Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38696 del 31/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38696 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pal Csilla, nata in Ungheria il 18.5.1967, e da Varga Jozsefne,
nata in Ungheria il 3.10.1966, avverso la sentenza pronunciata il
9.112012 dal tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere .dott. Alfredo Guardiano;
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t, e e .,4 ccuS1/4.0 ,4, ú-C (, P.(5,
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FATTO E DIRITTO

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Con sentenza emessa il 9.11.2012 il tribunale di Firenze, in
composizione monocratica, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p.,

Data Udienza: 31/05/2013

applicava a Pal Csilla ed a Varga Jozsefne, imputate del reato di
cui agli artt. 110, 624, 625, n. 4, c.p., la pena di mesi otto di
reclusione ed euro 400,00 di multa ciascuna, disponendo, nel
contempo, la confisca e la devoluzione all’Erario del denaro in

Avverso tale sentenza, di cui chiedono l’annullamento, hanno
proposto tempestivo ricorso le imputate, lamentando il vizio di
mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 444, c.p.p., e
240, c.p.p., in ordine alla disposta confisca delle somme di denaro
rinvenute in loro possesso, diverse, come si evince dalla
motivazione dell’impugnata sentenza, da quella di cui si erano
illecitamente impossessate, che non potevano formare oggetto di
confisca, trattandosi di beni non riconducibili al paradigma
normativo di cui all’art. 240, c.p.
Con requisitoria scritta depositata il 15.1.2013, il pubblico
ministero, nella persona del sostituto procuratore generale
Eduardo Scardaccione chiedeva che il ricorso venga dichiarato
inammissibile, in quanto nella sentenza impugnata risulta esservi
“specifica motivazione sulla natura di provento del reato della
somma di denaro sequestrata e, quindi, confiscata”.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Come è noto, infatti, in tema di patteggiamento, l’attuale
disposizione di cui all’art. 445, co. 1, c.p.p., (nel testo risultante
dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede
l’applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le
ipotesi previste dall’art. 240, c.p., ivi compresa la confisca
facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a
motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di
specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato

2

sequestro.

(cfr. Cass., sez. V, 3.11.2009, n. 47179, D’Ambrosio, rv. 245387,
nonché, nello stesso senso, Cass., sez. VI, 16.4.2010, n. 17266,
Trevisan, rv. 247085).
Orbene nel caso in esame il giudice di merito è venuto meno a

motivazione assolutamente generica, da ritenere, pertanto,
inesistente, che le somme di denaro rinvenute nella disponibilità
delle due imputate all’esito della perquisizione personale
effettuata dagli agenti della polizia che le avevano tratte in
arresto, distinte da quella dell’importo di euro 120,00 contenuta
nel portafoglio della persona offesa Ranocchia Loredana, di cui le
due donne si erano impadronite, venendo subito bloccate da Boli
Enrico e da Parriani Carlo, e, quindi, da questi ultimi consegnate
alla polizia, devono ritenersi provento di un’attività illecita, “in
ragione delle condizioni di vita delle due imputate (disoccupate)”.
Evidente, dunque, come si è detto, la mancanza di una reale
motivazione sull’esistenza di un nesso tra il denaro confiscato ed
una specifica fattispecie di reato, che consenta di giustificare la
disposta confisca alla luce di una delle ipotesi prese in
considerazione dall’art. 240, c.p., tanto più necessaria nel caso in
esame, trattandosi di confisca avente ad oggetto beni di cui viene
ipotizzata la provenienza da un’attività illecita diversa da quella
per cui si è proceduto nei confronti delle imputate.
Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso di cui in premessa
va, dunque, accolto, disponendosi l’annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza, limitatamente alla disposta confisca, al
tribunale di Firenze, per nuovo esame sul punto, da svolgersi in
conformità ai principi di diritto innanzi affermati.
P.Q.M.

3

tale onere motivazionale, limitandosi ad affermare, con

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al tribunale di
Firenze

Così deciso in Roma il 31.5.2013

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