Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38688 del 09/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38688 Anno 2015
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONOCORE GENNARO N. IL 21/09/1989
avverso la sentenza n. 21848/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 05/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato GENNARO BUONOCORE, in atti generalizzato, ricorre contro la
sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha
applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati ascrittigli, unificati in
continuazione, la pena concordata dalle parti, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto

come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in
difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o
mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le
parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’imputato. Tale
pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle
prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita nella domanda di
patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al
giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che
ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere
di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le
altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un.,
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte Suprema ha deciso

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 9 giugno 2015

Il Presidé te

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