Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38656 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38656 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Verducci Nicola, nato a Tolentino (MC) il 03/04/1950

avverso la sentenza del 15/11/2012 del Tribunale di Macerata;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 15/11/2012, il Tribunale di Macerata ha condannato il
sig. Nicola Verducci alla pena di C 300,00 di ammenda per il reato di cui all’art.
20, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Tolentino il
28/08/2008, ed ha disposto la confisca e la distruzione dell’arma e delle
cartucce, ai sensi dell’art. 6, legge 18 aprile 1975, n. 152.
Al Verducci viene contestato di non aver diligentemente custodito il proprio
fucile da caccia (carico e con tre cartucce nel serbatoio) perché lasciato

Data Udienza: 20/05/2014

all’interno dell’abitacolo aperto della sua autovettura che Ufficiali del Servizio di
Polizia Provinciale, nel corso di un controllo per la prevenzione e repressione del
fenomeno della caccia di frodo, avevano notato parcheggiata all’interno di un
capannone, privo di porte di accesso, che si trovava nei pressi dell’abitazione
dell’imputato.

2. Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia del Verducci articolando,
nell’interesse del proprio assistito, i seguenti motivi.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,

manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Lamenta, in particolare, che, diversamente da quanto esposto in sentenza,
in realtà il fucile si trovava dietro ai sedili, coperto di stracci, l’autovettura era
chiusa e parcheggiata all’interno di un capannone nel quale potevano accedere
soltanto lui e la moglie, situato all’interno di una corte recintata, a pochi metri
dalla casa colonica. Inoltre, aggiunge, al momento dell’accesso era presente la
moglie. Ciò è quanto emerge dalla testimonianza di quest’ultima resa all’udienza
del 16/06/2011.
L’arma, dunque, era ben custodita, nessuno poteva aver accesso al veicolo
che era controllato dalla moglie in sua assenza.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce l’illegittimità della confisca perché
disposta in violazione degli artt. 240 cod. pen. e 6, I. 152/75.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

4.Dal testo della sentenza risulta che «gli operanti, nei pressi
dell’abitazione del Verducci, notavano all’interno di un capannone privo di porte
di accesso la presenza di un fuoristrada (…) A seguito di ispezione visiva
nell’abitacolo del veicolo, lasciato aperto, veniva notato tra i due sedili anteriori
un fucile semiautomatico fuori custodia carico, munito di torcia elettrica e
puntamento laser, con svariate munizioni poggiate sopra il sedile anteriore
destro».
4.1. Il ricorrente, a sostegno della insussistenza del reato, propone una
radicalmente diversa versione dei fatti ed eccepisce il travisamento della prova
(la testimonianza della moglie e il contenuto dell’annotazione di PG del
28/08/2008), senza però allegare gli atti processuali di riferimento o trascriverli

2

travisamento della prova raccolta nel corso del dibattimento di primo grado,

integralmente (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013), impedendo a questa Corte di
avere accesso diretto agli atti.
4.2.0ccorre dunque restare alla descrizione dei luoghi come riportata nella
sentenza e si deve escludere che il fucile fosse detenuto nei modi indicati
dall’imputato, in un luogo accessibile solo a lui e alla moglie, sotto la custodia di
quest’ultima.
4.3.Come noto, in materia di custodia di armi di cui all’art. 20, legge
110/75, non sussiste per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari
sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne’ rileva l’eventuale inidoneità di

minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità
può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e
specifica ipotesi prevista dall’art. 20-bis della stessa legge (Sez. 1, Sentenza n.
5697 del 08/01/2013; Sez. 1, Sentenza n. 15541 del 19/03/2004, con richiamo
a ulteriori precedenti in motivazione).
4.4.Tuttavia, anche la pura e semplice detenzione dell’arma nell’abitazione o
nel garage non esime da responsabilità il proprietario che non adotti le minime
cautele aggiuntive che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una
persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit
(Sez. 1, Sentenza n. 16609 del 11/02/2013; Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000;
Sez. 1, Sentenza n. 46265 del 06/10/2004; Sez. 1, Sentenza n. 1295 del
09/12/1996; Sez. 3, Sentenza n. 76 del 12/01/1996).
4.5.Nel caso di specie, la detenzione del fucile in bella vista sui sedili
anteriori dell’autovettura lasciata aperta e incustodita all’interno di un capannone
a sua volta privo di porte e trovato incustodito dalla polizia giudiziaria al
momento dell’accesso, è condotta che integra il reato di cui all’art. 20, legge
110/75 poiché non impedisce l’immediatamente accessibilità all’arma da parte di
chiunque.

5. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso
5.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la misura di
sicurezza patrimoniale della confisca confisca prevista dall’art. 6 della I. 22
maggio 1975, n. 152 è imposta per tutti i reati, anche di natura
contravvenzionale, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di
estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in
quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato, purché, in
quest’ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (Sez. 1, Sentenza n. 1806
del 04/12/2012; Sez. 1, Sentenza n. 38951 del 01/10/2008; Sez. 1,
Sentenza n. 5967 del 23/10/1997).

3

tali modalità di custodia ad impedire l’impossessamento dell’arma da parte di

6.11 ricorso è infondato ma la sentenza deve essere annullata perché nelle
more il reato, considerati periodi di sospensione del dibattimento, è estinto per
intervenuto decorso del termine quinquennale della prescrizione. Restano ferme
le statuizioni sulla confisca.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per
prescrizione; conferma le statuizioni sulla confisca.

Così deciso il 20/05/2014

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