Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3866 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3866 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Branciaroli Giancarlo, nato a L’Aquila il 14/08/1965

avverso la sentenza del 19/07/2013 della Corte d’appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 luglio 2013, depositata il 12 agosto 2013, la
Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del
Tribunale di Cassino, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli
artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 in relazione alla
detenzione e fini di spaccio di grammi 44,87 di eroina ( capo A), e del reato di
cui all’art. 495 cod.pen. per aver dichiarato, in occasione dell’arresto, di
chiamarsi Branciaroli Paolo nato a L’Aquila il 16 giugno 1962 (capo B),
rideterminava la pena inflitta da Branciaroli Giancarlo ad anni uno e mesi dieci di

Data Udienza: 10/12/2015

reclusione e C 2.200 di multa. Il giudice d’appello ha confermato la sentenza
emessa dal G.U.P. del Tribunale di Cassino in punto affermazione responsabilità.
Ha rilevato che il Branciaroli aveva ammesso la detenzione della sostanza
stupefacente, contenuta in ovuli occultati nel retto del coimputato, la quantità
della stessa, con principio attivo da cui erano ricavabili 300 dosi, era indicativa
della finalità di cessione a terzi. Ha rideterminato la pena per effetto dell’errato
calcolo operato dal giudice di primo grado. La corte territoriale, in particolare, ha
effettuato il giudizio di bilanciamento, ex art. 69 cod.pen., della circostanza di cui

generiche ritenute prevalenti sulla recidiva, correggendo sul punto la sentenza di
primo grado che aveva, erroneamente, escluso dal bilanciamento la circostanza
di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso Branciaroli Giancarlo

personalmente mediante dichiarazione resa a mod. IP 1 della Casa Circondariale
di Avezzano, in data 15/10/2013, con riserva di motivi, cui faceva seguito ricorso
contenente i motivi sempre proposto da Branciaroli ( con firma non autenticata)
datato 13/11/2013. Deduce il ricorrente, quale unico motivo, l’inosservanza o
erronea applicazione delle legge penale ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett b)
cod.proc.pen. poiché, essendo evidente l’estraneità del ricorrente alla
commissione dei fatti, si doveva pronunciare sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.,
pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
Branciaroli Giancarlo ha dichiarato di ricorrere per cassazione, avverso alla
sentenza della Corte di appello di Roma emessa in data 19/07/2013, depositata
il 12/08/2013, con dichiarazione resa a mod. IP1 della Casa Circondariale di
Avezzano, in data 15/10/2013, con riserva di motivi; successivamente, in data
13/11/2013, il medesimo Branciaroli presentava ricorso per cassazione
contenente i motivi. Il ricorso, presentato personalmente dal Branciroli è
sottoscritto dal medesimo, ma è privo di autentica della firma del ricorrente.
E’ noto che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità

ai sensi

dell’art. 591 comma 1, cod.proc.pen., oltre alla indicazioni necessarie per
identificare il provvedimento impugnato, i capi o i punti del provvedimento che si
intendono impugnare, le richieste ed i motivi specifici che sorreggono ogni
richiesta. Secondo la giurisprudenza di questa corte i motivi di impugnazione

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all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e delle circostanze attenuanti

possono essere formulati anche successivamente, con atto distinto, purché nel
termine stabilito per la presentazione della impugnazione medesima dall’art. 585
cod. proc. pen.
L’impugnazione, infatti, è un negozio processuale che si compone di una parte,
di natura dichiarativa, che esprime la volontà di non prestare acquiescenza al
provvedimento impugnato, e di una parte di carattere argomentativo, costitutiva
dai relativi motivi. Ai fini della valida proposizione dell’impugnazione è sufficiente
che i detti elementi siano intervenuti, sia pure attraverso documenti distinti, nel

Sez.1, n. 6029 del 2/11/99, Rv 215328, Sez. 1, n. 4902 in data 17/12/1991, Rv
188904).
Nel caso di specie, la corte di appello ha deliberato le sentenza in data
19/7/2013 con termine, ai sensi dell’art. 548 comma 3 cod.proc.pen., di
sessanta giorni per il deposito della motivazione; il deposito è avvenuto nei
termini il 12/08/2013. Il termine per l’impugnazione iniziava a decorrere dal
17/09/2013 e scadeva 1’1/11/2013.
Il ricorrente si è limitato alla sola manifestazione della volontà di ricorrere per
cassazione contro la sentenza, nei termini, il 15/10/2015, ma i motivi sono stati
presentati autonomamente, con un successivo ricorso del Branciaroli con
sottoscrizione non autenticata datato 13/11/2013, dunque i motivi sono stati
presentati dopo la scadenza del termini per impugnare.
Questo secondo ricorso, privo di sottoscrizione autenticata, non rispetta le forme
di cui all’art. 581-582 cod.proc.pen. in quanto privo di attestazione di autenticità
della sottoscrizione. In ogni caso non è stato tempestivamente presentato nei
termini di cui agli artt. 585 comma 1 lett c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 544
comma 3 cod.proc.pen.
La dichiarazione di ricorso con riserva dei motivi presentata presso la casa
circondariale è priva di motivi e pertanto è inammissibile, ai sensi dell’art. 581592 cod.proc.pen. Conclusivamente la dichiarazione di ricorso è priva di motivi
specifici e il ricorso contenente i motivi è tardivo.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite, 26 giugno 2015 n. 15, l’illegalità
della pena a seguito del mutamento della cornice normativa per effetto della
sentenza della Corte Costituzione n. 32 del 2014 e della legge 16 maggio 2014
n. 79 non può essere sollevata d’ufficio nel caso di inammissibilità del ricorso
perché tardivo.
2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della cassa delle ammende, che nella specie si ritiene di determinare in
euro mille/00.

3

termine utile per essa previsto ( Sez. 1, n. 41753 del 16/9/2013, Rv 25682,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 10/12/2015

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