Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38691 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38691 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Coletto Roberto, nato a Breda di Piave il 3.1.1951, avverso la
sentenza pronunciata in data 9.11.2011 dalla corte di appello di
Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

Data Udienza: 12/04/2013

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 9.11.2011 la corte di appello di
Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di

Milano, in data 12.2.2004, aveva condannato Coletto Roberto,
imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per
distrazione, in qualità di amministratore di fatto della società
“Teorema s.r.l.”, dichiarata fallita dal tribunale di Milano in data
101.1995, alla pena di anni tre mesi sei di reclusione,
rideterminava, previa concessione in favore dell’imputato delle
circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla
contestata circostanza aggravante, la pena a carico di
quest’ultimo nella misura di anni tre di reclusione, confermando
nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo
difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta i vizi di cui all’art. 606,
co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 420 ter, c.p.p.
Evidenzia, in particolare, il Coletto che la corte territoriale ha
rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento a
comparire dell’imputato, contenuta in un’istanza depositata a
mezzo del difensore di fiducia all’udienza del 9.11.2011, corredata
da un lato da copiosa documentazione medica attestante le
precarie condizioni di salute di quest’ultimo, dall’altro da ulteriore
produzione documentale dalla quale emergeva che, alla luce della
medesima documentazione medica, la corte di appello di Venezia,
con ordinanza del 6.6.2011, all’esito della visita fiscale del
30.5.2011, che aveva accertato l’esistenza delle patologie indicate

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nella documentazione medica prodotta dal difensore a sostegno di
identica istanza di rinvio, e le difficoltà di deambulazione
dell’imputato, aveva disposto il rinvio a tempo indeterminato del
processo.

inadeguata, violando i principi affermati dalla consolidata
giurisprudenza di legittimità, si è limitata a rigettare la richiesta di
rinvio per legittimo impedimento, sulla base di una generica ed
immotivata affermazione circa la non assoluta impossibilità a
comparire dell’imputato, senza alcuna, sia pure minima,
valutazione nel merito del referto.
Con il secondo motivo di ricorso, il Coletto lamenta il vizio di cui
all’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 522, c.p.p.,
in quanto la corte territoriale ha ritenuto sussistente una
circostanza aggravante, quella della pluralità di fatti di bancarotta,
che, in realtà non aveva formato oggetto di contestazione,
essendo stata contestata solo la circostanza aggravante del danno
patrimoniale di rilevante gravità, esclusa, tuttavia, dal giudice di
primo grado, per cui il giudizio di equivalenza operato dalla corte
di appello tra suddetta circostanza aggravante e quelle di cui
all’art. 62 bis, c.p., ha indebitamente privato l’imputato della
diminuzione di pena che sarebbe conseguita al riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche sottratte al giudizio di
comparazione.
Tanto premesso il ricorso del Coletto va accolto, essendo fondato
il primo motivo di impugnazione.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, il giudice, nel
disattendere il certificato medico, non può sindacare in modo

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Nel caso in esame, invece, la corte territoriale, con motivazione

arbitrario la natura della infermità scientificamente attestata e
censurarne immotivatamente il carattere impeditivo, ignorando la
patologia indicata, perché in tal modo si ingerisce in un settore
riservato alla scienza medica entrando in contrasto con i principi

che la governano. Discende da ciò che, pur essendo rimessa al
giudice la valutazione della gravità della malattia certificata e del
carattere assoluto della stessa, questi è comunque tenuto ad
effettuare un’attenta valutazione del carattere impeditivo e può
pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a
comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del
referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito
l’imputato (cfr. Cass., sez. III, 26/06/2012, n. 47975, L.S.; Cass.,
sez. un., 27/09/2005, n. 36635, G.).
L’obbligo per il giudice al quale venga prospettata come causa di
legittimo impedimento a comparire di fornire una motivazione
adeguata sulla rilevanza della patologia da cui risulta affetto
l’imputato, si presenta, peraltro, come logica conseguenza del
condivisibile principio, del pari affermato nella giurisprudenza di
legittimità, secondo cui, in tema di impedimento dell’imputato a
comparire al dibattimento, deve ritenersi idonea a documentare
l’effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la
certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi
causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il
grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto
alla salute, costituzionalmente riconosciuto come “fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività” in base all’art. 32
della Costituzione, non può essere sottoposto a graduazioni o
essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella
sua interezza (cfr. Cass., sez. II, 21/06/2011, n. 39163, M.R.).

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Orbene, la corte territoriale, nel rigettare l’istanza di rinvio della
trattazione del processo per legittimo impedimento del Coletto, si
è del tutto discostata da tali principi.
Ed invero, a fronte di una richiesta fondata su di una consistente

produzione documentale di natura medica (atti consultabili dal
collegio, essendo stato dedotto un error in procedendo), dalla
quale risulta che, alla data del 5.9.2011 e del 7.11.2011 il Coletto
era affetto da “artropatia di charcot del piede sinistro con grave
deficit della deambulazione, grave cardiopatia ipertensiva in labile
compenso, diabete insulino trattato complicato da neuropatia,
retinopatia, ipertiroidismo, iperplasia prostatica, sindrome ansioso
depressiva”, patologie che denotano precarie condizioni di salute
dell’imputato, direttamente incidenti sulla sua capacità di
deambulazione, come evidenziato anche dal medico fiscale in
occasione della visita cui sottopose il Coletto, in base alla quale la
corte di appello di Venezia ha disposto la sospensione del
processo a suo carico (“….solo in casa al momento della visita,
seduto in sedia a rotelle, porta tutore rigido all’arto inferiore
sinistro, piede e caviglia sx edematosi con rigidità in flessione
dell’articolazione può usare bastoni canadesi per
deambulazione limitata a piccoli tratti in ambito domestico senza
barriere architettoniche…”), la corte territoriale si è limitata, con
motivazione del tutto apodittica e, quindi, in realtà inesistente, ad
affermare che “le patologie indicate nella documentazione
presentata non comportano impossibilità assoluta a comparire”.
Si deve, dunque, concludere per l’assenza di un’adeguata congrua
attività valutativa dell’impedimento addotto dall’imputato, in
violazione del disposto dell’art. 420 ter, c.p.p.

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(/

Poiché tale disposizione attiene all’intervento dell’imputato nel
processo, dalla sua violazione deriva la nullità della dichiarazione
di contumacia (ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., comma 4, e

Discende da ciò l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano, la quale
dovrà procedere al nuovo giudizio.
La fondatezza del motivo esaminato esime questa Corte
dall’esame del secondo motivo che è da ritenersi assorbito nel
primo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad
altra sezione della corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma il 12.4.2013

dell’art. 178, lett. c), c.p.p.) e degli atti successivi.

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