Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38675 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38675 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARDILE NATALE N. IL 07/10/1960
avverso l’ordinanza n. 53/2011 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /(
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Uditi difensor Avv.;

Mr,22,–eedp

-‘2:7′ /171 4,e(—96-

Data Udienza: 19/06/2013

CARDILE Natale, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 31.1.2013 con la quale il Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del riesame, ha rigettato la relativa richiesta di revoca e sostituitone
della misura cautelare della Custodia in carcere disposta dal Giudice delle
indagini preliminari nei confronti del predetto Cardile per la violazione degli
artt. 416 e altro cp.
La difesa richiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. e) cpp, il vizio di motivazione in ordine alla
indicazione degli indizi di cui all’art. 273 cpp, perchè il Tribunale si sarebbe
limitato ad una mera rivisitazione elencativa degli elementi di prova
trasmessi dall’ufficio del Pubblico ministero senza apportare alcuna
valutazione critica e senza svolgere un “esame atomistico della singola
posizione processuale del ricorrente”. La difesa sostenendo infine che il
complesso delle risultanze derivanti dalle intercettazioni telefoniche non
avrebbero un’efficacia dimostrativa della adesione del ricorrente alla
associazione, formula considerazioni critiche in riferimento al contenuto di
talune delle suddette intercettazioni
§2.) ex art. 606 I^ comma let. B) ed e) cpp erronea applicazione e violazione
degli artt. 416 cp, 125 cpp, 274 cpp. La difesa testualmente afferma che
l’ordinanza è priva di motivazione anche con riferimento alle ritenute
esigenze di cautela, poichè manca ogni specifico riferimento a date, eventi,
episodi, fatti concreti in base ai quali poter rilevare che il Tribunale del
riesame abbia effettivamente ponderato la vicenda.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalla lettura del
provvedimento impugnato si ha modo di verificare che il Tribunale ha
proceduto alla valutazione della posizione del ricorrente per ogni specifico
fatto addebitato, procedendo ad una ricostruzione per ogni singola vicenda e
alla illustrazione dei singoli elementi di prova debitamente illustrati e
costituiti da intercettazioni telefoniche e ciò con particolare riferimento ai
singoli delitti di finto aggravato ai quali l’indagato ha partecipato.
Con riferimento alla contestazione del reato di partecipazione alla
associazione per delinquere, va osservato che il Tribunale ha analizzato la
condotta dei singoli partecipi, apprezzando il modus operandi, la stabilità
del gruppo criminale, la costante suddivisione dei compiti, la manifestazione
di adesione degli indagati agli ideali del gruppo criminale, l’organizzazione
dei delitti sia nella individuazione degli alloggi e delle abitazioni da
depredare, sia per quanto attiene alla esecuzione dei furti e al trasporto della
merce sottratta e alla sua successiva collocazione sul mercato illegale
tramite una rete di ricettatori alcuni dei quali stabilmente legati alla
organizzazione.
Il Tribunale ha preso altresì in considerazione l’aspetto relativo alla
relazione intercorrente tra il ricorrente CARDILE ed altri appartenenti con il

MOTIVI DELLA DECISIONE

gruppo criminale e allo stato di tensione intercorrente tra il primo e il
compartecipe CUTE’, pervenendo alla motivata considerazione che per tale
stato di tensione con uno dei componenti della associazione per delinquere,
non era venuto comunque meno la stabilità del vincolo corrente fra il
CARDILE e gli altri componenti della organizzazione, fra i quali il
Tribunale ha indicato il CUTRONEO.
In diritto pertanto si deve osservare quanto segue.
La motivazione del provvedimento è adeguata, completa, non
manifestamente illogica con un costante richiamo al contenuto dei singoli
atti processuali dai quali è stata desunta la prova dei fatti ascritti al
ricorrente. La lunga e complessa ed analitica motivazione riferita ad ogni
singolo episodio delittuosa costituisce dimostrazione più che sufficiente del
fatto che il Tribunale ha proceduto ad una completa analisi della posizione
dello indagato. La stessa difesa, peraltro non è stata in grado di indicare
specifici vizi della motivazione del provvedimento impugnato, desumibili
dalla lettura dello stesso così come prescrive l’art. 606 I^ comma lett. E)
cpp.
In ordine alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche va
ancora osservato che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del
giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in
conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza [Cass. Sez.
VI 11.2.2013 n. 11794], nè la difesa, anche su questo punto ha fornito
indicazioni più precise volte a mettere in evidenza eventuali illogicità
manifeste nella interpretazione e nella valutazione del contenuto dei discorsi
intercettati.
La doglianza pertanto attiene sostanzialmente ad aspetti di merito e come
tale deve essere rigettata.
Parimenti va rigettato il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso il
Tribunale si è lungamente ed articolatamente soffermato nella valutazione
degli elementi posti a fondamento delle ritenute esigenze previste dall’art.
274 cpp. In particolare il Tribunale ha messo in evidenza la natura della
gravità e della reiterazione delle condotte criminose per le quali è giudizio, e
ha esaminato anche il vissuto giudiziario dell’indagato rilevando precedenti
giudiziari e carichi pendenti per reati gravi indicando quali precedenti di
rilevante allarme sociale un delitto di rapina e uno di omicidio. Il Tribunale
ha preso in considerazione la condotta dell’indagato alla luce di una lunga
carcerazione già sofferta osservando che tale elemento non ha costituito
valida remora per un favorevole reinserimento sociale del ricorrente il quale
ha invece insistito nella commissione di illecite condotte. Il Tribunale ha
soffermato la sua attenzione sul fatto che non è emerso alcun elemento
comprovante una dissociazione dall’ambiente malavitoso e che la
complessiva condotta manifesta la sostanziale inefficacia
all’assoggettamento a regole o a prescrizioni alla luce anche di precedenti
condanne per evasione e minaccia a pubblico ufficiale. La motivazione sul
punto è adeguata, le censure della difesa sono generiche; la motivazione
infine non è sindacabile nel merito.

.■

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali, mandandosi al
cancelliere per le comunicazioni di legge ex art. 94 disp. Att. Cpp.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. Att. Cpp.

Così deciso in Roma il 19.6.2013

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