Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3870 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3870 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC MISO N. IL 10/10/1986
avverso la sentenza n. 851/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del giudice di primo grado
che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di furto aggravato;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione, deducendo
vizio motivazionale per carenza di motivazione logica;
-Ritenuto che il motivo fatto valere, oltre che generico per mancata indicazione specifica degli

territoriale ha adeguatamente motivato riguardo alle ragioni che hanno indotto all’affermazione
della responsabilità dell’imputato;
-ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che da ciò consegue la condanna
dell’istante al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della
sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/10/2013
Il Co sigliere Est.

,

Il Presiden

elementi sui quali si fondano le censure svolte, è manifestamente infondato, poiché la Corte

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