commissi delicti, ma sono del tutto inidonee a scalfire la tenuta argomentativa
della sentenza impugnata: infatti, se, come affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice, la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza anche con la
mera amodo della res, quando la stessa sia ingiustificata e non comunicata
all’ufficio esecutante (Sez. 6, n. 17397 del 27/02/2012 – dep. 09/05/2012,
Tomasich, Rv. 252500), l’individuazione dell’epoca della raggiunta conoscenza
del reato da parte della persona offesa è stata congruamente collocata nel
momento in cui – scoperta la diversità della res consegnata all’istituto vendite
giudiziarie rispetto a quella oggetto del pignoramento – la relativa amotio si è
rivelata ingiustificata.
Il terzo motivo è inammissibile. La consapevolezza in capo al ricorrente che
il pignoramento non aveva investito anche la motocicletta – e la conseguente
falsità della dichiarazione resa all’ufficiale giudiziaria – è argomentata dalla Corte
di merito sulla base di molteplici elementi, quali il mancato rinnovo
dell’assicurazione della motocicletta (scaduta qualche giorno prima del tentativo
di pignoramento del veicolo), il mancato utilizzo del veicolo, la «misteriosa
sparizione/smarrimento» dei documenti di circolazione. Le doglíanze del
ricorrente – incentrate sull’assenza di Grisa all’atto del pignoramento e sulla
mancanza di prove della comunicazione dello stesso al ricorrente – non
ricostruiscono in modo compiuto il percorso argomentativo del giudice di appello:

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19/06/2009 la persona offesa si era accorta della rimozione dell’opera pignorata

il motivo, pertanto, è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha
congruamente risposto alle analoghe doglianze proposte con l’atto di appello,
rilevando che, con la dichiarazione resa ex art. 492 cod. proc. civ., l’imputato
rendeva impossibile all’ufficiale giudiziario di accertare il luogo in cui si trovava il
bene, con conseguente preclusione della possibilità di eseguire il pignoramento,

all’imputato fosse già documentata in atti. L’argomentare della Corte di merito,
immune da cadute di conseguenzialità logica, è in linea con il principio di diritto
in forza del quale, il reato di cui all’art. 388 cod. pen. è configurabile non solo
quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa
pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli
o ritardi nel reperimento del compendio esecutato (Sez. 6, n. 32704 del
17/04/2014 – dep. 23/07/2014, Falcone, Rv. 260338), rilievo, questo, che
esclude la configurabilità del falso innocuo pure invocata dal ricorrente.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 25/05/2015.

preclusione che prescinde dalla circostanza che la titolarità del motociclo in capo

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