Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38673 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38673 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CEGLIA LORENZO N. IL 10/08/1973
avverso l’ordinanza n. 1057/2013 GIP TRIBUNALE di AVELLINO,
del 19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 19/06/2013

CEGLIA Lorenzo ricorre per Cassazione avverso la ordinanza applicativa
della misura cautelare della Custodia in carcere emessa dal Giudice delle
Indagini preliminari del Tribunale di Avellino.
fi ricorrente richiede l’annullamento della ordinanza impugnata e deduce:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp la violazione dell’art. 104 cpp, co con
conseguente nullità ex art. 178 lett. c) cpp.
Il ricorrente lamenta che all’udienza di convalida dell’arresto fissata per la
data del 19.2.2013, prima dell’espletamento delle formalità per il
compimento dell’atto, il difensore aveva eccepito la violazione del diritto di
difesa ex art. 178 lett. c) cpp, perché il giudice non aveva autorizzato un
colloquio preliminare con l’indagato.
Il ricorrente lamenta che il giudice ha disposto ex officio (e non su richiesta
della Procura della Repubblica) il divieto di colloquio, sul presupposto della
necessità di svolgere l’interrogatorio ai fini del giudizio di convalida
dell’arresto, per il quale l’art. 391 cpp non prevede colloqui “propedeutici”,
anche al fine di evitare l’alterazione della genuinità delle fonti di prova.
In data 11.6.2013 la difesa ha depositato “motivi nuovi” da ritenersi
tempestivi ex art. 311 IV comma cpp, richiamando quando già esposto e
segnalando la tempestività della deduzione della nullità a regime intermedio
oggetto del presente ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato
Vanno preliminarmente richiamati in linea generale i seguenti principi:
A) il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell’indagato al colloquio con
il proprio difensore ai sensi dell’art. 104, comma terzo, cod. proc. pen.,
non è autonomamente impugnabile nè può essere oggetto di riesame, non
avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una
misura coercitiva; il suddetto provvedimento può costituire oggetto di
sindacato incidentale nell’ulteriore corso del procedimento, qualora abbia
determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con
l’espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità
dell’interrogatorio dell’indagato a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc.
pen.[Cass. sez. VI 8.1.2009 n. 4960 ove è stato ritenuto che l’eventuale
nullità dell’interrogatorio doveva essere eccepita innanzi allo stesso
G.i.p. e, successivamente, al Tribunale del riesame ex art. 310 cod. proc.
Peni.
B) il Giudice delle indagini preliminari può disporre il differimento del
colloquio dell’indagato con il proprio difensore solo a seguito di richiesta
del Pubblico Ministero [Cass. sez. VI 17.9.2009 n. 39941]
il
C) provvedimento di differimento del colloquio con il difensore in vista
della celebrazione dell’interrogatorio di garanzia è nullo se non motivato
in ordine alle specifiche esigenze di cautela che ne hanno determinato
l’adozione. Tale nullità è da ricomprendere tra quelle di ordine generale a

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. Att. Cpp.
Così deciso in Roma il 19.6.2013

regime intermedio e dunque, per essere trasmessa al successivo
interrogatorio, deve essere eccepita nei termini di cui all’art. 182 cpp. e
cioè prima dell’espletamento delle formalità di apertura dell’atto
dell’interrogatorio [Cass. sez. IV 12.7.2007 n. 39827; Cass. sez.
16.1.1996 n. 176].
Dalla lettura del verbale della udienza, si evince che: a) il difensore ha
richiesto l’autorizzazione ad avere un colloquio con il proprio assistito; b) il
giudice ha rigettato la suddetta istanza, nell’esercizio dei poteri di direzione
della udienza, senza che fosse quindi necessario un parere da parte del
Pubblico ministero.
Dalla lettura del verbale si rileva ancora, che successivamente alla
negazione del permesso di un colloquio, il difensore, contrariamente a
quanto sostenuto nella memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 cpp,
non ha dedotto la nullità che ex art. 182 cpp doveva essere eccepita subito
dopo la lettura dell’ordinanza di reiezione della richiesta e prima del
compimento dell’atto di inerrogatorio al quale l’imputato non ha poi inteso
rispondere.
La censura di nullità pertanto è stata dedotta tardivamente e per la prima
volta nella presente sede, quindi fuori dai limiti segnati dagli artt. 180 – 182
cpp. La tardività della deduzione, rende infondato il ricorso che deve essere
rigettato. L’indagato va quindi condannato al pagamento delle spese
processuali, mandandosi alla cancelleria per le comunicazioni di legge ex
art. 94 disp. Att. Cpp.
P.Q.M.

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