Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3868 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3868 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONIFACIO MARINELLA N. IL 03/07/1967
avverso la sentenza n. 4993/2012 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 09/10/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che l’attenuante non è stata oggetto del patto, né è stata richiesta in
sede di discussione, per cui il suo mancato riconoscimento non costituisce né una
violazione di legge, né configura una mancanza di motivazione.
Invero, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “Il presupposto
pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le
statuizioni, positive o negative, non concordate ….. la mancata richiesta e la mancata
devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio
dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto” (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 4121 del 23/06/1998Cc. (dep. 05/10/1998 ) Rv. 211506; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 7109 del 09/06/1997Ud. (dep. 18/07/1997 ) Rv. 208236; Cass. Sez. 4, Sentenza
n. 4030 del 06/12/1995Cc. (dep. 03/01/1996) Rv. 203310).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013
)Il Presiden

1. L’imputata Bonifacio Marinella ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il reato di cui all’art. 624
bis-625 c.p. (acc. in Porcari il 5\9\2012), deducendo la erronea applicazione della
legge per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 per
l’intervenuto risarcimento del danno.

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