Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38705 del 19/02/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 38705 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE CRISTOFARO ANTONIO, nato il 26/09/1958
avverso la sentenza n. 4453/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
21/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 19/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Aldo Policastro,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 19/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2011, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza del 24 maggio 2010 del Tribunale di Termini Imerese,
che aveva dichiarato De Cristofaro Antonio colpevole del reato di cui agli artt. 55,
commi 1 e 5, r.d. n. 773 del 1931 e 108 r.d. n. 635 del 1940, accertato il 7
aprile 2008, per avere, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta per la

contravvenuto all’obbligo di tenere regolarmente il registro delle operazioni
giornaliere e l’aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi
quattro di arresto ed euro centoquaranta di ammenda.
1.1. Gli elementi di prova, ritenuti dal Tribunale idonei a fondare, per
consistenza ed efficacia, il giudizio di colpevolezza dell’imputato, condivisi dalla
Corte di merito, erano tratti:
– dalle dichiarazioni dell’ispettore capo Mantegna Nunzio, che, escusso come
teste alla udienza dibattimentale del 25 maggio 2009, aveva riferito in merito
agli esiti del controllo svolto il 7 marzo 2008 presso la fabbrica di materiale
esplodente dell’imputato e all’accertata sussistenza di “diverse” omesse
annotazioni nel registro di cui all’art. 55 r.d. n. 773 del 1931 circa le modalità di
identificazione degli acquirenti;
– dalle dichiarazioni rese il 16 novembre 2009 dallo stesso imputato, che
aveva ammesso che nel registro indicato erano in alcuni casi mancanti le
contestate annotazioni, in dipendenza non della negligenza nel procedere alla
copiatura degli estremi dei documenti di identità, ma per la mancanza reale degli
stessi, “magari” indisponibili al momento (“la sera dello spettacolo”) da parte
degli acquirenti.
1.2. Alla luce di tale compendio probatorio sia il Tribunale, rispondendo alla
richiesta di assoluzione, sia la Corte, rispondendo ai motivi di gravame,
ritenevano sussistenti gli elementi, oggettivo e soggettivo, del contestato reato,
avuto riguardo alla mancata annotazione, prevista e sanzionata dall’art. 108 r.d.
n. 635 del 1940, posta in essere dall’imputato pienamente consapevole della
condotta tenuta, come dal medesimo ammesso, non rilevando al contrario, a
fronte della ratio della previsione normativa, l’obiezione difensiva del controllo
degli acquirenti comunque svolto dall’imputato.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, per
mezzo del suo difensore, De Cristofaro Antonio, che ne chiede l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.

2

fabbricazione e vendita di fuochi pirotecnici, avente sede in Belmonte Mezzagno,

proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 55, commi 1 e 5, r.d. n.
773 del 1931 e 108 r.d. n. 635 del 1940.
Secondo il ricorrente, è errato il principio di diritto affermato dalla Corte
d’appello, secondo cui integra l’elemento oggettivo del reato contestato la
mancata annotazione degli estremi dei documenti di identificazione degli
acquirenti nel registro di carico e scarico delle materie esplodenti, prescritto
dall’art. 55 r.d. n. 773 del 1931, poiché detta norma si limita a prevedere
l’obbligo per l’esercente di indicare le generalità dei soggetti con i quali le

prevede anche l’annotazione del “modo col quale l’acquirente ha dimostrato la
propria identità personale”, ed esso ricorrente ha agito nel rispetto di dette
norme e in conformità alla ratio che le sottende, indicando le cariche ricoperte
dagli acquirenti (vescovo della diocesi di…, sindaco del comune di …,
responsabile del servizio del comune di …, ecc.).
Né, trattandosi, di omissione documentale, potevano essere sufficienti le
generiche dichiarazioni testimoniali, senza l’acquisizione dell’indicato registro o di
un suo stralcio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che l’obbligo di tenuta del registro
delle operazioni giornaliere, posto a carico di chiunque per l’esercizio della sua
attività lavorativa faccia abituale uso di esplosivi di qualunque genere, non si
esaurisce nella mera materiale detenzione del registro, ma implica che in esso
siano indicate in maniera regolare e veritiera le operazioni compiute,
consentendo la puntualità e la completezza delle registrazioni richieste dalla
legge di perseguire le finalità di controllo cui il registro è destinato (Sez. 1, n.
10223 del 04/04/1986, dep. 02/10/1986, Venuto, Rv. 173855; Sez. 1, n. 12861
del 27/01/1988, dep. 29/12/1988, Mariola, Rv. 180047; Sez. 1, n. 7374 del
03/05/1993, dep. 27/07/1993, Scotti, Rv. 195266; Sez. 1, n. 9646 del
16/02/2012, dep. 13/03/2012, Belleggia, Rv. 253208).
In particolare, le registrazioni attengono, a norma dell’art. 55 r.d. n. 773 del
1931, alle “generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono
compiute”, e nel registro si prende nota, a norma dell’art. 108 r.d. n. 635 del
194 “della data dell’operazione, della persona e della ditta con la quale
l’operazione è compiuta, della specie e quantità dell’esplosivo acquistato o
venduto, del modo con il quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità

3

operazioni sono compiute, e la norma di cui all’art. 108 r.d. n. 635 del 1940

personale”, integrando la violazione degli obblighi di registrazione la
contravvenzione di cui all’art 55, comma 5, r.d. n. 773 del 1931.

3. Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto esatta interpretazione e
corretta applicazione.
La Corte di merito ha, infatti, rilevato che l’imputato, che teneva – in
relazione alla sua attività di esercente fabbrica e vendita di materiale esplodente
– il registro imposto dalla legge, non ha regolarmente adempiuto alle

effettuato nella fabbrica da agenti della Questura di Palermo e confermato dal
teste Mantegna capo della pattuglia di detti agenti, non è stato smentito dallo
stesso imputato, che ha ammesso l’omessa annotazione nei registri “talvolta”
degli estremi dei documenti degli acquirenti dei fuochi d’artificio da lui prodotti.
Tali argomentazioni, che rendono conto della esaustività degli elementi di
prova disponibili e utilizzati, resistono alle censure difensive, che in contrasto con
la disposizione normativa che richiede di esplicitare, in coerenza con la natura e
intrinseca pericolosità dei materiali oggetti di transazione commerciale, il modo
in cui si è proceduto alla identificazione degli acquirenti, che può essere anche il
ricorso ai documenti di riconoscimento, contrappongono infondatamente il solo, e
non esaustivo, riferimento alle cariche ricoperte dagli stessi e ai controlli
comunque svolti.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

registrazioni previste dalla legge e che tale inadempimento, emerso dal controllo

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