Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3866 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3866 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TARANTINO FRANCESCO N. IL 26/03/1976
avverso la sentenza n. 3421/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 27.5.13 la C.A. di Palermo riformava la sentenza emessa dal Tribunale in
data 27.1.12 nei confronti di PANCI Massimiliano e TARANTINO Francesco,che aveva
pronunziato l’assoluzione dei predetti imputati dal delitto di cui all’art.582 CP.(ad essi ascritto
per aver cagionato,in concorso,lesioni personali ai danni di Cernito Vincenzo,consistite in
trauma cranico facciale ,con ferita lacero-contusa della regione nasale,frattura mascellare e

13.12.2007Il giudice aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto contestato,rilevando che le
risultanze processuali(deposizione della persona offesa,che aveva asserito di essere stata
aggredita all’interno di un locale discoteca,senza plausibile motivo da due
buttafuori,successivamente indicati nelle persone degli imputati;oltre le dichiarazioni dei testi)
non valevano a costituire valida prova della sussistenza del fatto contestato, al di là di ogni
ragionevole dubbio.
La Corte territoriale,in accoglimento dell’appello proposto dal PG ,dichiarava i predetti colpevoli
del reato loro ascritto,condannandoli ciascuno alla pena di mesi 3 di reclusione ,oltre al
risarcimento del danno,liquidato in €1.000,00,a favore della parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di TARANTINO
Francesco,deducendo:
1-la violazione degli art.178-179 CPP,per omessa citazione dell’imputato nel giudizio di
appello(evidenziando che l’imputato era detenuto e che la notifica era stata eseguita ai sensi
dell’art.157 CPP,e l’atto era stato consegnato a tale Tarantino,probabilmente omonimo
dell’imputato,dato che il Tarantino si trovava ininterrottamente detenuto ,dal 8/6/2012 al
4/4/13,nella CC. di Termini ImpreseEvidenziava al riguardo che la difesa aveva eccepito innanzi alla Corte di Appello che l’imputato
era stato sottoposto a provvedimento cautelare,di divieto di dinnora,in altro procedimento,con
domicilio in Caltagirone,Via Grazia,n.82-la violazione dell’art.192 CPP.in ordine alla valutazione di attendibilità della p.o.
Carenza e illogicità della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell’imputato per il
reato di cui all’art.582 CP.
Sul punto il ricorrente rilevava che il giudice di appello aveva omesso di valutare i tafferugli
avvenuti all’esterno del locale,tra giovani sotto l’effetto di bevande,e che in tale contesto il
Cernito stesso aveva colpito con un pugno un’auto ivi parcheggiataSulle modalità dei fatti la difesa rilevava le discrasie tra il contenuto della querela della persona
offesa e le sommarie informazioni testimoniali.

delle ossa nasali,giudicate guaribili in gg.30)fatto acc.in data compresa tra il 12 ed il

Riteneva pertanto erronea la valutazione della Corte che aveva ritenuto le dichiarazioni della
persona offesa,riscontrate da quelle del teste Vitale,senza operare completa verifica delle
risultanze menzionate,tra le quali la difesa richiamava la testimonianza di Durante Liborio,e
quella del teste Pugliese Matteo a sostegno della propria tesi di estraneità del Tarantino ai
fatti(v.f1.11 -12ricorso)In tal senso il ricorrente deduceva altresì il travisamento delle prove.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento.

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero,emerge la dedotta violazione degli artt.178-179 CPP in ordine al difetto di rituale
notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Tale atto ,secondo quanto questa Corte ha potuto constatare al solo fine della verifica del vizio
di legittimità,risulta essere stato notificato,a mezzo raccomandata come dedotto dalla
difesa,della quale figura la notifica a tale Tarantino Francesco,da ritenersi secondo la difesa
persona omonima dell’imputato.
A riguardo deve evidenziarsi l’assenza di verifiche ad opera della Corte territoriale,dal
momento che costui risulta da documentazione agli atti,acquisita dal DAP.,essere detenuto
all’epoca della emissione del decreto di citazione anzidettoRilevato che l’eccezione era stata proposta tempestivamente dalla difesa e che al riguardo non
risultano essere stati disposti accertamenti di rito dal giudice procedente,deve ritenersi inficiata
da nullità la sentenza impugnata ,per difetto di citazione dell’imputato per il giudizio di
appello.(v.Cass.S.U.,8/5/2002,n.17179-RV221402-per cui >la nullità della notificazione del
decreto di citazione a giudizio dell’imputato,qualora incida direttamente sulla vocativo in
judicium,e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio,deve essere equiparata
all’omessa citazione dell’imputato medesimo,in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne
il contenuto e di apprestare la propria difesa,ed è,pertanto,assoluta ed insanabile>
In tal senso restando assorbita ogni ulteriore censura difensiva,va pronunziato l’anullamento
della impugnata sentenza,con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo,per
nuovo giudizio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per
nuovo giudizio.
Roma,deciso il 7 ottobre 2014.
Il Consigliere relatore

RILEVA IN DIRITTO

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