Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38689 del 09/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38689 Anno 2015
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHYTI BARDHOK N. IL 03/02/1982
NDOJ GJOVALIN N. IL 01/05/1980
TETAJ KLEODIAN N. IL 09/10/1988
avverso la sentenza n. 137/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del
03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli imputati ricorrono separatamente contro la sentenza indicata in epigrafe,
che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in
ordine ai reati a ciascuno ascritti, unificati in continuazione, le pene concordate
dalle parti, lamentando il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e
l’eccessività della pena (tutti e tre icasticamente scrivono: «sono innocente e
comunque la pena che mi è stata data [o meglio, che ho richiesto] è troppo

All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso
come da dispositivo in atti.
I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente privi di specificità (in
difetto della dettagliata indicazione di decisivi elementi in ipotesi acquisiti in atti
e non considerati, o travisati), e, comunque, manifestamente infondati, atteso
che il giudice, nell’applicare a ciascuno degli imputati la pena da ciascuno di
essi spontaneamente concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le
parti:
– escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui

all’art. 129 c.p.p

per il proscioglimento degli

imputati. Tale pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla
contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione
implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente
adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai
consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n.
5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372
del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637);
ritenendo motivatamente la congruità del trattamento sanzionatorio
dalle stesse parti proposto. Deve, in proposito, rilevarsi che, per
consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente
ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013,
dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di
merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori

alta».

dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non
ricorre nel caso di specie.

La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di dette colpe – della somma di

sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 9 giugno 2015
Il Comp nente estensore

Il Preside e

Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di

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