Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 387 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 387 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSOLI GIANNI N. IL 04/04/1976
avverso la sentenza n. 3393/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
Consoli Gianni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma, in data 8-3-13, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp ,
commesso in Sezze il 26-2-2006 e il 5-3-2006.
Il ricorrente deduce unicità del reato ed eccessività della pena, ribadendo le
dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata, la prima censura
non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della
predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di
secondo grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a
norma dell’ad 606 co 3 cpp.
La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità
, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena
sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento al “compendioso
certificato penale “del Consoli.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 17-9-13.
proprie argomentazioni con ulteriore atto del 16-5-13. Secondo quanto si evince