Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38667 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38667 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AREE MOHAMED N. IL 14/04/1993
avverso l’ordinanza n. 177/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

ce’?

Data Udienza: 19/06/2013

RITENUTO IN DIRITTO
Va necessariamente premesso che la valutazione delle doglianze difensive
soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di
provvedimenti “de liberiate”, la Corte di Cassazione non ha alcun potere né
di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi
compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni
soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e
all’adeguatezza delle misure; infatti, sia nell’uno che nell’altro caso si tr

MOTIVI DELLA DECISIONE
ARPE MOHAMED, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 31.1.2013 con la quale il Tribunale di Roma, rigettando la
richiesta di riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per il
delitto di rapina commesso in data 17.1.2013
La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata denunciando
§1.) ex art. 606 1^ comma lett. E) cpp, vizio di contraddittorietà della
motivazione. La difesa sostiene che il testimone CARRASO avrebbe reso in
due distinte occasioni (rispettivamente il 16.1.2013 alla polizia giudiziaria e
il 17.1.2013 in sede di denuncia) versioni fra loro contrastanti e indicative di
diverse modalità di ricostruzione del fatto.
§2.) ex art. 606 I” comma lett. E) cpp vizio di insufficiente motivazione con
riferimento al contenuto della relazione di servizio del 16.1.2013. In
particolare la difesa osserva che avendo segnalato l’assenza del MAGSINO
dal luogo dei fatti, il Tribunale avrebbe reso sul punto una motivazione
insufficiente, basata su mere ipotesi ed inidonea a superare la constata
assenza del testimone e la conseguente impossibilità che lo stesso potesse
rivestire il ruolo di persona offesa del reato.
§3.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, vizio di motivazione insufficiente.
La difesa afferma che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i
seguenti fatti indicati a discarico: 1) la non credibilità della giustificazione
dalla persona offesa per non avere immediatamente presentato denuncia; 2)
l’erronea indicazione della direzione di marcia seguita dalla persona offesa
in Via Napoleone III; 3) la circostanza che la persona offesa avrebbe
accompagnato i Carabinieri, così “perdendo del tempo”, fornendo una
dichiarazione contrastante con quella di avere particolare urgenza di andare
a ricevere la propria sorella alla Stazione ferroviaria; 4) la contraddittoria
descrizione degli abiti dell’aggressore; 5) l’impossibilità che un diciottenne
straniero potesse disporre di due telefoni cellulari; 5) la perquisizione sulla
persona dell’imputato aveva dato esito negativo.
§4.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp, erronea applicazione degli arti. 357
cpp e 115 disp. Att. La difesa sostiene che si rileva la piena sovrapponibilità
delle dichiarazioni rese dai denuncianti, con la conseguenza che vi è fondato
motivo per ritenere che la denuncia stessa sia stata preordinata. La difesa
afferma che la risposta sul punto data dal Tribunale è insoddisfacente, e
dimostrativa di una tecnica di redazione degli atti di denuncia che si pone in
contrasto con il dettato degli arti. 115 disp. Att. e 357 cpp.

di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità
rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per
verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,
dall’altro l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento [Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez.
II 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I ordinanza
20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. 111.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n.
1083]. Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la
scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali
del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se
adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non
può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata,
un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale
probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o
di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta
l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge,
ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto,
esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla
ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione
delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. [v. in tal
senso Cass sez. Ill 21.10.2010 n. 40873]. Infatti n sindacato del giudice di
legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere
volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente
idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della
decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei
suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue
diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del
processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi
posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o
radicalmente inficiata sotto il profilo logico [Cass. Sez. I 19.10.2011 n.
41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI
15.3.2006 n. 10951]
Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato che il ricorso è
manifestamente infondato per le seguenti ragioni.
I primi tre motivi contengono doglianze riguardanti aspetti di merito, volte
ad una diversa ricostruzione del fatto con rinnovata valutazione delle prove
acquisite, attività quest’ultima preclusa in sede di legittimità secondo i
principi retro indicati.
Va inoltre osservato che il Tribunale del riesame ha affrontato il tema
relativo alla segnalata diversità di versioni rese dalla persona offesa della
rapina; l’organo giudicante ha ritenuto l’insussistenza del segnalato
contrasto; la valutazione dell’organo giudicante è adeguata tanto sul piano
della completezza quanto su quello della logicità della motivazione che non
è sindacabile in questa sede. Ad analoga considerazione si deve pervenire

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
. 4 . c P.
ch.t.0
otta:
tt o t,
Così deciso in Roma il 19.6.2013

per quanto attiene alla presenza del MAGSINO sul luogo dei fatti e al
contenuto della denuncia da questi presentata.
Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di norme processuali penali.
Sul punto va osservato che la denuncia in sede di legittimità della violazione
delle norme processuali, ex art. 606 I” comma lett. C) cpp, è limitata alle
sole ipotesi nelle quali detta violazione sia sanzionata da nullità, decadenza,
inammissibilità o inutilizzabilità.
Nel caso in esame la violazione dell’art. 115 cpp disp. Att. o dell’art. 357
cpp non è sanzionata in nessuna delle forme anzidette, con la conseguenza
che la doglianza non può essere presa in considerazione perchè esula dalla
fattispecie processuale retroindicata.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della
somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle ammende, così forfettariamente
determinata la sanzione prevista dall’art. 616 cpp, ricorrendo nella specie
aspetti di responsabilità del ricorrente.

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