Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38698 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38698 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza
nel procedimento nei confronti di
Zoppi Luca, nato a Parma il 14/08/1989

avverso l’ordinanza del 20/11/2012 del Tribunale di Piacenza

visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

g enerale Piero Gaeta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impu g nato;

1

Data Udienza: 19/06/2013

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l’istanza con la quale il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza chiedeva la
correzione della sentenza dello stesso Tribunale del 07/09/2012, con cui veniva
applicata nei confronti di Luca Zoppi la pena di mesi due e giorni venti di
reclusione, sostituita con la libertà controllata, ed €.560 di multa, laddove la
misura della libertà controllata veniva erroneamente indicata in mesi quattro e
giorni ventidue anziché in mesi cinque e giorni dieci.

per omessa fissazione della camera di consiglio, e violazione di legge nel
richiamo al principio dell’intangibilità del giudicato per negare il rimedio ad un
mero errore materiale, non implicante alcuna modificazione essenziale dell’atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nell’assorbente motivo relativo alla dedotta nullità del
provvedimento per non essere stato lo stesso preceduto dalla fissazione
dell’udienza camerale e dai relativi avvisi alle parti.
Tale omissione, indiscutibilmente verificatasi nel caso in esame, integra
infatti una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. (Sez.
3, n. 1460 del 03/12/2008 (16/01/2009), Sanna, Rv. 242270; Sez. 1, n. 1674
del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione al
Tribunale di Piacenza per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 19/06/2013

Il Consigliere estensore

Il Procuratore delle Repubblica ricorrente deduce nullità del provvedimento

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