Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 387 del 26/09/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 387 Anno 2013
Presidente: GALBIATI RUGGERO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BARTOLUCCI LUCA N. IL 13/09/1990
avverso la sentenza n. 564/2009 TRIBUNALE di PESARO, del
15/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 26/09/2012

34266/2011
osserva

2. Il ricorso è inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato.
La durata della sospensione, comminata in relazione al reato di cui all’art.589
cod.pen. commesso in data 25.12.2008, rientra ampiamente nei limiti legali ed
è stata congruamente motivata dal giudice con riferimento alle modalità dei
fatti e alla connotazione della condotta colposa ascrivibile all’imputato (grave
incidente stradale).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) a favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26.9.2012

1. Bartolucci Luca ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza resa
dal Tribnale di Pesaro ex art.444 cod.proc.pen., chiedendone l’annullamento
limitatamente alla applicazione della sospensione della patente di guida
determinata nella misura di un anno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA