Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38655 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38655 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IORI ENNIO N. IL 21/03/1963
avverso la sentenza n. 1843/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott i
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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•-c> –ecityr7, Udit i difensor Avv.

„4–.

Data Udienza: 19/06/2013

-,

,

IORI Ennio, ricorre per cassazione avverso la sentenza 28.6.2012 con la
quale la Corte d’Appello di Roma lo ha condannato alla pena di mesi
quattro di reclusione ed £ 300,00 di multa per la violazione dell’al -t. 646 cp,
fatto commesso in data 23.6.2006.
La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata e deduce
§1.) exart. 606 I” comma lett. E) cpp, vizio di motivazione, perchè la Corte
d’Appello avrebbe omesso di motivare in merito a talune deduzioni
formulate dalla difesa con l’atto di gravame. La difesa sostiene di avere
indicato nella propria impugnazione, mediante un richiamo specifico alle
pagine del verbale dell’udienza, la contraddittorietà delle dichiarazioni di
taluni testimoni, aspetto questo che è stato completamente pretermesso dalla
Corte territoriale
§2.) ex art. 606 I^ comma lett. E) cpp, vizio di manifesta illogicità della
motivazione. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha omesso di
prendere in considerazione le doglianze relative alle sigle apposte sulle
fatture che giustificavano gli acquisti di merce per conto delle Case di Cura
presso le quali il ricorrente era impiegato.
La difesa afferma che la prova dell’esistenza della firma del RIBERO sulle
fatture costituisce motivo per ritenere erronea la deduzione del Tribunale e
la conseguente pronuncia di condanna
In corso di giudizio si è costituita la parte civile che ha richiesto la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni
scritte e la nota delle spese.
RITENUTO IN DIRITTO
La doglianza formulata dal ricorrente non risponde alle regole previste
dall’art. 581 cpp. In particolare la difesa, a fronte di una specifica
motivazione resa dalla Corte d’Appello in merito all’esistenza di prove
specifiche dell’illecita condotta dell’imputato si limita a prospettare
doglianze del tutto generiche nel contenuto. In particolare la difesa, a fronte
della puntuale esposizione die fatti resa dalla Corte territoriale, avrebbe
dovuto indicare quale specifico aspetto in fatto che, dedotto con l’atto di
appello, non è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale così
fornendo la indicazione precisa dell’oggetto del gravame non correttamente
ed adeguatamente apprezzato in sede di merito. Va qui infatti ribadito che ai
fini della valutazione della completezza della motivazione non è necessario
che il giudice risponda a tutte le questioni dedotte con l’atto di
impugnazione, ma è sufficiente che prendendo in mano gli elementi di
prova, ne dia una spiegazione coordinata e coerente, immune da illogicità e
contraddittorietà, idonea a dare una risposta complessiva alle doglianze della
difesa.
Ad analoga considerazione si deve pervenire in relazione al secondo motivo
di ricorso che è generico nel suo contenuto ed è inducente ad una
rivalutazione di merito delle circostanze di fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende,
nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile
ANDREA DE ANGELIS nella sua qualità di legale rappresentante, liquidate
in £ 2.600,00 oltre Iva e cpa.
Così deciso in Roma il 19.6.2013

Il ricorso pertanto è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende, ravvisandosi nella sua condotta processuale estremi di
responsabilità ex art. 616 cpp.
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel
grado dalla parte civile Andrea De Angelis nella sua qualità di legale
rappresentante della Casa di cura MATER DEI Spa e della casa di cura
PAIDEIA spa, liquidate in €2.600,00 oltre iva e cpa

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