Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38686 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38686 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. De Falco Maria, nata a Napoli il 25/06/1922;
2. Ruscetta Antonio, nato a Napoli il 07/07/1956;

avverso la sentenza del 27/02/2013 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per il
beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 27/02/2013, il Tribunale di Napoli ha dichiarato i sigg.ri
De Falco Maria e Ruscetta Antonio colpevoli del reato di cui agli artt. 110, cod.
pen., 110, comma 1, e 17, T.U.L.P.S. (omessa esposizione della tabella dei giochi
proibiti nel bar all’insegna “De Falco Maria” del quale il Ruscetta è stato ritenuto

Data Udienza: 04/06/2014

collaboratore e gestore) e li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa,
di C 100,00 di ammenda ciascuno.

2. I due imputati hanno proposto appello invocando l’assoluzione per non
aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell’art. 530 cpv., cod. proc. pen., e
la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Con successivo atto del 19/12/2013, i ricorrenti hanno eccepito violazione

estranei al processo, perché mai riferiti.
Essi in particolare lamentano che il Ruscetta sia stato ritenuto gestore di
fatto del bar, «colui che esercitava concretamente l’attività», sul solo rilievo
che egli si trovava all’interno del locale senza che fosse spiegato in alcun modo a
che titolo dovesse essere ritenuto gestore del bar.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. Si legge nella sentenza che il 10 dicembre 2010, militari della Guardia
di Finanza si erano recati «presso l’esercizio commerciale di De Falco Maria (..)
in cui si svolgeva attività di pasticceria e gelateria e si praticavano giochi da
intrattenimento. Essi rinvennero Ruscetta Antonio, gestore del bar e figlio della
De Falco, quest’ultima ottantenne (..) La De Falco – aggiunge il Tribunale – da
una parte, era titolare della ditta individuale e, come tale, tenuta a verificare,
nonostante l’avanzata erà (che tuttavia non risulta che le impedisse di vigilare,
nella propria qualità, sull’operato del figlio, gestore di fatto dell’attività),
l’osservanza degli obblighi imposti dalla normativa in esame; Ruscetta, dall’altra,
essendo colui che esercitava concretamente l’attività, avrebbe dovuto garantire
l’esposizione della tabella».
4.2. Il Tribunale non dà conto delle prove in base alle quali ha ritenuto il
Ruscetta «gestore di fatto del bar (…) colui che esercitava concretamente
l’attività», essendo del tutto insufficienti, a tal fine, la sua accertata presenza
nel bar al momento dell’accesso dei militari della Guardia di Finanza (circostanza
che non esclude l’occasionalità dell’aiuto), e l’età avanzata della madre
(considerazione logica che, però, contraddittoriamente, non impedisce al
Tribunale di ritenere non esser l’età tale da non consentire il controllo
sull’operato del figlio).
4.3.E’ necessario, pertanto, che il Tribunale espliciti le fonti del proprio
convincimento circa la gestione effettiva ed eventualmente esclusiva del bar e
2

di legge per aver il Giudice posto a fondamento della propria decisione elementi

circa l’eventuale effettiva capacità della Ruscetta di esercitare il controllo
sull’operato del figlio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli

Così deciso il 04/06/2014

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