Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38661 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38661 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA VALENTINA ITALO N. IL 23/06/1923
avverso l’ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTA’ di TREVISO, del
13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4 7 oe •

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/06/2013

DELLA Valentina Italo ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza
13.12.2012 con la quale il Tribunale di Treviso, ex art. 324 cpp ha dichiarato
l’inammisibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro
preventivo dell’autovettura Nissan DK341RC, per mancanza di interesse ad
agire del ricorrente, posto che il veicolo è stato restituito alla società
proprietaria, con contestuale revoca del provvedimento qui impugnato.
La difesa richiede l’annullamento del provvedimento in esame deducendo:
§1.) ex art. 606 I” comma lett. c) cpp, la violazione dell’art. 125 HF’ comma
cpp, perchè il Tribunale ha eluso l’interesse dell’indagato a proporre
l’istanza di riesame ex art. 324 cpp attraverso la dichiarazione di
inammissibilità per carenza di interesse con conseguente difetto di
motivazione sulla istanza.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Alla luce della consolidata
giurisprudenza, va osservato che l’atto di impugnazione di un
provvedimento giurisdizionale deve essere caratterizzato da un interesse
concreto al perseguimento dell’effetto della modifica o della revoca del
provvedimento stesso.
Nel caso in esame il provvedimento di sequestro preventivo ha esaurito i
suoi effetti attraverso la restituzione della autovettura alla società di
Leasing, legittima proprietaria del veicolo; pertanto è evidente che è venuto
meno qualsivoglia interesse concreto dell’istante alla modificazione o alla
revoca di un provvedimento che è già stato revocato.
Il richiamo giurisprudenziale fatto dal ricorrente che ha evocato la decisione
della sezione terza di questa Corte (sentenza 4.5.2004 in Ced Cass. Rv
28500) è del tutto fuori luogo, essendo stato trattato il diverso tema della
persistenza dell’interesse ad agire della parte che avendo proposto istanza
di revoca di una misura cautelare reale, abbia contemporaneamente proposto
anche l’atto di appello.
Trattasi di situazione che nella sostanza presuppone l’efficacia e la vigenza
del provvedimento cautelare impugnato e correttamente è stata ritenuta la
persistenza dell’interesse concreto ad agire anche nell’ipotesi di
proposizione dei due diversi mezzi di gravame, attesa il loro diverso scopo
perseguibile.
Nel caso in esame, invece, è venuto meno il provvedimento oggetto di
impugnazione con conseguente mancanza di interesse giuridico ad
impugnarlo.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile la
ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della
somma di E 1.000,00 alla cassa delle ammende ravvisandosi nella condo
processuale estremi di responsabilità rilevante ex art. 616 cpp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma 5.6.2013

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