Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3872 del 09/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3872 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIVIGLIA FRANCESCA N. IL 14/07/1979
avverso la sentenza n. 626/2012 TRIBUNALE di PALMI, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata Siviglia Francesca veniva condannata per le
contravvenzioni edilizie di cui agli artt. 93,94,95 d.P.R. 380 del 2001 (acc. in Gioia
Tauro il 10\10\2008), alla pena di 600 di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna delkricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

2I1 President el
(

2. Propone appello, poi qualificato ricorso per cassazione, l’imputata deducendo il
difetto di motivazione della condanna.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA