Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3868 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3868 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZA GIUSEPPE N. IL 18/10/1959
avverso la sentenza n. 18/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che

ditct.,_pedaparte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

è

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 13.6.2013 la Corte d’Appello di Caltanissetta

confermava la sentenza del Tribunale di Enna in composizione monocratica con
la quale Piazza Giuseppe era stato condannato alla pena di un mese e dieci
giorni di reclusione, per i reati di cui all’art. 612/2 c.p. perché minacciava
Riccardo Abati dicendogli che gli avrebbe dato due coltellate nella pancia e di cui

dalla propria abitazione un’ascia ed un coltello a serramanico.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo la nullità
assoluta della sentenza impugnata, per omesso avviso di fissazione del giudizio
innanzi alla prima sezione penale della Corte d’appello di Caltanissetta del
procedimento penale n.18/13, per omessa citazione dell’imputato per l’udienza
del 13.06.2013 e per assenza del suo difensore a tale udienza, ìn violazione
dell’art. 601, commi 1, 3, 5 e 6 c.p.p. in relazione all’art.178, lett. c), c.p.p.,
all’art.179, comma 1, c.p.p., all’art. 185 c.p.p., e all’art. 606, comma 1, lett. c)
c.p.p.; in particolare, il decreto di citazione per il giudizio d’appello per l’udienza
del 13.06.2013 e l’avviso al difensore di fissazione del giudizio per tale udienza
nel procedimento penale n.18/13 r.g. app., sono stati emessi e notificati,
rispettivamente all’imputato ed al suo difensore, ma gli stessi contenevano la
citazione e l’avviso a comparire davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta,
seconda sezione penale, e non davanti alla prima sezione penale presso la quale
è stato celebrato effettivamente il processo, come da copia del decreto allegata
al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Va premesso che effettivamente il decreto di citazione per il giudizio
d’appello indirizzato all’imputato reca quale data di celebrazione dell’udienza
quella del 13.6.2013 innanzi alla Seconda Sezione della Corte d’Appello di
Caltanissetta, come si evince dalla copia allegata al ricorso in esame ed il
difensore è stato presente, in quella data, presso la detta Seconda Sezione,
come da certificazione prodotta, laddove il processo nei confronti del Piazza è
stato celebrato, invece, in contumacia dell’imputato ed in assenza del difensore,
innanzi alla Prima Sezione Penale della medesima Corte d’Appello.
2. Tanto precisato, si osserva che il giudizio d’appello celebrato nei confronti
dell’imputato e la sentenza impugnata sono affetti da nullità. Giova richiamare in
proposito quanto recentemente affermato da questa Corte, secondo cui l’errata
o inesatta indicazione, nel provvedimento con cui l’interessato è citato a giudizio,
1

all’art. 4 co. 3 L. n.110/1975 perché, senza giustificato motivo, portava fuori

del luogo di celebrazione dell’udienza determina una nullità assoluta del
procedimento, ai sensi dell’art. 601 c.p.p., commi 1 e 6, art. 429 c.p.p., comma
1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, in
quanto la trattazione della causa in un luogo diverso da quello fissato per la
comparizione equivale a omessa citazione, perchè impedisce l’intervento
dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 18942/2001,
Tavernaro; n. 8794/1996, Rotondale; Sez. VI 08/07/2010 n. 29264).
Deve in proposito specificamente osservarsi che, sebbene l’omessa od erronea

testualmente prevista tra le cause di nullità del decreto di citazione, ai sensi
dell’art. 601, comma 6, c.p.p. e 429, comma 1 lett. f) e comma 2, c.p.p., non
richiamando, peraltro, tali norme il disposto dell’art. 132/2 disp. att. c.p.p.,
tuttavia, deve ragionevolmente ritenersi che quando l’art. 429/1 lett. f) c.p.p. fa
riferimento al luogo, al giorno ed all’ora della comparizione, intende riferirsi a
tutti quegli elementi che consentono all’imputato di presenziare materialmente
all’udienza, sicché anche il riferimento alla sezione, nel caso in cui l’ufficio sia
articolato appunto in più sezioni, consente di individuare il “luogo” esatto in cui
si celebrerà il processo e, quindi, all’imputato di partecipare al giudizio.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione
della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello
di Caltanissetta per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 7.10.2014

indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire, non sia

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