Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38662 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38662 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALINDRI STEFANO N. IL 20/01/1992
avverso l’ordinanza n. 3857/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
31/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ,”)-••
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Data Udienza: 05/06/2013

CALINDRI Stefano, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 31.12.2012
con la quale il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso per il riesame,
confermava la misura cautelare della custodia domiciliare imposta dal
giudice delle indagini preliminari per il delitto di cui agli artt. 56, 628
aggravato c.p. e del delitto di cui all’art. 648 cp.
La difesa del ricorrente richiede l’annullamento del provvedimento
impugnato deducendo:
§1.) ex art. 606 I” comma lett. e) cpp, il vizio di motivazione risultante dal
testo del provvedimento impugnato e dalle sommarie informazioni rese da
NOVELLI Isolina, TOLE Daniela, VACCONE Simone, BERNARDI
Tiziana e MAYER Luciano. La difesa sostiene che i riconoscimenti fatti dal
MAYER e dalla BERNARDI non sono sufficienti ed affidabili come
ritenuto dal Tribunale, posto che la BERNARDI avrebbe notato solo il
colore degli occhi dell’indagato. La difesa mette inoltre in evidenza che
l’indagato ha fornito un alibi che trova la sua prova nelle dichiarazioni
testimoniali essendo affidabili anche i riferimenti relativi agli orari degli
spostamenti dell’indagato, assolutamente incompatibili con con i tempi di
esecuzione della rapina
RITENUTO IN DIRITTO
Va premesso che la valutazione delle doglianze difensive anche nei giudizi
cautelari soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia
di provvedimenti “de libertate”, la Corte di Cassazione non ha alcun potere
né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi
compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni
soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed
all’adeguatezza delle misure; infatti, sia nell’uno che nell’altro caso si tratta
di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità
rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per
verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,
dall’altro l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento [Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez.
H 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I ordinanza
20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. 111.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n.
1083]. Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la
scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali
del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se
adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non
può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata,
un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale
probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o
di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta
l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge,
ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto,

MOTIVI DELLA DECISIONE

esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla
ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione
delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. [v. in tal
senso Cass sez. III 21.10.2010 n. 40873]. Infatti II sindacato del giudice di
legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere
volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente
idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della
decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei
suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue
diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del
processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi
posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o
radicalmente inficiata sotto il profilo logico [Cass. Sez. 119.10.2011 n.
41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI
15.3.2006 n. 10951]
Passando all’esame dei motivi di ricorso va osservato quanto segue.
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che l’indagato è attinto
dai seguenti elementi inclinanti: a) le dichiarazioni rese da MAYER Luciana
e BERNARDI Tiziana, che hanno affermato che l’aggressore, travisato,
aveva gli occhi di colore azzurro e che lo stesso era fuggito su un
ciclomotore HONDA SH avente i primi caratteri alfanumeici “DM26”; b) il
rinvenimento del ciclomotore HONDA SH con targa “DM26….”
parcheggiato nei pressi dell’abitazione dell’indagato; c) il colore azzurro
degli occhi dell’indagato.
A favore della posizione dell’indagato la difesa ha introdotto le dichiarazioni
testimoniali rese da NOVELLI Isolina (madre dell’indagato), TOLE Daniela
(titolare di un bar), VACCONE Simone (venditore ambulante).
Le suddette persone hanno fornito una versione dei fatti che colloca
l’indagato, nell’ora nella quale è stato commesso il tentativo di rapina, in
una località diversa da quella in cui è avvenuta la aggressione in danno della
MAYER e della BERNARDI.
Il Tribunale afferma che le prove offerte dalla difesa (dichiarazioni
ISOLINA; TOLE e VACCONE) non valgono a superare gli elementi
inclinanti posti a carico dell’indagato, affermando che, tenuto conto della
vicinanza dei luoghi e delle caratteristiche delle strade ad alto scorrimento
della zona: ” ….è ben possibile che il ricorrente, partito da casa verso le ore
15 – 15,30 a bordo della Fiat 600 della madre con indosso un giubbotto
rosso e gli occhiali da vista, sia transitato al bar di via Maestrini per il
tempo di un caffè, e nei minuti successivi, si sia incontrato con il complice,
sia sia cambiato di giubbotto, togliendosi le lenti a contatto, sia salito a
bordo del motociclo HONDA SH poi ritrovato sotto la sua abitazione, abbia
commesso la tentata rapina in viale America (Zona EUR), si sia ricambiato
e sia giunto al mercatino dove il venditore VACCONE lo ha potuto
incontrare con il giubbotto rosso e senza occhiali ed acquistare da lui gli
oggetti indicati nella ricevuta prodotta…”

Il Tribunale ha formulato una ricostruzione della vicenda in termini di
“possibilità”, senza indicare la fonte probatoria dalle quali ha tratto tali
conclusioni, sviluppando la propria tesi sulla base di considerazioni che
appaiono prive di qualsivoglia riferimento a quanto desumibile dagli atti
processuali e prive di capacità dimostrativa derivante da inequivoca
deduzione di tipo logico.
Per tale aspetto il provvedimento impugnato è viziato nella motivazione,
vuoi per carenza, vuoi per manifesta illogicità, rilevante ex art. 606 I^
comma lett. E) cpp.
L’atto impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Roma per
nuovo esame.
n •

•••■

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribuiiàle di Roma per nuovo
esame.
Così deciso in Roma il 5.6.2013

I’.

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