Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 387 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 387 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STELLA GIAN FRANCO nato il 18/10/1953 a TORINO

avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano del 18/0/2016, ha ridotto la
pena ad anni sei e mesi due e giorni venti di reclusione inflitta nei confronti di
Stella Gianfranco in ordine al reato di cui agi artt. 56 e 575 cod. pen..
Avverso tale sentenza lo Stella, a mezzo del proprio difensore, ricorre per
Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, per mancata

minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e basato su motivi non proponibili in
sede di legittimità.
In relazione alla dedotta mancata valutazione dell’assenza di precedenti
penali e del contegno processuale, va osservato che, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Nel caso specifico, con motivazione congrua ed adeguata, ai fini del mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis cod. pen., la
Corte d’appello ha valutato l’irrilevanza della confessione stante la conclamata
prova della responsabilità per il reato ascritto e l’assenza di ulteriori elementi
significativi valutabili favorevolmente.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la determinazione della misura della
pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale
del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato
intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4,
n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli, non massimata; Sez. 4, n. 41702 del
20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca
il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Tale ipotesi non ricorre nella
fattispecie, laddove la commisurazione della pena è stata correttamente
giustificata in riferimento alla gravità della condotta, giunta fino all’ultimo stadio
possibile\(stretta al collo della vittima, non più in grado di respirare, che sarebbe
morta per soffocamento senza l’intervento dei due soggetti presenti sul posto).
2

concessione delle attenuanti generiche e omesso contenimento della pena nel

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle

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