Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38650 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38650 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LANFRANCHI CARLO CLAUDIO N. IL 17.05.1966
Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI BRESCIA del 19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente per il ricorrente l’avvocato Bruni Roberto che insistendo nei motivi di ricorso ne
richiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19 febbraio 2013, il Tribunale del riesame di Brescia
1.
decidendo sull’appello presentato dal PM avverso l’ordinanza del GIP presso il locale
Tribunale, con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare
in carcere nei confronti dell’odierno ricorrente e di altri coindagati, tutti accusati di fatti di
traffico illecito di sostanze stupefacenti, applicava -per quanto in questa sede rileva- a
Lanfranchi Carlo Claudio la misura cautelare richiesta dal PM.
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Lanfranchi a mezzo del proprio
2.
difensore deducendo la inammissibilità dell’appello del PM con riferimento al capo 2
dell’incolpazione, per difetto di specificità, difettando totalmente delle indicazioni delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno dell’imputazione, nonché, in via
subordinata la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato,
sempre con riferimento al capo 2 dell’incolpazione e l’insussistenza delle esigenze cautelri
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il
primo
profilo
del
ricorso
è
fondato
ed assorbe le restanti doglianze
3.
L’odierno ricorrente è indagato nell’ambito di un procedimento che vede coinvolti una pluralità
di soggetti, tutti accusati di fatti di traffico di sostanze stupefacenti, commessi fra l’Italia e
l’Olanda nella primavera del 2011 e che ha avuto origine da informazioni confidenziali ricevute

Data Udienza: 12/07/2013

Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PR

TE

dalla P.G. e dalle disposte intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché da servizi di
osservazione, pedinamento e controllo. Sulla base delle suddette investigazioni di PG il PM
chiedeva al Gip l’emissione di ordinanze di custodia cautelare a carico degli indagati. Il Gip
rigettava la richiesta del PM, reputando che gli elementi evidenziati a sostegno della stessa
fossero anodini, poco pregnanti o equivoci e privi del riscontro costituito dal ritrovamento delle
sostanze psicoattive, sicchè potevano alimentare il sospetto di complicità nelle attività di
narcotraffico, ma non assurgere a circostanze adeguate secondo il canone di gravità di cui
all’art. 273 c.p.p.
In accoglimento dell’appello del PM- con riferimento alla posizione qui oggetto di gravame- il
Tribunale del riesame ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere al Lanfranchi
in relazione ai capi 2 e 8.
In particolare, quanto al capo 2 che qui rileva veniva contestato al Lanfranchi, unitamente a
Tagli Andrea, Baldini Camillo, Ottelli Roberto e Lazzarini Andrea di aver concordato l’acquisto in
Olanda (e successivamente importato e ceduto in vendita in Italia) di un ingente quantitativo
di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana , nell’ordine di una decina di chilogrammi
per tipo.
Osserva il Collegio : dall’esame dell’appello del PM – consentito a questa Corte di legittimità in
relazione alla natura del denunciato vizio- emerge che effettivamente non era stata proposta
alcuna specifica censura al provvedimento impugnato con riferimento alla posizione del
Lanfranchi. Il PM si era infatti limitate a richiamare il contenuto di alcune intercettazioni
telefoniche ed ambientali , nessuna delle quali vedeva come interlocutore il Lanfranchi stesso,
peraltro neanche citato nel corso delle conversazioni. Come precisato da questa Corte ( cfr.
Sez. 4, Sentenza n. 34270 del 03/07/2007 , P.O. in proc. Scicchitano, Rv. 236945), infatti, ai
sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l’impugnazione è inammissibile quando non sono
osservate le disposizioni dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), alla stregua delle quali
l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono enunciati i capi o i punti della
decisione ai quali si riferisce il gravame, nonché i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’obbligo di specificità
investe, dunque, non soltanto le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono,
onde rendere possibile il sindacato del giudice ad quem attraverso l’individuazione dei capi e
punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Questi principi non risultano
osservati nell’appello proposto dal Pubblico Ministero. In esso manca infatti – come già
rilevato- ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Quest’ultimo non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità
(cfr. in argomento Cass. 1, 30 settembre 2004, Burzotta, RV 230634). E la mancanza di
specificità dei motivi rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed
a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità. La rilevata inammissibilità dell’appello del PM non rilevata
dal Tribunale della libertà, comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al
capo 2 dell’incolpazione con rinvio degli atti al Tribunale di Brescia per una nuova valutazione
sulle esigenze cautelari in relazione al residuo capo di incolpazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 2 (importazione di quantità imprecisata di
hascish e marijuana dall’Olanda). Rinvia al Tribunale di Brescia per nuova valutazione sulle
esigenze cautelari_

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