Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38644 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38644 Anno 2013
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
GAMBA GABRIELE N. IL 19/05/1986
avverso la sentenza n. 7119/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TREVIGLIO, del
14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Ggierale in persona del Dott.
che ha concluso per 1C2}A,i,
go,

4 Q-C61/L(A-L’t/.< 0.at Udito, per la p e ci e, l'Avv Udit i di Data Udienza: 04/06/2013 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Treviglio, con sentenza del 14/3/2012, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Gamba Gabriele, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 7 del codice della strada, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e aver commesso il fatto in ora notturna, la pena dalle stesse 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia propone ricorso per cassazione denunziando, con l'unico motivo esposto a sostegno, che, in violazione di legge, non era stata disposta la confisca dell'autovettura condotto dall'imputato e che a lui si apparteneva. 3. La censura è fondata. 3.1. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150). Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120, veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza soluzione di continuità, la confisca è di obbligatoria applicazione, nel caso in esame, ove il predetto mezzo sia di proprietà dell'imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del 25/11/2010). La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1 dell'art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa estendersi. 4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto, che resta estraneo al u_o_vepatto, con rinvio al giudice di merito perchébccertata la non estraneità al reato dell'appartenenza del veicolo, ne disponga la confisca. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della omessa confisca del veicolo e rinvia al Tribunale di Bergamo. concordata. \• 19 . 2013 CORTE SUiPREMA Di CASSAZIONE Penale v Sezione CANCELLERIA r'sposreATo IN

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