Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38653 del 09/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38653 Anno 2015
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNI ANTONIETTA N. IL 04/07/1968
PLACIDI MARCO N. IL 27/07/1966
avverso la sentenza n. 697/2003 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;

Data Udienza: 09/06/2015

4

Considerato che:
Berni Antonietta e Placidi Marco ricorrono avverso la sentenza, in data 8 gennaio 2013,
della Corte d’appello di Perugia„ con cui è stata parzialmente confermata la condanna per i
reati di rapina aggravata continuata ed altro, e, chiedendone l’annullamento, osservano che, è
carente la motivazione in relazione ai criteri utilizzati per la dosimetria della pena e in
particolare per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
i ricorsi sono privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art
591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano

questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nei ricorsi, sostanzialmente identici si prospettano esclusivamente
generiche valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti
difensivi attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, vanno dichiarate
inammissibili le impugnazioni e ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
visti i profili di colpa emergenti dai ricorsi.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma,

ugno 2015

,

viziate da illogicità;

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