Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3865 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3865 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
SIMONE SERGIO N. IL 15/10/1991
avverso la sentenza n. 219/2012 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del
05/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

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,.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, ha
concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Salerno.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Salerno, in data 5 luglio 2013, ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di Sergio SIMONE e Sabrina Simone per essere i reati loro
ascritti estinti per intervenuta remissione di querela.
2. All’imputato Sergio SIMONE era stato ascritto, insieme ad altri reati, anche l’imputazione di

a Landi Federico, che si apprestava a rincasare a bordo della sua vespa, impugnando ed
agitando un piccone, gli intimava di entrare con il motorino spento, altrimenti gli avrebbe dato
un pugno”.
3. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo la
violazione di legge limitatamente alla declaratoria di estinzione del reato di minaccia ascritto al
capo a) delle imputazioni.
Secondo il ricorrente “il Giudice gravato non avrebbe dovuto pronunziarsi in ordine ad esso
perché il fatto -così come contestato- non rientra nel catalogo degli illeciti penali (punibile a
querela di parte) di competenza del Giudice di Pace. Come si evince dal capo di imputazione,
si tratta, invero, del delitto di minaccia grave ex art. 612 II co c.p. (che richiama l’art. 339 I
co. c.p.) per essere stato commesso mediante l’uso di arma impropria (piccone), ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 585 II co. n. 2 c.p….”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come è evidente dalla descrizione del fatto di cui all’imputazione ascritta nel capo A), è stata
esercitata l’azione penale per il reato, procedibile d’ufficio, di cui all’art. 612, comma secondo,
cod. pen., sicché il giudice competente per materia è il Tribunale in composizione monocratica.
Il fatto di minaccia è aggravato dall’uso di un piccone.
A tal proposito va rammentato che integra il delitto ex art. 612, comma secondo, cod. pen. la
minaccia fatta non solo con le armi proprie ma anche con quelle improprie, ovvero con gli
strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto ex art. 585,
comma secondo, cod. pen.. (Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006 – dep. 15/01/2007, Badolato e
altro, Rv. 235776).
La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni relative
al reato di minaccia aggravata di cui al capo A) delle imputazioni e gli atti vanno trasmessi al
Procuratore della Repubblica di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni relative al
reato di minaccia aggravata di cui al capo A) delle imputazioni e ritenuta la competenza p

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cui al capo a) nei seguenti termini: “reato p. e p. dall’art. 612 cod. pen. perché, avvicinandosi

materia del Tribunale dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Salerno
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 7 ottobre 2014
Il Presidente

onsiglier estensore

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