Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38660 del 05/06/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38660 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FOGLIA NADIA N. IL 24/11/1958
avverso l’ordinanza n. 35/2012 TRIB. LIBERTA’ di TERAMO, del
13/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ,0;-.7:— ce ,
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 05/06/2013
FOGLIA Nadia, indagata per la violazione dell’art. 646 cp nell’ambito del
procedimento penale n. 4493/12 Rgnr – Proc. Teramo, ricorre per
Cassazione avverso l’Ordinanza 13.11.2012 con la quale il Tribunale di
Teramo decidendo ex art. 322 cpp ha confermato il provvedimento di
sequestro preventivo dei trattori stradali DJ 839 MW, DJ 841 MW, DJ 840
MW di proprietà della SCANIAFNANCE ITALY S.r.l.
La difesa della ricorrente richiede l’annullamento del provvedimento
impugnato e deduce:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp, violazione dell’art. 111 comma 6
Cost., dell’art. 125 cpp e dell’art. 646 Cp, assumendo che nel caso di specie
la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, corroborato di
argomentazioni generiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.
La difesa, illustrando il contenuto di una serie di e.mail scambiate con la
società SCANIA FINANCE ITALY s.r.1., segnala che i documenti prodotti
dalla difesa valgono ad escludere la presenza dell’elemento soggettivo del
delitto di appropriazione indebita.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto assertivamente sostenuto dalla difesa, il
provvedimento impugnato è correttamente ed adeguatamente motivato. Il
Tribunale ha preso in considerazione gli aspetti essenziali del tema
decidendum e in particolare le questioni connesse al fumus boni iuris
relativo alla fattispecie di reato contestata procedendo alla disamina e alla
valutazione anche del contenuto della “posta elettronica” scambiata tra
l’indagata e la società di leasing.
Le censure, al di là della forma e della intitolazione attribuita dal ricorrente
si sostanziano in censure sul merito della decisione e sulla motivazione:
entrambe le censure esulano dai limiti segnati dall’art. 325 cpp che consente
il ricorso cautelare in sede di legittimità limitatamente alle ipotesi costituite
da violazione legge, dalle quali esulano i vizi della motivazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va
conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali e della
somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi nella condotta
processuale estremi di responsabilità ex art. 616 cpp.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di £ 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 5.6.2013
MOTIVI DELLA DECISIONE