Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38697 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38697 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di
Brescia avverso la sentenza pronunciata il 24.9 2012 dal tribunale
di Brescia nei confronti di Mordari Elena, nata in Moldavia
1’8.8.1979, e di Tanchuk Larysa, nata in Ucraina il 28.12.1968;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardianq;.,
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FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 31/05/2013

Con sentenza emessa il 24.9.2012 il tribunale di Brescia, in
composizione monocratica, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p.,
applicava a Mardari Elena e Tanchuk Larysa, imputate del reato di
cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, n. 4 e n. 7, c.p., la pena di mesi

tre di reclusione ed euro 350,00 di multa ciascuna.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso il procuratore generale della Repubblica presso
la corte di appello di Brescia Torino, articolando plurime violazioni
di legge.
In particolare rileva il ricorrente che il giudice non ha indicato, né
in motivazione, né in dispositivo il percorso seguito per
determinare la pena finale come innanzi indicata; non ha chiarito
le ragioni per le quali ha riconosciuto in favore delle imputate le
circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza
rispetto alle contestate circostanze aggravanti; ha applicato una
pena finale diversa da quella, pari a mesi tre di reclusione ed euro
150,00 di multa, su cui si era formato il consenso delle parti,
come si evince dalle conclusioni riportate a pagina 1 della
sentenza impugnata.
Con requisitoria scritta depositata il 23.1.2013, il pubblico
ministero, nella persona del sostituto procuratore generale
Eduardo Scardaccione chiedeva che il ricorso venga dichiarato
inammissibile, avendo il pubblico ministero “prestato il consenso
alla pena, così come determinata e calcolata nella premessa della
sentenza, pienamente aderente ai fatti contestati ed alle sue
autrici”.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
La pena applicata alle imputate con il dispositivo appare
assolutamente in contrasto con l’oggetto dell’accordo tra le parti,

2

A)-

che prevedeva l’applicazione della pena finale di mesi tre di
reclusione ed euro 150,00 di multa, ritenuta congrua nella
motivazione redatta utilizzando un modulo prestampato.
Tale circostanza giustifica l’annullamento senza rinvio

giurisprudenziale secondo cui in tema di patteggiamento, qualora
sussista un contrasto tra il dispositivo e la motivazione, deve
essere disposto l’annullamento senza rinvio, con trasmissione
degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso (cfr. Cass., sez. V,
14.4.2011, n. 17697, Scintilla, rv. 250177)
Peraltro, non può non rilevarsi un errore anche nella
determinazione della pena finale, non rilevato dal giudice di
merito, in quanto il calcolo su cui appare raggiunto l’accordo tra le
parti, (“pena base, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa,
diminuita di un terzo per 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza
sulla aggravante, diminuita di un terzo per il rito”) conduce alla
pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro 133,33 di
multa e non a quella di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di
multa.
Sulla base delle svolte considerazioni, che assorbono in sé ogni
ulteriore doglianza, il ricorso di cui in premessa va, dunque,
accolto, disponendosi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata
sentenza, con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di
Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 31.5.2013

dell’impugnata sentenza, aderendo il collegio all’orientamento

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