Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38710 del 23/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 38710 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROTOTARO MAURO N. IL 19/07/1970
avverso il decreto n. 14/2012 GIP TRIBUNALE di LODI, del
12/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e”et„,`ein,P-19

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2013

RILEVATO IN FATTO
Con decreto in data 12.3.2012 il GIP del Tribunale di Lodi, in veste di giudice dell’esecuzione,
dichiarava inammissibile ex art. 666/2 c.p.p. l’istanza del difensore di MASTROTOTARO MAURO
di sostituire alla pena inflitta al predetto, con sentenza in data 21.9.2011 del GIP del Tribunale
di Lodi, il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall’art. 186/9-bis C.d.S..
Il giudice dell’esecuzione rilevava che dal testo della citata disposizione si evinceva che la
sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità poteva avvenire

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento
per violazione di legge.
Secondo il ricorrente, l’art. 186/9-bis C.d.S. non poneva alcun limite temporale per la
proposizione dell’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Quindi l’istanza poteva essere proposta anche nella fase dell’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dall’art. 186-bis C.d.S. si evince chiaramente che la sostituzione della pena detentiva e
pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può avvenire solo nella fase della cognizione, né è
previsto da alcuna norma che la sostituzione possa essere disposta anche nella fase
dell’esecuzione.
Infatti, è detto espressamente nel predetto articolo che la pena detentiva e pecuniaria può
essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità con la sentenza o con il decreto penale
di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, e che il giudice – con la sentenza
o con il decreto penale di condanna – incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli
organi di cui all’art. 59 D.L.vo 274/2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità; è detto, inoltre, che, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica
utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, stabilendo la riduzione alla
metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo
sequestrato.
Pertanto, il ricorso, essendo manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 606/3 c.p.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella
proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento
della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa
Corte.

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solo nella fase della cognizione e non in quella dell’esecuzione.

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i 2p 4 2.. R- C1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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