Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38694 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38694 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli
nel procedimento nei confronti di
Gargiulo Antonino, nato a Castellammare di Stabia il 28/01/1939

avverso la sentenza del 19/06/2012 del Giudice dì pace di Castellammare di
Stabia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmine
Stabile, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace dì Castellammare di Stabia
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Antonino Gargiulo in ordine al
reato di cui all’art. 582 cod. pen., contestatogli come commesso in

1

Data Udienza: 04/06/2013

Castellammare di Stabia il 17/09/2005 in danno di Carmine Zurlo, per la
particolare tenuità del fatto.
Il Procuratore generale ricorrente deduce mancanza di motivazione sugli
elementi di fatto in base alla quale sarebbe stata ritenuta la minima offensività
della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
A fronte di un’imputazione contestata nell’aver l’imputato percosso la vittima
fino a farla cadere al suolo, come tale rappresentativa di una condotta
caratterizzata da un’aggressività apprezzabilmente insistita e non connotata da
profili di offensività manifestamente esigua, la motivazione della sentenza
impugnata non evidenzia infatti elementi riferibili alla rilevata causa di
proscioglimento. Tale non è in primo luogo, fra i dati posti in rilievo dal giudice di
merito, la natura lievissime delle lesioni, che attiene ad una qualificazione
giuridica del fatto di per sé non incompatibile, in linea generale, con la
sussistenza di una condotta di non minima lesività. Altrettanto irrilevante, ai fini
che qui interessano, è la mancanza di pericolo per la persona offesa, significativa
semmai nell’escludere una più grave definizione del fatto; e del tutto apodittica è
l’affermazione del Giudice di pace in ordine all’occasionalità della condotta.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice
di pace di Castellammare di Stabia per un nuovo esame sulle indicate carenze
motivazionali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di
Castellammare di Stabia.
Così deciso in Roma il 04/06/2013

Il Consigliere tensore

I

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