Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38685 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38685 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Coppola Antonio, n. a Napoli il 25.8.53,
avverso l’ordinanza del 27.3-23.4.13 del Tribunale di Napoli, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 27.3-23.4.13 il Tribunale di Napoli, sezione riesame, in
accoglimento dell’appello proposto dal PM e in riforma dell’ordinanza 9.1.13 del
GIP del Tribunale di Noia, applicava ad Antonio Coppola, indagato per i delitti di
ricettazione e riciclaggio di auto e componenti meccaniche di provenienza
delittuosa, la misura cautelare del divieto di dimora in Napoli e in tutta la relativa
provincia.
Tramite il proprio difensore il Coppola ricorre contro detta ordinanza, di cui
chiede l’annullamento per un solo motivo con cui sostiene che la piena
confessione resa, le difficoltà di reperire un alloggio ed un lavoro fuori della
provincia di Napoli (ove l’indagato lavora e vive con la propria famiglia) e
l’insussistenza di pericolo di reiterazione del reato (visto il carattere remoto dei

Data Udienza: 17/09/2013

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precedenti penali) dovrebbero indurre ad escludere la necessità di misure cautelari
a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1- Il ricorso è inammissibile perché le censure in esso svolte consistono, in
sostanza, in una mera richiesta di nuovi apprezzamenti in punto di fatto circa
l’esistenza e l’entità delle esigenze cautelari che hanno indotto il Tribunale ad

PM di applicare la più gravosa misura della custodia in carcere), operazione non
consentita in sede di legittimità.
Né può supporsi un vizio di motivazione rilevante ex art. 606 co. 1° lett. e)
c.p.p. (per altro, nemmeno chiaramente denunciato in ricorso), atteso che
l’impugnata ordinanza ha, con argomentazione scevra da vizi logico-giuridici,
giustificato la misura in base all’allarmante personalità dell’odierno ricorrente,
desunta dai plurimi precedenti penali (se è vero che l’ultima condanna
irrevocabile per ricettazione risale al 1998, più di recente il Coppola è stato
condannato per favoreggiamento e resistenza a pubblico ufficiale) e dal carattere
professionale ed organizzato dell’attività criminale ascrittagli, emersa dal numero
e dalla qualità del materiale di provenienza delittuosa rinvenuto nella sua
disponibilità.

2- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p.
consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a
favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in
euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 28 reg. es . c.p.p.
Così deciso in Roma, in data 17.9.13.

applicargli la misura cautelare del divieto di dimora (a fronte della richiesta del

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