Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38683 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38683 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento a
carico di Diddi Carlo Alberto, n. il 1°.11.32,
avverso l’ordinanza del 27-29.3.13 del Tribunale di Firenze, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona della Dott.ssa Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 27-29.3.13 il Tribunale di Firenze, sezione riesame,
accoglieva l’appello proposto da Carlo Alberto Diddi (imputato dei delitti p. e p.
ex artt. 416, 110, 319, 321, 353 co. 2° e 317 c.) contro l’ordinanza del Tribunale
di Pistoia che ne aveva rigettato l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di
dimora nel Comune di Pistoia, per l’effetto revocandola per essere ormai cessate
le dedotte esigenze cautelari.
Ricorre il PM presso il Tribunale di Pistoia contro il provvedimento dei giudici
del riesame, di cui chiede l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:

Data Udienza: 17/09/2013

a)

vizio di motivazione e violazione dell’art. 274 c.p.p. perché lo stesso
Tribunale del riesame, pur avendo premesso che le esigenze cautelari poste
a base del permanere della misura riguardavano sia il pericolo di
reiterazione di reati della stessa specie sia il rischio di inquinamento
probatorio, aveva poi motivato unicamente circa il venir meno di
quest’ultimo;
inoltre, erroneamente l’impugnata ordinanza aveva escluso il rischio di
inquinamento probatorio senza considerare che a tal fine non poteva
bastare il mero decorso del tempo né il fatto che il dibattimento fosse ormai
in corso, atteso che, secondo insegnamento giurisprudenziale, il pericolo di
inquinamento probatorio sussiste in ordine alle prove già assunte e alle
fonti di prova ancora da acquisire e che, nel caso concreto, vi era un
radicato e diffuso sistema di corruzione e di irregolarità nelle gare
d’appalto che politici, pubblici amministratori ed imprenditori non avevano
mai denunciato; per di più, fra i testi ancora da escutere vi erano anche
dipendenti di pubbliche amministrazioni o di imprese private legati da
rapporti lavorativi con l’imputato.

Il difensore del Diddi ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio, proposta dal difensore
dell’odierno ricorrente, per adesione alla proclamata astensione collettiva dalle
udienze.
Infatti, secondo l’orientamento — che qui si condivide — espresso dalle S.U. di
questa S.C. (cfr. sentenze nn. 26710 e 26711 del 30.5.2013), nei procedimenti
relativi a misure cautelari personali (come nel caso di specie) non è consentita
l’astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di
categoria, in quanto l’art. 4 del “Codice di Autoregolamentazione delle astensioni
dalle udienze degli avvocati”, adottato il 4.4.07 e ritenuto idoneo dalla

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
essenziali con delibera del 13.12.07, avente valore di normativa secondaria,
esclude espressamente che l’astensione possa riguardare le udienze penali
“afferenti misure cautelari”.

b)

2- Il motivo che precede sub a) è fondato, atteso che la stessa impugnata
ordinanza, pur dando atto del duplice profilo in base al quale era stata chiesta e
disposta la misura cautelare, ha motivato unicamente in ordine al venir meno del
rischio di inquinamento probatorio, trascurando del tutto di esaminare il pericolo
di reiterazione di reati della stessa specie.

denunciato in ricorso.

3- Il secondo motivo si colloca, invece, all’esterno dell’area di cui all’art. 606
co. 1° c.p.p., poiché in esso sostanzialmente si sollecita soltanto una rilettura degli
atti intesa a verificare la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, che
l’impugnata ordinanza ha escluso non ravvisando in concreto circostanze di fatto
da cui desumerle. E se è vero che esse possono, in linea teorica, anche evincersi
dal contesto in cui sono stati commessi i reati e/o dalla qualità personale dei testi e
dai loro rapporti con l’imputato, nondimeno il relativo apprezzamento involge
valutazioni di merito estranee alla presente sede.

4- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo.
Per l’effetto, si annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di
Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, in data 17.9.13.

Ciò integra il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p.

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